Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1132/1968

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.

Pubblicato: 12/11/1968 In vigore dal: 24/09/1968 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968, n. 1132

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1132/1968 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968, n. 1132 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: dopo l'art. 196 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione, presso la facoltà di medicina e chirurgia, della scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale. Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale Art. 1 Art. 197. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, con sede presso la clinica otorinolaringoiatrica. Art. 198. - Il numero massimo di iscritti per l'intero corso di studi è di sei. Nel caso che le domande di iscrizione al primo anno superino il numero compatibile con quanto disposto nel precedente comma, l'ammissione è subordinata all'esito di un concorso per titoli e per esami; l'esame consiste in un prova scritta su argomento medico chirurgico generale. Art. 199. - La durata dei corsi è di tre anni. Art. 200. - Le materie di insegnamento sono le seguenti, distribuite nei tre anni di corso: 1° Anno: 1. Anatomia; 2. Fisiologia; 3. Audiologia (1° anno); 4. Semeiotica otorinolaringoiatrica; 5. Tecnica di laboratorio; 6. Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno); 7. Anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica. 2° Anno: 1. Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria; 2. Anestesiologia in otorinolaringoiatria; 3. Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico facciale (2° anno); 4. Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria 5. Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria 6. Audiologia (2° anno); 7. Otoneurologia; 8. Foniatria. 3° Anno: 1. Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale; 2. Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria; 3. Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria; 4. Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria 5. Chirurgia plastica; 6. Tracheo-broncoscopia; 7. Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 settembre 1968 SARAGAT SCAGLIA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 77. - GRECO

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