Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1124/1977

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia.

Pubblicato: 11/03/1978 In vigore dal: 31/10/1977 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1124

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1124/1977 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1124 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 , e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 52, relativo alle lauree rilasciate dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è modificato nel senso che nel primo e nel secondo comma dopo la parola matematica vanno aggiunte le parole "e in fisica". Dopo l'art. 67, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del corso di laurea in fisica: Corso di laurea in fisica Art. 68. - Il corso degli studi per la laurea in fisica si distingue in tre indirizzi: 1) generale; 2) didattico; 3) applicativo. All'atto dell'iscrizione al terzo anno lo studente dovrà indicare l'indirizzo prescelto. Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio: 1) fisica generale I; 2) fisica generale II; 3) analisi matematica I; 4) analisi matematica II; 5) geometria I; 6) meccanica razionale; 7) chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici); 8) esperimentazione fisica (biennale). Alla fine del primo biennio è richiesta una prova di conoscenza di due fra le seguenti lingue: francese, inglese, russo, tedesco. I corsi di fisica generale I e II, analisi matematica I e II, geometria I e di meccanica razionale sono integrati da esercitazioni (non di laboratorio). I corsi di fisica generale I e II, analisi matematica I e II non devono essere considerati corsi biennali, essi constano di due corsi distinti, l'uno propedeutico all'altro e con esami distinti. Il corso di meccanica razionale deve essere distinto da quello destinato agli allievi ingegneri, e in comune con gli allievi matematici. L'insegnamento di esperimentazione fisica comporta un unico esame alla fine del primo biennio. Per ciascuno dei corsi elencati vi è un esame finale. Gli insegnamenti obbligatori per il secondo biennio sono i seguenti: a) Corsi comuni ai tre indirizzi: 1) struttura della materia; 2) istituzioni di fisica teorica; 3) metodi matematici della fisica. L'insegnamento di metodi matematici della fisica potrà essere sostituito con uno dei due seguenti insegnamenti fondamentali del corso di laurea in scienze matematiche: istituzioni di analisi superiore; istituzioni di fisica matematica. b) Corsi per l'indirizzo didattico: 4)-5) complementi di fisica generale (biennale); 6) storia della fisica; 7)-8) preparazione di esperienze didattiche (biennale); 9) corso a scelta dello studente tra gli insegnamenti complementari attivati. c) Corsi per l'indirizzo applicativo: 4)-5) laboratorio di fisica (biennale); 6)-7)-8)-9) da determinare a seconda del ramo di specializzazione. d) Corsi per l'indirizzo generale: 4) fisica superiore; 5) fisica teorica; 6)-7) laboratorio di fisica (biennale); 8) corso a scelta di matematiche superiori; 9) corso a scelta dello studente tra gli insegnamenti complementari attivati. Gli insegnamenti di cui ai numeri 6), 7), 8) e 9) dell'indirizzo applicativo verranno stabiliti dalla facoltà o proposti dallo studente e approvati dalla facoltà. Gli insegnamenti complementari sono: acustica; algebra; algebra superiore; analisi funzionale; analisi superiore; astrofisica; bioelettronica; biofisica; calcolatori elettronici; calcolo delle probabilità; chimica fisica; chimica organica; chimica teorica; cibernetica e teoria dell'informazione; complementi di fisica generale (biennale); cristallografia; elettroacustica; elettronica; elettronica applicata; elettronica quantistica; filosofia della scienza; fisica dei plasmi; fisica dei reattori; fisica delle basse temperature; fisica dello stato solido; fisica delle particelle elementari; fisica atomica; fisica matematica; fisica molecolare; fisica nucleare; fisica superiore; fisica sanitaria; fisica tecnica; fisica teorica; fisica terrestre (geofisica); geofisica applicata; geologia; geometria differenziale; geometria superiore; istituzioni di analisi superiore; istituzioni di fisica nucleare; istituzioni di fisica matematica; istituzioni di geometria superiore; laboratorio di fisica (biennale); linguaggi speciali di programmazione; logica matematica; matematiche superiori; meccanica quantistica; meccanica statistica; meccanica superiore; meteorologia; mineralogia; misure elettriche; optoelettronica; ottica; pedagogia; preparazione di esperienze didattiche (biennale); radioattività; relatività; scienze dei metalli; sismologia; sistemi combinatori e sequenziali; spettroscopia; storia della fisica; tecnica della programmazione; tecnica del vuoto; teoria delle funzioni; teoria dei sistemi; teoria e metodi dell'ottimizzazione; teorie quantistiche; ultracustica. Potranno iscriversi ai corsi comuni dei tre indirizzi del secondo biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato gli esami di fisica generale I e II e analisi matematiche I e II. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver superato gli esami relativi ad almeno diciassette insegnamenti. Il consiglio di facoltà deciderà quali insegnamenti potranno avere durata semestrale. Nel caso di scelta da parte dello studente di corsi semestrali, due di essi, pur avendo esami distinti, equivarranno ad uno annuale. L'esame di laurea consisterà nella discussione di una tesi scritta il cui argomento dovrà inquadrarsi nell'indirizzo scelto dallo studente. Superato l'esame di laurea lo studente conseguirà il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale verrà, peraltro, fatta menzione nella carriera scolastica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1978 Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 177

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