Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1127/1969
Modificazioni alle norme del codice civile sulle societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata, in attuazione della direttiva 9 marzo 1968, n. 151, del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. 1127
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1127/1969
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. 1127
## Modificazioni alle norme del codice civile sulle societa' per azioni,
in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata, in attuazione
della direttiva 9 marzo 1968, n. 151, del Consiglio dei Ministri
delle Comunita' europee.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visti gli articoli 1 e 3 della legge di delegazione 13 ottobre 1969, n. 740; Visto l'art. 189 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1209 ; Vista la direttiva 9 marzo 1968, n. 151, del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee; Sentita la commissione parlamentare di cui all' art. 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 740 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Art. 1 L' art. 2250 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 2250. - Indicazione negli atti e nella corrispondenza Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e lo ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d'iscrizione. Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dallo ultimo bilancio. Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.
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