Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1129/1985
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi della Calabria.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1985, n. 1129
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1129/1985
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1985, n. 1129
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi della
Calabria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1971, n. 1329 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università della Calabria e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Articolo unico Dopo l'art. 68, con il conseguente scorrimento degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli con le intitolazioni come segue: Normativa generale. SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI Art. 69. - Nell'Università della Calabria sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali: informatica. Art. 70. - Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base. Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica. Art. 71. - Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio di scuola. Art. 72. - L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola. Art. 73. - Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola. Art. 74. - Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia. Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea. Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università. Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 75. - Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall' art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 , dalle altre componenti previste dall' art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 . In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 . Art. 76. - Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti. Art. 77. - Lo studente e tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate. La frequenza della scuola e obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi. Art. 78. - L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 ; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 . Art. 79. - Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborate finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente. Art. 80. - È istituita una scuola diretta a fini speciali di informatica presso l'Università della Calabria. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze informatiche, in grado di affrontare i problemi connessi con il trattamento e l'elaborazione dei dati. La scuola rilascia il diploma in informatica. Art. 811. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede 250 ore di insegnamento e 250 ore di attività pratiche guidate. Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza, a norma dell' art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 , la durata del corso e prorogabile a tre anni. In base alle strutture disponibili (in ambito universitario e a quelle acquisite attraverso convenzioni con enti pubblici e privati) la scuola e in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in trenta per ciascun anno di corso e per un totale di novanta studenti. Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza si potranno avere iscrizioni separate, con le modalità di cui al successivo art. 3, per un massimo di duecentocinquanta studenti per ogni anno di corso, oltre agli studenti ripetenti. Art. 82. - Poichè la struttura dell'eventuale sistema di istruzione a distanza potrà essere basata su una rete di centri di supporto territoriali, fermi restando i disposti degli articoli precedenti, potranno essere stabiliti contingenti di posti in riferimento a tali centri. Le modalità di assegnazione degli studenti a distanza alle strutture di supporto sono definite nel bando annuale di concorso. Art. 83. - Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà di ingegneria e di scienze matematiche, fisiche e naturali, cui afferiscono gli insegnamenti e i dipartimenti elettrico, di matematica e di sistemi. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 84. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti: 1° Anno: istituzione di matematica; introduzione agli algoritmi e alla programmazione; architettura degli elaboratori; linguaggi e metodi di programmazione; due insegnamenti scelti tra quelli opzionali. 2° Anno: sistemi per l'elaborazione dei dati; basi di dati; sistemi informativi; tre insegnamenti scelti tra quelli opzionali. Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti: applicazioni della ricerca operativa; applicazioni gestionali; automazione degli uffici; automazione industriale; elementi di elettronica; elementi di progettazione di sistemi digitali; fondamenti di informatica; matematica computazionale; probabilità e statistica; sistemi operativi; telematica e sistemi distribuiti. Gli insegnamenti di sistemi per l'elaborazione dei dati e di sistemi informativi sono a prevalente carattere tecnico pratico. Art. 85. - Gli insegnamenti prevedono attività pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia trattata nel corso e in attività sperimentali. Tutti gli insegnamenti sono semestrali. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola. Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza e la durata del corso venga prorogata a tre anni il consiglio della scuola indicherà la relativa ripartizione degli insegnamenti fra i tre anni del corso a distanza. Art. 86. - L'attività pratica comporta esercitazioni pratiche guidate e al calcolatore relative alle materie di insegnamento. Art. 87. - È obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente, di massima nell'ambito di uno dei corsi opzionali dell'ultimo anno. Tale tirocinio ha la durata di almeno 80 ore e consiste in un lavoro personale di progettazione di un sistema hardware o software. Art. 88. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato predisposto durante il tirocinio. Art. 89. - L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento o di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 ottobre 1985 COSSIGA FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1986 Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 75
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