Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1122/1977

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.

Pubblicato: 11/03/1978 In vigore dal: 19/10/1977 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 1122

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1122/1977 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 1122 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 15, relativo al corso di laurea in scienze politiche, è modificato nel senso che al secondo comma, dopo la lettera d) è aggiunto, con la lettera e) l'indirizzo politico-amministrativo. Il sesto comma, alla lettera b), è modificato nel modo seguente: b) per l'indirizzo politico-internazionale: 1) diritto internazionale pubblico; 2) organizzazione internazionale; 3) relazioni internazionali; 4) storia delle relazioni internazionali. Nello stesso comma, dopo la lettera d) per l'indirizzo storico-politico, è aggiunta la lettera e) per l'indirizzo politico-amministrativo: 1) diritto amministrativo; 2) istituzioni di diritto privato italiano e comparato; 3) istituzioni di diritto e procedura penale; 4) sociologia politica. Nello stesso articolo l'elenco delle materie complementari è soppresso e sostituito dal seguente: analisi del linguaggio politico; antropologia culturale; antropologia criminale; antropologia sociale; contabilità dello Stato e degli enti pubblici; demografia; diritto anglo-americano; diritto commerciale; diritto degli enti locali; diritto delle comunicazioni internazionali; diritto delle comunità europee; diritto dell'economia; diritto diplomatico e consolare; diritto finanziario; diritto internazionale dell'economia; diritto internazionale privato; diritto del lavoro; diritto regionale; dottrina dello Stato; econometria; economia applicata; economia aziendale; economia degli enti e delle imprese locali; economia dei Paesi socialisti; economia del lavoro; economia internazionale; economia monetaria; economia e politica agraria; economia e politica industriale; economia e politica del territorio; finanza degli enti locali; geografia e politica economica; giustizia amministrativa; governo locale; istituzioni di economia politica; istituzioni di politiche comparate; legislazione sociale; matematica economica; organizzazione economica internazionale; pianificazione e organizzazione del territorio; politica comparata; programmazione economica; psicologia sociale; ricerca operativa; scienza della amministrazione; servizio sociale; sistema politico italiano; sociologia delle comunicazioni; sociologia della conoscenza; sociologia del diritto; sociologia economica; sociologia dell'educazione; sociologia della famiglia; sociologia industriale; sociologia del lavoro; sociologia matematica e sociometria; sociologia dell'organizzazione; sociologia dello sviluppo; sociologia religiosa; sociologia rurale; sociologia urbana; storia dell'agricoltura; storia dell'amministrazione pubblica; storia dell'America settentrionale; storia dell'America latina; storia antica; storia dell'Asia moderna e contemporanea; storia della Chiesa; storia del Cristianesimo nell'età moderna e contemporanea; storia e istituzioni dell'Africa; storia e istituzioni dell'Islam; storia del diritto italiano; storia dei diritti dell'antichità; storia dell'economia pre-industriale; storia dell'economia industriale; storia economica dell'Italia unita; storia del giornalismo; storia delle dottrine economiche; storia delle istituzioni politiche; storia medioevale; storia dei popoli slavi; storia dei movimenti sindacali; storia del movimento operaio; storia dei partiti e dei movimenti politici; storia del pensiero politico contemporaneo; storia del pensiero politico classico; storia del pensiero politico medioevale; storia della storiografia; storia dei rapporti tra Stato e Chiesa; tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati; teorie dello sviluppo economico; teoria dello sviluppo politico; antropologia economica. L'art. 99, relativo alle norme sulla propedeuticità degli esami nel corso di laurea in farmacia, è modificato nel senso che il primo comma è sostituito dal seguente: Lo studente non può iscriversi al laboratorio del 2° corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologia se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; pertanto non può ottenere la firma di frequenza del suddetto corso. Lo studente non può iscriversi al laboratorio del 3° corso, secondo semestre, di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologia se non ha superato l'esame di chimica organica; pertanto non può ottenere la firma di frequenza del suddetto corso. L'art. 103, relativo al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, è modificato nel senso che prima del terzultimo comma sono inclusi i seguenti: Lo studente non può iscriversi al laboratorio del 1° corso di analisi chimico-farmaceutica (analisi qualitativa) se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; pertanto non può ottenere la firma di frequenza del suddetto corso. Lo studente non può iscriversi al laboratorio del 3° corso di analisi chimico-farmaceutica (analisi dei medicamenti) se non ha superato l'esame di chimica organica I; pertanto non può ottenere la firma di frequenza del suddetto corso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana, È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 ottobre 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1978 Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 75

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