Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1131/1956
Approvazione delle modificazioni ed aggiunte allo statuto organico dei Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1956, n. 1131
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1131/1956
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1956, n. 1131
## Approvazione delle modificazioni ed aggiunte allo statuto organico
dei Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale della
pubblica sicurezza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1952, n. 1112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1952, n. 200, con il quale si istituisce presso il Ministero dell'interno, e si erige in ente morale, il Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza approvandone lo statuto organico; Vista la deliberazione in data 10 febbraio 1956 del Consiglio di amministrazione del suddetto Fondo con la quale si apportano modifiche ed aggiunte allo statuto organico; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Visto l' art. 12 del Codice civile ; Decreta: Art. 1 Articolo unico. Sono approvate le seguenti modifiche ed aggiunte allo statuto organico del Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza: 1. Le lettere a) e b) dell'art. 1 sono così modificate: a) "di assistere, a complemento ed integrazione dell'opera che già prestano altri enti ed istituzioni, i funzionari, gli impiegati ed i subalterni di pubblica sicurezza, gli ufficiali, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo guardie di pubblica sicurezza in attività di servizio o in quiescenza, nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 13"; b) di praticare quanto è ritenuto necessario nel campo della previdenza nei confronti del personale in servizio e dei familiari del personale deceduto in servizio, mediante concessione di borse di studio; ricovero di orfani in collegi o in istituti; assicurazione del personale destinato a servizi maggiormente rischiosi ed, inoltre, mediante tutte quelle altre forme che possano considerarsi idonee al raggiungimento dei fini assistenziali e previdenziali, quali la istituzione o gestione in proprio di collegi, colonie, ecc.". 2. Al capoverso del primo comma dell'art. 4 viene aggiunto: "dal capo della Divisione gestione contratti e forniture, membro". 3. Il primo ed il secondo comma dell'art. 5 sono così modificati: "Le adunauze del Consiglio di amministrazione hanno luogo, su invito del presidente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità". 4. L'art. 7 è sostituito dal seguente: "Il presidente del Consiglio di amministrazione sovraintende all'andamento del Fondo e ne ha la rappresentanza in caso di urgenza ha facoltà di provvedere agli atti conservativi dei diritti del Fondo, ma deve sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione". 5. Il secondo comma dell'art. 13 è così modificato: "I sussidi vengono concessi in base a domanda motivata degli interessati, o anche su proposta delle autorità gerarchiche". 6. Il secondo comma dell'art. 14 è così modificato: "Viene data preferenza alle infermità, lesioni, o ferite contratte in servizio ed a causa di esso; il concorso è ovviamente subordinato a quanto abbiano già praticato altri istituti a carattere nazionale o a carattere particolare, o la stessa Amministrazione". 7. L'art. 15 è sostituito dal seguente: "Nei limiti delle sue possibilità, ed in ogni caso per somma non inferiore alla rendita proveniente dai titoli costituenti il patrimonio della assorbita Fondazione borse di studio, il Fondo assegnerà annualmente borse di studio a favore dei figli di funzionari, impiegati e subalterni di pubblica sicurezza, di ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo guardie di pubblica sicurezza in attività di servizio, nonchè a favore degli orfani dei funzionari, impiegati e subalterni di pubblica sicurezza, di ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo guardie di pubblica sicurezza morti in servizio, iscritti alle scuole di avviamento professionale o medie, inferiori e superiori. Qualora le disponibilità del bilancio lo consentano possono essere assegnate borse di studio anche ai giovani iscritti alle università, figli del personale anzidetto. L'ammontare ed il numero delle borse di studio, per i vari ordini di scuole, e le modalità di pagamento delle borse stesse, saranno stabiliti annualmente nel bando di concorso che verrà indetto non oltre il 30 giugno di ogni anno". 8. L'art. 18 è soppresso. 9. L'ultimo comma dell'art. 28 è così modificato: "Alla concessione dei premi di cui al presente articolo si farà luogo a cura del Consiglio di amministrazione". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 agosto 1956 GRONCHI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 26. - CARLOMAGNO
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 1131/1956 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…
Altre normative del 1956
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola tecnica industriale statale "…
Decreto del Presidente della Repubblica 1737
Istituzione di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato in Lucca.
Decreto del Presidente della Repubblica 1733
Istituzione di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato in Roma.
Decreto del Presidente della Repubblica 1736
Istituzione di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato in Benevento.
Decreto del Presidente della Repubblica 1735
Istituzione di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato in Legnano.
Decreto del Presidente della Repubblica 1734