Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1127/1967
Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, che disciplina lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, istituita con legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e determina le corrispondenti classi di concorso a cattedre.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1967, n. 1127
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1127/1967
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1967, n. 1127
## Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica
21 novembre 1966, n. 1298, che disciplina lo svolgimento degli esami
di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale
dell'insegnamento nella scuola media, istituita con legge 31 dicembre
1962, n. 1859 e determina le corrispondenti classi di concorso a
cattedre.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298 , concernente il regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, istituita con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859 , e la determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre; Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Nell' art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298 , tra "e per ciascuna classe" e "di esame" sono inserite le seguenti parole "o sottoclasse". Al medesimo comma primo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298 , è aggiunto il seguente periodo: "Per la classe V di esame (applicazioni tecniche) e costituita, tuttavia, una commissione unica, articolata in due sottocommissioni, una per le applicazioni tecniche maschili, l'altra per quelle femminili, delle quali devono far parte preferibilmente membri insegnanti delle discipline relative alla rispettiva sottoclasse".
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