Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1139/1962
Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente da imprese commerciali delle province di Bologna, Forli', Modena, Parma, Ravenna e Reggio Emilia.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1139
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1139/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1139
## Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente
da imprese commerciali delle province di Bologna, Forli', Modena,
Parma, Ravenna e Reggio Emilia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 2 giugno 1958, per il personale dipendente da aziende commerciali; Visti, per la provincia di Bologna: il contratto collettivo integrativo 13 maggio 1957, stipulato tra il Sindacato Pollivendoli e la Confederazione italiana; Sindacati Lavoratori, la Confederazione Generale italiana, del Lavoro, l'Unione italiana, del Lavoro; al quale ha aderito, in data 10 settembre 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; il contratto collettivo integrativo 27 marzo 1959, stipulato tra l'Associazione Commercianti e le Federazioni Lavoratori del Commercio aderenti alla Confederazione italiana, Sindacati Lavoratori, alla confederazione Generale italiana, del Lavoro ed alla Unione italiana del Lavoro; al quale hanno aderito, in data 8 luglio 1959, la Delegazione Sindacale Interaziendale "Intersind" e, in data 10 settembre 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Visto, per la provincia di Forlì, il contratto collettivo integrativo 28 settembre 1951, e relative tabelle, stipulato tra l'Unione delle Associazioni dei Commercianti e le Federazioni italiane Lavoratori Commercio e Aggregati - C.G.I.L. - di Forlì e di Rimini, l'Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali e Affini - U.I.L. - della provincia di Forlì, la Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini - C.I.S.L. - della provincia di Forlì; Visto, per la provincia di Modena, il contratto collettivo integrativo 6 marzo 1959, stipulato tra l'Associazione Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione italiana Lavoratori; Visto, per la provincia di Parma, il contratto collettivo integrativo 26 marzo 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori di Commercio C.I.S.L. - l'Unione Provinciale - U.I.L. al quale ha aderito la Federazione Provinciale C.I.S.N.A.L. -; Visto, per la provincia di Ravenna, il contratto collettivo integrativo 12 gennaio 1959, stipulato tra, l' Associazione Provinciale Commercianti e il Sindacati Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Commercio e Aggregati - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale dell'Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali e Affini - U.I.L. -, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori di Ravenna; Visti, per la provincia di Reggio Emilia: il contratto collettivo integrativo 27 giugno 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio Ausiliari e Turismo, la Federazione Provinciale Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali ed Affini dell'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali della Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; al quale ha aderito in data 26 gennaio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; - l'accordo collettivo integrative 27 giugno 1959, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio Ausiliari e Turismo, la Federazione Provinciale Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali e Affini dell'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. - l'Unione italiana Dipendenti da Aziende Commerciali della Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Bologna, in data 20 agosto 1960, n. 7 della provincia di Forlì, in data 5 agosto 1960, n. 18 della provincia di Modena, in data 13 aprile 1960, n. 23 della provincia di Parma, in data 3 maggio 1960, n. 4 della provincia di Ravenna, in data 30 giugno 1960, n. 2 e 19 della provincia di Reggio Emilia, in data 3 giugno 19650 e 14 settembre 1960, dei contratti collettivi integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività commerciali per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Bologna, i contratti collettivi integrativi 13 maggio 1957 e 27 marzo 1959; - per la provincia di Forlì, il contratto collettivo integrativo 28 settembre 1959; - per la provincia di Modena, il contratto collettivo integrativo 6 marzo 1959; per la provincia di Parma, il contratto collettivo integrativo 26 marzo 1959; per la provincia di Ravenna, il contratto collettivo integrativo 12 gennaio 1959; per la provincia di Reggio Emilia, il contratto collettivo integrativo 27 giugno 1959 e l'accordo collettivo integrativo 27 giugno 1959; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto; Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate, nei contratti e nell'accordo di cui al primo comma, delle province di Bologna, Forlì, Modena, Parma, Ravenna e Reggio Emilia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 144. - VILLA
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