Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1110/1962

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese alberghiere delle province di Belluno, Bologna, Cosenza, Firenze, Genova, La Spezia, Lucca, Napoli, Padova, Pistoia, Torino, Trento, Venezia e di Parma limitatamente a Salsomaggiore Terme.

Pubblicato: 10/08/1962 In vigore dal: 02/01/1962 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1110

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1110/1962 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1110 ## Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese alberghiere delle province di Belluno, Bologna, Cosenza, Firenze, Genova, La Spezia, Lucca, Napoli, Padova, Pistoia, Torino, Trento, Venezia e di Parma limitatamente a Salsomaggiore Terme. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959, per gli impiegati di aziende alberghiere; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959, per il personale salariato dipendente dagli alberghi, hotels meubles, pensioni e locande, nonchè ristoranti, caffè e bars annessi; Visto l'accordo 18 febbraio 1957, per la competenza organizzativa della Federazione delle Associazioni italiane Alberghi-Turismo e della Federazione italiana Pubblici Esercizi; Visto, per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo integrativo 23 giugno 1954, e relativa tabella, stipulato tra il Sindacato Provinciale Alberghi e Turismo, l'Associazione Albergatori di Cortina d'Ampezzo e il Sindacato Provinciale Impiegati d'Albergo - C.I.S.L.; Visti, per la provincia di Belluno, con esclusione del comune di Cortina d'Ampezzo: - il contratto collettivo integrativo 7 agosto 1956, e relative tabelle, stipulato tra il Sindacato Provinciale Alberghi e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi; - l'accordo collettivo 1 luglio 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Alberghi e Turismo e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi; Visti, per il comune di Cortina d'Ampezzo: - l'accordo collettivo 20 gennaio 1959, stipulato tra l'Associazione Albergatori di Cortina d'Ampezzo e il Sindacato Provinciale Impiegati d'Albergo; - l'accordo collettivo integrativo 29 dicembre 1955, stipulato tra l'Associazione Albergatori di Cortina d'Ampezzo e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi; - l'accordo collettivo 20 gennaio 1959, e relative tabelle, stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo che precede; Visti, per la provincia di Bologna: - il contratto collettivo integrativo 26 novembre 1956, stipulato tra l'Associazione Provinciale Albergatori e la C.I.S.L.; al quale hanno aderito l'Unione Provinciale C.I.S.N.A.L., la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. e la Federazione italiana Lavoratori Commercio Albergo Mensa e Servizi - C.G.I.L.; - il contratto collettivo integrativo 14 luglio 1950, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Albergatori e l'Associazione dei Lavoratori d'Albergo - F.I.L.C.A.T., l'Associazione dei Lavoratori d'Albergo - F.I.L. Commercio -, l'Associazione dei Lavoratori d'Albergo - F.I.L.S.A.C.; - il contratto collettivo 11 agosto 1950, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Albergatori e la Federazione italiana Lavoratori Commercio Ausiliari e Turismo, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; Visto, per il comune di Bologna, il contratto collettivo integrativo 30 maggio 1956, e relative tabelle, stipulato tra "Associazione Provinciale Albergatori e la F.I.L.A.M., la F.I.S.A.C.; al quale hanno aderito la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. e la Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L.; Visto, per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo integrativo 1 luglio 1960, e relative tabelle, stipulato tra, l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Unione italiana del Lavoro - U.I.L. -, la C.I.S.N.A.L. Provinciale; Visti, per la provincia di Firenze: - l'accordo collettivo integrativo 15 aprile 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Toscana Albergatori - F.A.I.A.T. - e la F.I.L.A.M. -, la C.I.S.L. - Federcommercio, la U.I.L.; al quale ha aderito l'Unione Provinciale C.I.S.N.A.L.; - l'accordo collettivo integrativo 18 dicembre 1959, stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo collettivo che precede; Visti, per la provincia di Genova: - l'accordo collettivo integrativo 1 marzo 1960, e relative tabelle, e l'allegato protocollo aggiuntivo, stipulato tra l'Associazione Provinciale Albergatori e la F.I.L.C.A.M.S.-C.G.I.L., la F.I.S.A.S.C.A.-C.I.S.L., la U.I.L.A.M.-U.I.L.: al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa - C.I.S.N.A.L.; - l'accordo collettivo integrativo 1 marzo 1960, e relative tabelle, e l'allegato protocollo aggiuntivo, stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo collettivo che precede; Visti, per la provincia di La Spezia: - l'accordo collettivo 11 settembre 1958, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Albergatori e la Federazione Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa, il Libero Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. - al quale ha aderito la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; - l'accordo collettivo integrativo 28 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Albergatori e la Federazione Provinciale Sindacati Commercio - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Dipendenti Alberghi e Mensa, l'Unione Provinciale Dipendenti Aziende Commerciali e Affini - U.I.D.A.C.; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L.; Visto per la provincia di Lucca, con esclusione del capoluogo di Viareggio, Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, l'accordo collettivo integrativo 19 gennaio 1954, stipulato tra l'Associazione Lucchese Albergatori e la F.I.L.A.M. di Lucca, il Libero Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa; Visto, per il comune di Lucca, l'accordo collettivo 24 maggio 1957, stipulato tra l'Associazione Lucchese Albergatori, l'Associazione Commercianti e il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa - C.I.S.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro; Visto, per Viareggio, Lido di Camariore, Marina di Pietrasanta, Forte dei Marmi, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione degli Albergatori di Viareggio, la Associazione Albergatori di Marina di Pietrasanta, l'Associazione Albergatori di Forte dei Marmi e la F.I.S.A.S.C.A. - C.I.S.L. -, la F.I.L.A.M. - C.G.I.L. -; Visti, per la provincia di Napoli: - il contratto collettivo integrativo 29 febbraio 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione degli Albergatori Napoletani e la F.I.L.A.M., la C.I.S.L., la C.I.S.N.A.L.; - il contratto collettivo integrativo 29 febbraio 1960, e relative tabelle, stipulato tra le medesime parti di cui al contratto che precede; Visto, per la provincia di Padova, l'accordo collettive 30 luglio 1956, e relative tabelle, stipulato tra il Gruppo Provinciale Albergatori, con l'intervento dell'Associazione Provinciale dei Commercianti, e la Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Albergo e Mensa -, l'Unione Sindacale Provinciale - Sindacato Commercio -; Visti, per Abano Terme e Montegrotto Terme: - l'accordo collettivo integrativo 17 aprile 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Albergatori di Abano Terme, l'Associazione Albergatori di Montegrotto Terme e il Sindacato Lavoratori d'Albergo - C.I.S.L. -, il Sindacato Lavoratori d'Albergo e Mensa - C.G.I.L. -; al quale ha aderito l'Unione Provinciale C.I.S.N.A.L. - Settore Commercio -; - l'accordo collettivo integrativo 27 giugno 1960, stipulato tra la Associazione Albergatori di Abano e Montegrotto Terme e l'Unione Sindacale Provinciale - Settore Commercio -, la Camera del Lavoro F.I.L.C.A.M.S. -; Visti, per la provincia di Pistoia: - il contratto collettivo integrativo 1 agosto 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Organizzazione degli Albergatori e il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale U.I.L.A.M.; - l'accordo collettivo integrativo 10 maggio 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Organizzazione degli Albergatori e la C.I.S.L., la C.G.I.L., la U.I.L.; Visto, per Salsomaggiore Terme (provincia di Parma), il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Salsese Albergatori e il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa - C.I.S.L. -, il Sindacato U.I.L.A.M. - U.I.L.; Visti, per la provincia di Torino: - il contratto collettivo integrativo 10 marzo 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione italiana Albergatori Torino e la C.G.I.L. - F.I.L.A.M., Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo Mensa e Pubblici Esercizi, la F.I.S.A.S.C.A.-C.I.S.L., la U.I.L.A.M., Camera Sindacale Provinciale; - il contratto collettivo integrativo 26 gennaio 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione italiana Albergatori Torino e la C.G.I.L.-F.I.L.A.M., Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo Mensa e Pubblici Esercizi, la F.I.S.A.S.C.A.-C.I.S.L., la U.I.L., Camera Sindacale Provinciale; Visti, per la provincia di Trento: - l'accordo collettivo integrativo 20 aprile 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Albergatori e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa; - l'accordo collettivo 5 dicembre 1956, stipulato tra l'Associazione degli Albergatori Trentini e il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa; Visti, per la provincia di Venezia, escluso il comune di Jesolo: - il contratto collettivo integrativo 2 aprile 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Veneziana Albergatori e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Alberghi e Mensa - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, l'Unione Provinciale C.I.S.N.A.L.; - il contratto collettivo integrativo 2 aprile 1959, e relative tabelle, stipulato tra le medesime parti di cui al contratto che precede; Visti, per il comune di Jesolo: - il contratto collettivo integrativo 2 maggio 1959, e relative tabelle, stipulato, per il comune di Jesolo, tra l'Associazione Jesolana Albergatori e la Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., il Sindacato Provinciale Alberghi e Mensa - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, l'Unione Provinciale C.I.S.N.A.L.; - il contratto collettivo integrativo 2 maggio 1959, e relative tabelle, stipulato tra le medesime parti di cui al contratto che precede; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Belluno, in data 13 luglio 1960, n. 15 della provincia di Bologna, in data 31 agosto 1960, n. 6 della provincia di Cosenza, in data 15 luglio 1961, n. 19 della provincia di Firenze, in data 5 giugno 1961, n. 36 della provincia di Genova, in data 2 agosto 1961, n. 17 della provincia di La Spezia, in data 22 luglio 1960, n. 10 della provincia di Lucca, in data 30 agosto 1960, n. 33 della provincia di Napoli, in data 22 aprile 1961, n. 1, n. 3 e n. 6 della provincia di Padova, in data 12 ottobre 1960, 20 dicembre 1960 e 29 luglio 1961, n. 28 della provincia di Parma, in data 31 maggio 1960, n. 13 della, provincia di Pistoia, in data 25 maggio 1961, n. 15 della provincia di Torino, in data 30 giugno 1961, n. 5 della provincia di Trento, in data 17 aprile 1961, n. 6 della provincia di Venezia, in data 20 agosto 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti e gli accordi collettivi sotto elencati sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi stessi, annessi al presente decreto: - per la provincia di Belluno, accordo collettivo integrativo 23 giugno 1954, relativo agli impiegati dipendenti da aziende alberghiere; - per la provincia di Belluno, con esclusione del comune di Cortina d'Ampezzo, contratto collettivo integrativo 7 agosto 1956 e accordo collettivo 1 luglio 1959, relativi al personale salariato dipendente da alberghi, hotels meubles, pensioni e locande e da ristoranti, caffè e bars annessi; - per il comune di Cortina d'Ampezzo, accordo collettivo 20 gennaio 1959, relativo agli impiegati di albergo, accordo collettivo integrativo 29 dicembre 1955, accordo collettivo 20 gennaio 1959, relativi agli operai dipendenti d'albergo; - per la provincia di Bologna, contratto collettivo integrativo 26 novembre 1956, relativo agli impiegati d'albergo, contratto Collettivo integrativo 14 luglio 1950, relativo al personale operaio dipendente da alberghi, pensioni e locande, contratto collettivo 11 agosto 1950, relativo al personale salariato dipendente dagli alberghi stagionali; - per il comune di Bologna, contratto collettivo integrativo 30 maggio 1956, relativo al personale dipendente dagli alberghi; - per la provincia di Cosenza, contratto collettivo integrativo 1 luglio 1960, relativo agli impiegati dipendenti da aziende alberghiere; - per la provincia di Firenze, accordo collettivo integrativo 15 aprile 1960, relativo al personale impiegatizio dipendente da alberghi e pensioni, accordo collettivo integrativo 18 dicembre 1959, relativo ai lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande; - per la provincia di Genova, accordo collettivo integrativo i marzo 1960, relativo al personale impiegatizio dipendente da alberghi, pensioni e locande, accordo collettivo integrativo 1 marzo 1960, relativo al personale salariato dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande; - per la provincia di La Spezia, accordo collettivo 11 settembre 1958, relativo al personale salariato e impiegatizio dipendente da aziende alberghiere, accordo collettivo integrativo 28 settembre 1959, relativo al personale salariato dipendente da alberghi, hotels meubles, pensioni, locande e da ristoranti, caffè e bars annessi; - per la provincia di Lucca, con esclusione del capoluogo di Viareggio, Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, accordo collettivo integrativo 19 gennaio 1954, relativo agli operai dipendenti da alberghi e locande; - per il comune di Lucca, accordo collettivo 24 maggio 1957, relativo ai dipendenti da alberghi; - per Viareggio, Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta e Forte dei Marini, accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo ai dipendenti da alberghi, pensioni e locande; - per la provincia di Napoli, contratto collettivo integrativo 29 febbraio 1960, relativo agli impiegati dipendenti da aziende alberghiere, contratto collettivo integrativo 29 febbraio 1960, relativo al personale salariato dipendente da alberghi, pensioni e locande; - per la provincia di Padova, con esclusione del personale salariato addetto alle aziende alberghiere di Abano Terme e Montegrotto Terme, accordo collettivo 30 luglio 1956, per il personale dipendente da aziende alberghiere; - accordi collettivi integrativi 17 aprile 1959 e 27 giugno 1960, per Abano Terme e Montegrotto Terme, relativi ai lavoratori dipendenti dalle aziende alberghiere: - per la provincia di Pistoia, contratto collettivo integrativo 1 agosto 1960, relativo agli impiegati dipendenti da alberghi e pensioni, e accordo collettivo integrativo 10 maggio 1960, relativo ai lavoratori di albergo, pensioni e locande; - per Salsomaggiore Terme, provincia di Parma, contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo ai lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande; - per la provincia di Torino, contratto collettivo integrativo 10 marzo 1960, relativo agli impiegati d'albergo, contratto collettivo integrativo 26 gennaio 1960, relativo al personale salariato dipendente dagli alberghi, hotels meubles, pensioni, locande e da ristoranti, caffè, bars e taverne annessi; - per la provincia di Trento, accordo collettivo integrativo 20 aprile 1960 e accordo collettivo 5 dicembre 1956, relativi ai lavoratori dipendenti dalle aziende alberghiere; - per la provincia di Venezia, escluso il comune di Jesolo, contratto collettivo integrativo 2 aprile 1959, relativo a) personale impiegatizio dipendente da alberghi e pensioni, contratto collettivo integrativo 2 aprile 1959, relativo al personale operaio dipendente da alberghi e pensioni; - per il comune di Jesolo, contratto collettivo integrativo 2 maggio 1959, relativo al personale impiegatizio dipendente da alberghi e pensioni, contratto collettivo integrativo 2 maggio 1959, relativo al personale operaio dipendente da alberghi e pensioni. Le norme di cui al comma precedente sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese, esercenti le attività indicate negli accordi e nei contratti collettivi sopraelencati, delle province di Belluno, Bologna, Cosenza, Firenze, Genova, La Spezia, Lucca, Napoli, Padova, Pistoia, Torino, Trento, Venezia e di Salsomaggiore Terme (Parma). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 72. - VILLA

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