Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 1141/1971
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. 1141
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1141/1971
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. 1141
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 134 a 141 relativi alla "Scuola di specializzazione in chirurgia generale" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in chirurgia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in chirurgia Art. 1 Art. 134. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in chirurgia, con sede presso l'istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica. La scuola conferisce il diploma in specialista in chirurgia. Art. 135. - La durata dei corsi è di cinque anni. Art. 136. - Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia; il numero complessivo fra tutti gli iscritti ai cinque anni di corso non dovrà essere superiore a venticinque. La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base dei titoli ed esami. Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso. Art. 137. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali e le esercitazioni. È inoltre obbligatorio per gli iscritti ai cinque corsi, l'internato presso la clinica chirurgica. Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti, cioè permanenza costante presso la detta clinica durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera negli ambulatori, nei reparti di degenza e nelle sale operatorie. La frequenza nelle sale operatorie inizierà fin dal primo anno di corso, e dopo un periodo di tirocinio, dovrà trasformarsi in compartecipazione attiva agli interventi operatori. Dall'obbligo dell'internato saranno esentati quegli allievi che, in qualità di assistenti e di aiuti, prestino effettivamente servizio presto reparti di chirurgia generale delle università e di ospedali di I e II categoria. Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale, possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora esistano quali reparti indipendenti. Art. 138. - Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno. L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali. Art. 139. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale); 2) Anatomia ed istologia patologica (biennale); 3) Anestesia e rianimazione (annuale); 4) Chirurgia cardiovascolare (annuale); 5) Chirurgia d'urgenza (annuale); 6) Chirurgia ginecologica (annuale); 7) Chirurgia pediatrica (annuale); 8) Chirurgia riparativa e plastica (annuale); 9) Chirurgia sperimentale (annuale); 10) Chirurgia toracica (annuale); 11) Chirurgia urologica (annuale); 12) Clinica chirurgica generale (quinquennale); 13) Fisiopatologia chirurgica (annuale); 14) Medicina legale (annuale); 15) Neurochirurgia (annuale); 16) Patologia speciale chirurgica (triennale); 17) Radiologia (annuale); 18) Ricerche di laboratorio (annuale); 19) Semeiotica chirurgica (biennale); 20) Semeiotica strumentale ed endoscopica (annuale); 21) Trattamento pre e post-operatorio (annuale); 22) Traumatologia ed ortopedia (annuale). Art. 140. - La ripartizione degli insegnamenti nei cinque anni di corso è la seguente: 1° Anno: 1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale 1); 2) Anestesia e rianimazione (annuale); 3) Chirurgia sperimentale (annuale); 4) Clinica chirurgica generale (quinquennale); 5) Patologia speciale chirurgica (triennale); 6) Ricerche di laboratorio (annuale); 7) Semeiotica chirurgica (biennale 1). 2° Anno: 1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale 2); 2) Anatomia ed istologia patologica (biennale 1); 3) Clinica chirurgica generale (quinquennale 2); 4) Fisiopatologia chirurgica (annuale); 5) Patologia speciale chirurgica (triennale 2); 6) Semeiotica chirurgica (biennale 2); 7) Trattamento pre e post-operatorio (annuale). 3° Anno: 1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale 3); 2) Anatomia ed istologia patologica (biennale 2); 3) Clinica chirurgica generale (quinquennale 3); 4) Patologia speciale chirurgica (triennale 3); 5) Radiologia (annuale); 6) Semeiotica strumentale ed endoscopica (annuale). 4° Anno: 1) Chirurgia ginecologica (annuale); 2) Chirurgia pediatrica (annuale); 3) Chirurgia urologica (annuale); 4) Clinica chirurgica generale (quinquennale 4); 5) Neurochirurgia (annuale); 6) Traumatologia ed ortopedia (annuale). 5° Anno: 1) Chirurgia cardiovascolare (annuale); 2) Chirurgia d'urgenza (annuale); 3) Chirurgia riparativa e plastica (annuale); 4) Chirurgia toracica (annuale); 5) Clinica chirurgica generale (quinquennale 5); 6) Medicina legale (annuale). Art. 141. - L'ordine degli esami è il seguente: Al termine del primo anno: anestesia e rianimazione; chirurgia sperimentale; ricerche di laboratorio. Al termine del secondo anno: fisiopatologia chirurgica; semeiotica chirurgica; trattamento pre e postoperatorio. Al termine del terzo anno: anatomia chirurgica e corso di operazioni; anatomia ed istologia patologica; patologia speciale chirurgica; radiologia; semeiotica strumentale ed endoscopica. Al termine del quarto anno: chirurgia ginecologica; chirurgia pediatrica; chirurgia urologica; neurochirurgia; traumatologia ed ortopedia. Al termine del quinto anno: chirurgia cardiovascolare; chirurgia d'urgenza; chirurgia riparativa e plastica; chirurgia toracica; clinica chirurgica generale; medicina legale. Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovrà sostenere un esame generale di profitto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 agosto 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1971 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 134. - VALENTINI
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