Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1126/1962
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle province di Avellino, Messina, Taranto Teramo e Viterbo.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1126
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1126/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1126
## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli
delle province di Avellino, Messina, Taranto Teramo e Viterbo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura; Visti, per la provincia di Avellino: - il contratto collettivo 11 febbraio 1954, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale, la F.I.S.B.A. Provinciale, l'U.I.L.-Terra Provinciale; al quale ha aderito, in data 15 marzo 1961, l'Unione Provinciale C.I.S.N.A.L. -; - l'accordo collettivo 10 agosto 1956, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Agricoltori, i Coltivatori Diretti e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Generale italiana del Lavoro; al quale hai aderito, in data 14 ottobre 1960, l'U.I.L.-Terra Provinciale; - il contratto collettivo 1 ottobre 1957, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la F.I.S.B.A, Provinciale - C.I.S.L.; al quale hanno aderito, in data 10 ottobre 1960, l'U.I.L.-Terra Provinciale, e, in data 16 giugno 1961, l'Unione Provinciale C.I.S.N.A.L.; Visti, per la provincia di Messina; - l'accordo collettivo integrativo 30 gennaio 1954, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale, la. F.I.S.B.A. Provinciale; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.; - l'accordo collettivo integrativo 16 marzo 1957, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Confederazione Generale italiana del Lavoro, l'Unione italiana del Lavoro; al quale ha aderito, in data 16 ottobre 1958, il Sindacato Provinciale dei Braccianti e Salariati Agricoli - C.I.S.N.A.L. -; Visto, per la provincia di Taranto, il contratto collettivo integrativo 17 gennaio 1958, e relative tabelle, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Federbraccianti Provinciale, l'U.I.L.Terra; al quale ha aderito, in data 2 marzo 1959, il Sindacato Provinciale dei Braccianti e Salariati Agricoli - C.I.S.N.A.L. -; Visti, per la provincia di Teramo: - il contratto collettivo 1 febbraio 1955, per i salariati fissi dell'agricoltura, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federbraccianti, la Federazione Provinciale Liberi Lavoratori Agricoli, la Federazione italiana del Lavoro; - il contratto collettivo integrativo 11 aprile 1957, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e il Sindacato Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli, il Sindacato Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli; Visto, per la provincia di Viterbo, il contratto collettivo 17 giugno 1959, per i braccianti agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Avellino, in data 30 dicembre 1960, n. 7 della provincia di Messina, in data 16 agosto 1960, n. 12 della provincia di Taranto, in data 4 dicembre 1960, n. 6 della provincia di Teramo, in data 18 gennaio 1961, e n. 2 della provincia di Viterbo, in data 5 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Avellino, il contratto collettivo 11 febbraio 1954 e l'accordo collettivo 10 agosto 1956, relativi ai salariati fissi, il contratto collettivo 1 ottobre 1957, relativo ai braccianti agricoli avventizi; - per la provincia di Messina, l'accordo collettivo integrativo 30 gennaio 1954, relativo ai salariati fissi l'accordo collettivo integrativo 16 marzo 1957, relativo ai braccianti agricoli avventizi; - per la provincia di Taranto, il contratto collettivo integrativo 17 gennaio 1958, relativo ai braccianti agricoli avventizi; - per la provincia di Teramo, il contratto collettivo 1 febbraio 1955, relativo ai salariati fissi della agricoltura, il contratto collettivo integrativo 11 aprile 1957, relativo ai braccianti agricoli avventizi; - per la provincia di Viterbo, il contratto collettivo 17 giugno 1959, relativo ai braccianti agricoli; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presenti decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi di cui ai primo comma, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Avellino, Messina, Taranto, Teramo e Viterbo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 41. - VILLA
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