Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1125/1962
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle province di Cremona, Novara, Rieti e Siena.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1125
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1125/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1125
## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli
delle province di Cremona, Novara, Rieti e Siena.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura; Visti, per la provincia di Cremona: - l'accordo collettivo 15 febbraio 1960, per i salariati agricoli; - l'accordo collettivo 15 febbraio 1960, e relativa tabella, per i braccianti agricoli avventizi, stipulati tra la Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Affittuari Conduttori, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Liberterra Provinciale, la Federbraccianti, l'U.I.L. - Terra Provinciale; Visti, per la provincia di Novara: - il contratto collettivo integrativo 29 dicembre 1959, per i braccianti agricoli avventizi; - il contratto collettivo integrativo 29 dicembre 1959, per i salariati fissi; - l'accordo collettivo 29 dicembre 1959, per i salariati fissi; tutti stipulati tra l'Unione Provinciale Agricoltori, l'Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale - Camera Confederale del Lavoro -, la Federazione Provinciale - F.I.S.B.A. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Visti, per la provincia di Rieti: - il contratto collettivo integrativo 7 aprile 1952, per i salariati agricoli fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti Salariati Agricoli, la Federazione Provincia le Salariati Braccianti e Maestranze Agricoli e Forestali - C.I.S.L. -, l'Unione italiana Lavoratori della Terra; - il contratto collettivo 10 luglio 1957, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Braccianti Agricoli, l'Unione Sindacale - U.I.L.; - il contratto collettivo 10 luglio 1957, per gli addetti ai lavori di mietitura e trebbiatura, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e il Sindacato Provinciale Coloni e Mezzadri - C.I.S.L. -, la Federmezzadri Provinciale - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale U.I.L. -; - l'accordo collettivo 7 marzo 1960, e relative tabelle, per i salariati agricoli fissi ed i braccianti agri coli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Braccianti e Salariati - Unione Provinciale C.I.S.L. -, la Federazione Braccianti e Salariati - Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. - l'U.I.L. - Terra Provinciale; Visti, per la provincia di Siena: - l'accordo collettivo 20 ottobre 1959, per i salariati fissi addetti al bestiame, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro, la Federbraccianti Provinciale; - l'accordo collettivo 20 ottobre 1959, per gli operai agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione italiana del Lavoro, la Federbraccianti Provinciale, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -; - l'accordo collettivo 21 luglio 1960, per gli operai agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; - l'accordo collettivo 22 luglio 1960, per gli operai agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. - Terra; - l'accordo collettivo 28 luglio 1950, per gli addetti alla campagna, di fienagione e mietitura, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. Terra -, la Federazione Provinciale Salariati Agricoli - C.I.S.L. -; - l'accordo collettivo 28 luglio 1960, per gli addetti alla campagna di trebbiatura, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati Agricoli - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. - Terra; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 21 n. 26 della provincia di Cremona, in data 30 giugno 1961, n. 9 della provincia di Novara, in data 4 agosto 1961, n. 3 e n. 4 della provincia di Rieti, in data 28 luglio 1961, e n. 6 della provincia di Siena, in data 28 giugno 1961, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo 5 febbraio 1960, relativo ai salariati agricoli; l'accordo collettivo 15 febbraio 1960, relativo ai braccianti agricoli avventizi; - per la provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 29 dicembre 1959, relativo ai braccianti agricoli avventizi; il contratto collettivo integrativo 9 dicembre 1959 e l'accordo collettivo 29 dicembre 1959, relativi ai salariati fissi; - per la provincia di Rieti, il contratto collettivo integrativo 7 aprile 1952, relativo ai salariati agricoli fissi; il contratto collettivo 10 luglio 1957, relativo ai braccianti agricoli avventizi il contratto collettivo 10 luglio 1957, relativo agli addetti ai lavori di mietitura e trebbiatura; l'accordo collettivo 7 marzo 1960, relativo ai salariati agricoli fissi ed ai braccianti agricoli avventizi; - per la provincia di Siena, l'accordo collettivo 20 ottobre 1959, relativo ai salariati fissi addetti al bestiame; gli accordi collettivi 20 ottobre 1959, 21 luglio 1960 e 22 luglio 1960, relativi agli operai agricoli; - l'accordo collettivo 28 luglio 1960, relativo agli addetti alla campagna di fienagione e mietitura; l'accordo collettivo 28 luglio 1960, relativo agli addetti alla campagna di trebbiatura; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Cremona, Novara, Rieti e Siena. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 69. - VILLA
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 1125/1962 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…
Altre normative del 1962
Istituzione di un Istituto professionale alberghiero di Stato in Riccione (Forli).
Decreto del Presidente della Repubblica 2170
Trasformazione della Scuola d'arte di Anagni in Istituto d'arte.
Decreto del Presidente della Repubblica 2177
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Prato (Firenze).
Decreto del Presidente della Repubblica 2171
Istituzione di un Istituto professionale femminile di Stato in Brescia.
Decreto del Presidente della Repubblica 2168
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Faenza (Ravenna).
Decreto del Presidente della Repubblica 2166