Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1116/1977

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.

Pubblicato: 08/03/1978 In vigore dal: 07/10/1977 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. 1116

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1116/1977 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. 1116 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 13 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: istituto di diritto del lavoro e scienze sociali; istituto di storia moderna e contemporanea; istituto di studi politici. Nello stesso elenco l'istituto di diritto internazionale e di scienze politiche muta la denominazione in quella di istituto di diritto internazionale. Nello stesso articolo, la prima frase del secondo comma è abrogata e sostituita dalla seguente: "Ciascun istituto è diretto da un professore ufficiale della facoltà che sarà designato per un triennio dal consiglio della facoltà". Art. 60 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti: analisi chimico-farmaceutica strumentale; biologia molecolare; chimica analitica; chimica analitica clinica; chimica biofarmaceutica; chimica dei composti eterociclici; chimica macromolecolare (semestrale); enzimologia; farmacia industriale; fitochimica (semestrale); idrologia (semestrale); impianti per laboratori galenici; microbiologia; scienza dell'alimentazione; statistica (semestrale); tecnologie chimico-farmaceutiche. Nello stesso articolo il primo comma dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è abrogato e sostituito dal seguente: "Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno quattro insegnamenti complementari se a corso annuale, in cinque almeno, se due di essi sono a corso semestrale ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo anno ed il quarto anno di corso un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata dalla facoltà". Art. 65 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti: biofisica (semestrale); biologia molecolare*; chimica analitica*; chimica analitica clinica*; chimica biofarmaceutica*; chimica dei composti eterociclici*; chimica macromolecolare (semestrale)*; enzimologia*; fitochimica* (semestrale); impianti per laboratori galenici*; stereochimica (semestrale); statistica* (semestrale). Nello stesso articolo il terzo comma dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è abrogato e sostituito dal seguente: "Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno due insegnamenti complementari se a corso annuale, in tre almeno se due di essi sono a corso semestrale". Art. 266 - il quinto comma, relativo al numero complessivo degli iscritti alla scuola diretta a fini speciali per ortottiste, è abrogato e sostituito dal seguente: "Il numero complessivo delle iscritte alla scuola non può essere superiore a venti (dieci per anno)". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1978 Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 178

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