Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1144/1981

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania.

Pubblicato: 17/05/1982 In vigore dal: 28/10/1981 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1981, n. 1144

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1144/1981 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1981, n. 1144 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto n. 1073 del 20 aprile 1939 e modificato con regio decreto n. 1527 del 16 ottobre 1940 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Riconosciuta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso; Art. 1 Articolo unico Alle scuole dirette a fini speciali della facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la seguente nuova scuola: Scuola di assistenza sociale psichiatrica (scuola diretta a fini speciali) Art. 279. - Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catania è annessa la scuola di assistenza sociale psichiatrica (scuola diretta a fini speciali) che fa capo alla clinica psichiatrica. Essa ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorica e pratica agli assistenti sociali, istruendoli sui problemi dell'intervento presso l'amministrazione familiare e sociale dell'ammalato psichico, sulle possibilità di un intervento a tipo casework sui problemi di reinserimento sociale del paziente con disturbi psichici e sulle funzioni dell'assistente sociale presso i servizi di assistenza psichiatrica e le istituzioni psichiatriche ambulatoriali e ospedaliere. Art. 280. - La durata del corso per il conseguimento del diploma di assistente sociale psichiatrico è di due anni accademici: nel primo anno vengono impartiti insegnamenti teorici ed esercitazioni pratiche su materie propedeutiche e tecniche. Nel secondo anno vengono impartiti insegnamenti teorici e pratici su argomenti di clinica neurologica e psichiatrica, assistenza psichiatrica intra e extra ospedaliera e materie affini. Gli allievi hanno obbligo di frequenza. Art. 281. - Possono accedere alla scuola i candidati di ambo i sessi di 18 anni compiuti, forniti di diploma di scuola media superiore di secondo grado. Art. 282. - Chi aspira ad ottenere l'iscrizione al primo anno della scuola deve sostenere una selezione sui titoli ed un colloquio attitudinale da parte di una commissione composta dal direttore della clinica psichiatrica e da due docenti della stessa scuola. Art. 283. - Il numero massimo dei posti disponibili è stabilito nella misura di 20. Art. 284. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Art. 285. - Le materie d'insegnamento teorico del primo anno sono: semeiotica psichiatrica; psicologia generale; igiene mentale; neuropsichiatria infantile; servizio sociale psichiatrico; psicoterapia I; terapia psichiatrica I; diritto e legislazione sanitaria. Le materie di insegnamento teorico del secondo anno sono: clinica neurologica; psicologia sociale; psichiatria forense e legislazione psichiatrica; medicina sociale e del lavoro; clinica psichiatrica; psicoterapia II; terapia psichiatrica II; servizio sociale psichiatrico. Le esercitazioni pratiche del primo e secondo anno consistono nella presentazione per iscritto, discussione e diretto intervento di casi di patologia riguardanti diversi tipi di patologia psichiatrica con intervento individuale e di gruppo. Art. 286. - Al termine del primo anno, per essere ammessi al secondo gli allievi devono aver superato almeno sei degli otto esami previsti nelle due sessioni, estiva ed autunnale. Art. 287. - A completamento di tutti gli esami previsti per i due anni i candidati per conseguire il diploma di assistente sociale psichiatrico discutono una tesi scritta su argomento di assistenza sociale psichiatrica davanti ad una commissione nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia e composta dal direttore della scuola, da un docente della scuola, relatore della tesi e da un altro docente, correlatore. Art. 288. - Le votazioni agli esami vengono assegnate in trentesimi; mentre quelle per il diploma in cinquantesimi. Art. 289. - Agli allievi che avranno superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di assistente sociale psichiatrico. Art. 290. - Le tasse e soprattasse per la scuola sono ripartite come segue: 1° Anno: tassa iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 contributo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 soprattassa esame. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 2° Anno: tassa iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 contributo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 soprattassa esame. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 soprattasa esame diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 tassa erariale di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1982 Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 134

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