Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1115/1956

Norme e condizioni con le quali l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dovra' restituire al Ministero del tesoro le somme anticipate per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri.

Pubblicato: 03/10/1956 In vigore dal: 15/07/1956 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1956, n. 1115

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1115/1956 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1956, n. 1115 ## Norme e condizioni con le quali l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dovra' restituire al Ministero del tesoro le somme anticipate per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 8 e 9 della legge 11 marzo 1953, n. 187 , con cui il Ministero del tesoro è stato autorizzato a fare anticipazioni all'Amministrazione ferroviaria per complessive lire otto miliardi e cinquecentomilioni, per la costrizione o l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri; Vista la legge 14 dicembre 1955, n. 1328 , con la quale è stato stabilito in un anno dalla entrata in vigore della legge medesima il nuovo termine per la emanazione delle norme di restituzione al Tesoro delle anticipazioni predette; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Al rimborso della somma di L. 8.500.000.000 (lire ottomiliardicinquecentomilioni) da anticiparsi dal Ministero del tesoro all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per far fronte alle spese per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri, si provvederà in trenta anni, mediante rate annuali costanti posticipate, comprensive degli interessi al tasso annuo del 5% e della quota in conto capitale, da pagarsi al 30 giugno di ogni anno, a cominciare dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'avvenuta erogazione, secondo il piano di ammortamento, allegato al presente decreto.

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