Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1144/1961
Modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. 1144
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1144/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. 1144
## Modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 , modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato conte appresso: L'art. 33, primo comma, è abrogato e sostituito dal seguente: "La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce: a) la laurea in matematica; b) la laurea in fisica; c) la laurea in chimica; d) la laurea in scienze naturali; e) la laurea in scienze biologiche". Gli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 relativi al corso di laurea in Scienze matematiche sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Laurea in Matematica. Art 34. Titolo di ammissione al corso di laurea in Matematica è il diploma di maturità classica, o di maturità scientifica. La durata del corso è di quattro anni. Art. 35. - Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico ed applicativo. Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi, per il primo biennio: Per il primo anno: 1) Analisi matematica I; 2) Geometria I; 3) Algebra; 4) Fisica generale I. Per il secondo anno: 1) Analisi matematica II; 2) Geometria II; 3) Meccanica razionale; 4) fisica generale II. Per ciascuno degli insegnamenti elencativi è un esame finale. Gli insegnamenti fondamentali sopra elencati sono accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante. I Corsi di Analisi matematica, di Geometria, di Fisica generale constano ciascuno di due parti distinte, la prima propedeutica alla seconda, e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo. Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di "Analisi matematica I", "Geometria I", "Algebra". Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il terzo annuo: 1) Istituzioni di analisi superiore; 2) Istituzioni di geometria superiore; 3) Istituzioni di fisica matematica. Nel secondo biennio, oltre agli insegnamenti di cui al comma precedente, dovranno essere seguiti i seguenti corsi fondamentali: Per l'indirizzo generale: 1) Analisi superiore; 2) Geometria superiore. Per l'indirizzo didattico: 1) Matematiche complementari; 2) Matematiche elementari da un punto di vista superiore. Per l'indirizzo applicativo: 1) Calcoli numerici e grafici; 2) Calcolo delle probabilità. Oltre agli insegnamenti elencati nel comma precedente, lo studente dovrà, seguire nel secondo biennio, due corsi complementari, scegliendoli tra, quelli che saranno effettivamente impartiti, appartenenti uno alla tabella A e l'altro alla tabella B che seguono, relativi a l'indirizzo scelto. Delle quattro discipline, di cui ai due commi precedenti, una dovrà essere seguita nel terzo anno e le altre nel quarto. Per ciascuno degli insegnamenti, sia fondamentali che complementari del secondo biennio vi è un esame finale. Art. 36. - I corsi complementari che lo studente potrà scegliere a seconda dell'indirizzo seguito, sono i seguenti: Indirizzo generale Tabella A 1) Algebra superiore; 2) Analisi funzionale; 3) Calcolo delle probabilità; 4) Economia matematica; 5) Geometria algebrica; 6) Geometria differenziale; 7) Logica matematica; 8) Matematiche complementari; 9) Matematiche superiori; 10) Statistica matematica; 11) Teoria delle funzioni; 12) Teoria dei numeri; 13) Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici; 14) Topologia. Tabella B 1) Astronomia; 2) Complementi di fisica generale; 3) Fisica matematica; 4) Fisica nucleare; 6) Greodesia; 7) Istituzioni di fisica teorica; 8) Meccanica superiore; 9) Chimica generale e inorganica con elementi di organica. Indirizzo didattico. Tabella A 1) Algebra superiore; 2) Analisi superiore; 3) Calcoli numerici e grafici; 4) Calcolo delle probabilità, 5) Geometria algebrica; 6) Geometria differenziale; 7) Geometria superiore; 8) Logica matematica; 9) Matematica finanziaria ed attuariale; 10) Matematiche superiori; 11) Storia delle matematiche; 12) Teoria delle funzioni; 13) Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici; 14) Topologia. Tabella B 1) Astronomia. 2) Complementi di fisica generale; 3) Fisica matematica; 4) Fisica nucleare; 5) Fisica teorica 6) Geodesia; 7) istituzioni di fisica teorica 8) Meccanica superiore; 9) Chimica generale e inorganica con elementi di organica. Indirizzo applicativo. Tabella A 1) Analisi funzionale; 2) Analisi superiore; 3) Economia matematica; 4) Logica matematica; 5) Matematica finanziaria ed attuariale; 6) Matematiche complementari; 7) Matematiche superiori; 8) Statistica matematica; 9) Teoria delle funzioni; 10) Teoria dei numeri; 11) Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici. Tabella B 1) Asronomia; 2) Complementi di fisica generale; 3) Fisica matematica; 4) Fisica nucleare: 5) Fisica teorica; 6) Geodesia; 7) Istituzioni di fisica teorica; 8) Meccanica superiore; 9) Chimica generale e inorganica con elementi di organica. Art. 37. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e dei due complementari da lui scelti. Art. 38. - L'esame di laurea consiste: nella discussione orale, in seduta di laurea, di un lavoro scritto che per la laurea con indirizzo generale dovrà essere una ricerca originale, e, per la laurea con indirizzo didattico ed applicativo potrà essere un lavoro di compilazione, approvato dal professore della materia, depositato in Segreteria, almeno dieci giorni prima del termine fissato per l'inizio degli esami di laurea e nella discussione di una tesina orale su due scelte dal candidato tra le discipline insegnate per il conseguimento della laurea ed approvate dai professori della materia. L'esame di laurea è preceduto da un esame di cultura generale sulle scienze matematiche, che potrà comprendere anche una prova scritta. Superato l'esame di laurea lo studente, di qualunque indirizzo, consegue il titolo di dottore in matematica. Gli articoli 39, 40, 41, 42 relativi al corso di laurea in matematica e fisica sono soppressi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà, inserto nella. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 settembre 1961 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1961 Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 67. - VILLA
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