Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1128/1962
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria delle zone del Verbano, Cusio e Ossola e dei lavoratori dipendenti dalle imprese che effettuano la lavorazione delle pietrine sintetiche della provincia di Cuneo.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1128
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1128/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1128
## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti
dalle imprese esercenti la lavorazione delle pietre naturali e
sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni
industriali e per bigiotteria delle zone del Verbano, Cusio e Ossola
e dei lavoratori dipendenti dalle imprese che effettuano la
lavorazione delle pietrine sintetiche della provincia di Cuneo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto l'accordo interconfederale 12 giugno 1954, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali; Visto l'accordo interconfederale 16 febbraio 1955, sul conglobamento delle retribuzioni ed il riassetto zonale delle retribuzioni degli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della lavorazione delle pietre naturali e sintetiche, per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria; Visto, per le zone del Verbano, Cusio e Ossola, l'accordo collettivo 3 gennaio 1955, e relative tabelle, per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria, stipulato tra l'Unione Industriali del Verbano, Cusio ed Ossola e l'Unione Provinciale Sindacale di Novara - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro - Camera Sindacale di Novara -; Visto, per la provincia di Cuneo, l'accordo collettivo 10 gennaio 1955, e relative tabelle, per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle pietrine sintetiche, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Industriali e la Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera Provinciale Sindacale - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Novara, in data 25 luglio 1960, n. 19 della provincia di Cuneo, in data 5 maggio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per le zone del Verbano, Cusio e Ossola, l'accordo collettivo 3 gennaio 1955, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria: - per la provincia di Cuneo, l'accordo collettivo 10 gennaio 1955, relativo al conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle pietrine sintetiche; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione delle pietro naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria delle zone del Verbano, Cusio e Ossola e di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese che effettuano la lavorazione delle pietrine sintetiche della provincia di Cuneo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 39. - VILLA
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