Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1135/1969

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Macerata.

Pubblicato: 12/02/1970 In vigore dal: 31/10/1969 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 1135

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1135/1969 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 1135 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Macerata. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata approvato con regio decreto 20 aprile 1939 numero 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione, presso la facoltà di giurisprudenza del corso di laurea in scienze politiche. Art. 1 Art. 17. - La facoltà di giurisprudenza conferisce anche la laurea in scienze politiche. La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni, distinti in un biennio propedeutico e in un biennio di specializzazione ordinato secondo i seguenti due indirizzi: A) Politico-amministrativo; B) Politico-economico. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o il diploma di maturità scientifica. Sono insegnamenti fondamentali per il biennio propedeutico: 1) Istituzioni di diritto pubblico; 2) Istituzioni di diritto privato; 3) Diritto costituzionale italiano e comparato; 4) Statistica; 5) Economia politica; 6) Politica economica e finanziaria; 7) Sociologia; 8) Storia moderna; 9) Storia delle istituzioni politiche. Art. 18. - A) Indirizzo politico-amministrativo - Sono insegnamenti obbligatori: 1) Diritto delle comunità europee; 2) Diritto del lavoro; 3) Diritto amministrativo; 4) Diritto degli enti locali; 5) Contabilità dello Stato e degli enti pubblici; 6) Tecnica dell'organizzazione e dei servizi amministrativi. Sono insegnamenti facoltativi, nell'ambito dei quali la facoltà si riserva di pubblicare annualmente l'elenco di quelli fra cui lo studente è tenuto a scegliere i corsi da frequentare e gli esami da sostenere per almeno quattro materie: 1) Dottrina dello Stato; 2) Diritto internazionale; 3) Diritto ecclesiastico; 4) Scienza delle finanze; 5) Diritto tributario; 6) Istituzioni di diritto penale; 7) Storia della legislazione; 8) Storia dell'amministrazione pubblica; 9) Diritto processuale amministrativo; 10) Istituzioni di diritto processuale; 11) Diritto sindacale italiano e comparato; 12) Urbanistica. B) Indirizzo politico-economico - Sono insegnamenti obbligatori: 1) Diritto del lavoro; 2) Diritto commerciale; 3) Diritto tributario; 4) Scienza delle finanze; 5) Economia aziendale; 6) Storia delle dottrine economiche; 7) Programmazione economica. Sono insegnamenti facoltativi nell'ambito dei quali la facoltà si riserva di pubblicare annualmente lo elenco di quelli fra cui lo studente è tenuto a scegliere i corsi da frequentare e gli esami da sostenere per almeno tre materie: 1) Diritto delle Comunità europee; 2) Organizzazione economica internazionale; 3) Geografia politica ed economica; 4) Economia e politica agraria; 5) Economia e politica industriale; 6) Economia dei trasporti; 7) Sociologia del lavoro e dell'industria; 8) Legislazione sociale; 9) Psicologia; 10) Diritto dell'economia; 11) Diritto agrario; 12) Diritto industriale; 13) Diritto bancario. Art. 19. - Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie, salvo che la facoltà disponga altrimenti, nei qual caso indica nel manifesto annuale i raggruppamenti delle singole discipline. Gli studenti devono aver superato ali esami del biennio propedeutico prima di poter sostenere gli esami del biennio di specializzazione nei due indirizzi indicati dall'art. 17. Art. 20. - Gli studenti devono aver superato gli esami di: a) istituzioni di diritto pubblico e istituzioni di diritto privato per poter sostenere l'esame di diritto costituzionale e comparato; b) economia politica e statistica per poter sostenere l'esame di politica economica e finanziaria. Art. 21. - Per la disciplina dell'esame di laurea si applicano gli articoli 14 e 15 del presente statuto. Art. 22. - Per poter sostenere l'esame di laurea gli studenti devono aver superato l'esame di due lingue straniere scelte fra quelle i cui insegnamenti sono impartiti nel corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) previsto nell'ordinamento della facoltà di lettere e filosofia di cui al titolo V, art. 37 (già 29) del presente statuto. In conclusione, per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato non solo l'esame delle suddette lingue straniere, ma anche deve aver seguito i corsi e superato gli esami relativi ad almeno diciannove corsi annuali e cioè di tutti gli insegnamenti fondamentali e di quattro o tre da lui scelti fra i complementari, a seconda dell'indirizzo (rispettivamente politico-amministrativo oppure politico-economico) da lui seguito. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto. Art. 23. - Per l'iscrizione degli studenti provenienti da altro corso di laurea o forniti di altra laurea o diploma e per il passaggio da un indirizzo all'altro, decide caso per caso la facoltà ai sensi delle norme vigenti. Art. 24. - Gli insegnamenti previsti nel piano di studi della facoltà si avvalgono degli istituti costituiti presso la facoltà di giurisprudenza e indicati all'art. 32 del presente statuto, e di quelli costituiti presso la facoltà di lettere e filosofia indicati all'art. 38 dello stesso statuto. Art. 32. - (ex 24) All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di giurisprudenza è aggiunto il seguente: Istituto di sociologia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1970 Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 83. - CARUSO

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