Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 1135/1968
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968, n. 1135
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1135/1968
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968, n. 1135
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 127 a 132 relativi alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia e alla scuola di specializzazione in pediatria e puericultura sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia Art. 1 Art. 127. - La scuola ha la durata di quattro anni. L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami. Sono da considerarsi titoli preferenziali, a parità di risultato dell'esame di ammissione: a) il voto di laurea in medicina e chirurgia; b) aver frequentato come studente interno una clinica ostetrica e ginecologica della università; c) aver svolto la tesi di laurea nella clinica ostetrica e ginecologica; d) documentazione di eventuali servizi prestati in grossi reparti ospitalieri della specialità; e) eventuali pubblicazioni. Il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla scuola è fissato in 52 allievi, ripartiti in 13 allievi per ogni anno di corso. Per nessun motivo il corso di quattro anni può essere abbreviato. Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti nei quattro anni di corso. Art. 128. - Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza delle lezioni, esercitazioni, seminari, ecc., devono presta servizio analogo a quello degli assistenti per non meno di nove mesi all'anno. Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma. La sessione di esami di profitto è unica, ed è espletata nel mese di ottobre. Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato le materie fondamentali della specialità. Art. 129. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: 1. Elementi di genetica e di eugenica; 2. Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile; 3. Fisiologia dell'apparato genitale femminile; 4. Endocrinologia fisiologica; 5. Fisiologia ostetrica; 6. Diagnostica ostetrica; 7. Clinica ostetrica e ginecologica. 2° Anno: 1. Tecnica operatoria ostetrica; 2. Diagnostica ginecologica; 3. Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico e ginecologico esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica); 4. Clinica ostetrica e ginecologica. 3° Anno: 1. Anatomia patologica ostetrica e ginecologica; 2. Istologia normale e patologica nel campo della specialità; 3. Puericultura prenatale; 4. Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico; 5. Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico; 6. Tecnica operatoria e ginecologica; 7. Clinica ostetrica e ginecologica; 8. Terapia medica ostetrica e ginecologica. 4° Anno: 1. Puericultura post-natale e malattie del neonato; 2. Ostetricia e ginecologia forense; 3. Diagnostica Rontgen, radioterapia in ostetricia e ginecologia; 4. Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del quarto anno); 5. Urologia ginecologica; 6. Chirurgia addominale extra genitale. Gli esami si fanno per gruppi di materie ed i membri delle commissioni saranno proposti dai direttori delle scuole. A giudizio del consiglio della scuola, formulato sulla base del rendimento di ogni iscritto, gli specializzandi potranno essere esonerati dal pagamento delle tasse universitarie. Per il conseguimento del diploma, l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale. Scuola di specializzazione in clinica pediatrica Art. 130. - La scuola di specializzazione in clinica pediatrica ha la durata di tre anni. L'ammissione alla scuola avviene per esami e titoli. Il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla scuola è fissato in 60 allievi, ripartito in 20 allievi per ogni anno di corso. L'iscrizione al secondo anno di corso può essere consentita, a giudizio del consiglio della scuola, ai candidati che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in puericultura o che abbiano titoli pediatrici. Art. 131. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: 1. Clinica pediatrica (triennale); 2. Patologia pediatrica (biennale); 3. Puericoltura (biennale); 4. Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale; 5. Auxologia normale e patologica (annuale); 6. Psicologia dell'età evolutiva (annuale). 2° Anno: 1. Clinica pediatrica; 2. Patologia pediatrica; 3. Puericoltura; 4. Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica; 5. Terapia pediatrica (annuale); 6. Radiologia pediatrica (annuale); 7. Malattie infettive dell'infanzia (annuale). 3° Anno: 1. Clinica pediatrica; 2. Neuropsichiatria infantile. Gli insegnamenti fondamentali saranno integrati, a giudizio del consiglio della scuola, da almeno tre insegnamenti scelti fra i seguenti o da altri eventuali che possono essere stabiliti di anno in anno: Chirurgia pediatrica;Ortopedia e traumatologia infantile; Odontoiatria; Clinica dermosifilopatica; Clinica oculistica; Clinica otorinolaringoiatrica; Cardiologia; Genetica. Il direttore della scuola, inoltre, può disporre che si tengano un certo numero di conferenze su argomenti di interesse pediatrico. Art. 132. - Gli allievi dovranno seguire l'internato obbligatorio con non più di due mesi di ferie all'anno Per conseguire il diploma di specializzazione in clinica pediatrica gli allievi dovranno superare gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre insegnamenti scelti dall'allievo e presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di pediatria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 settembre 1968 SARAGAT SCAGLIA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 76. - GRECO
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