Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1139/1981

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Pubblicato: 11/05/1982 In vigore dal: 31/10/1981 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1139

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1139/1981 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1139 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Articolo unico Dopo l'art. 954, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "Valutazione e prevenzione della nocività dei prodotti chimici industriali" annessa alla facoltà di farmacia. Scuola di specializzazione in valutazione e prevenzione della nocività dei prodotti chimici industriali Art. 955. - La scuola di specializzazione in valutazione e prevenzione della nocività dei prodotti chimici industriali ha lo scopo di preparare i tecnici qualificati per gli organi di controllo per le industrie, per i laboratori di ricerca. Art. 956. - La scuola di specializzazione in valutazione e prevenzione della nocività dei prodotti chimici industriali ha sede presso la cattedra di chimica organica. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Art. 957. - La durata del corso è di due anni. Possono essere ammessi alla scuola i laureati in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in chimica e in chimica industriale. Art. 958. - Il consiglio della scuola stabilisce entro il mese di luglio di ciascun anno il numero massimo di iscritti alla scuola in relazione alle disponibilità di locali, di attrezzature, di personale. Se il numero delle domande è eccedente, la scelta verrà fatta in base alle norme previste in apposito regolamento emanato dal senato accademico per l'ammissione alle scuole con numero limitato di iscritti. Art. 959. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) chimica industriale I; 2) analisi chimica I; 3) relazioni tra proprietà chimico-fisiche e nocività; 4) tossicologia generale; 5) metodologie tossicologiche a breve e lungo termine; 6) ecotossicologia generale; 7) metodiche ecotossicologiche; 8) biostatistica e metodiche per la valutazione del rischio; 9) strutture ed organizzazioni nazionali, comunitarie ed internazionali competenti agli effetti della valutazione della nocività delle sostanze chimiche. 2° Anno: 1) chimica industriale II; 2) analisi chimica II; 3) economia dei cicli produttivi; 4) tossicologia speciale con particolare riferimento alla cancerogenesi; 5) epidemiologia; 6) tossicologia industriale con particolare riferimento ai criteri di sicurezza; 7) criteri di purezza in relazione a particolari utilizzazioni dei prodotti chimici (farmaci, cosmetici, additivi alimentari, ecc.); 8) legislazione e controlli; 9) acquisizione e gestione delle informazioni. Art. 960. - Il consiglio della scuola può deliberare che gli insegnamenti articolati in differenti settori tecnologici vengano svolti da più insegnanti specializzati nei singoli settori industriali, per un numero di lezioni stabilito singolarmente dal consiglio stesso. Art. 961. - Gli iscritti alla scuola sono obbligati a frequentare le lezioni, le esercitazioni pratiche e le eventuali visite alle industrie chimiche. Art. 962. - Per conseguire il diploma di specialista in valutazione e prevenzione della nocività dei prodotti chimici industriali, i candidati dovranno aver superato gli esami su tutte le materie prescritte ed un esame finale consistente nella discussione su una dissertazione scritta preferibilmente a carattere sperimentale. Art. 963. - A coloro che avranno superato l'esame finale verrà rilasciato un diploma di specialista in "valutazione e prevenzione della nocività dei prodotti chimici industriali". Art. 964. - Il consiglio della scuola è costituito dal preside della facoltà di farmacia, dal direttore della scuola e da tutti i professori che svolgono i corsi di insegnamento. La commissione di diploma è costituita da sette membri designati dal consiglio della scuola fra i professori incaricati dei vari corsi di insegnamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1982 Registro, n. 58 Istruzione, foglio n. 165

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