Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1145/1961
Modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. 1145
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1145/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. 1145
## Modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 78. - Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree in: a) Matematica; b) Fisica; c) Chimica; d) Scienze naturali; e) Scienze biologiche; f) Scienze geologiche. Gli articoli 79 e 80 relativi al corso di laurea in scienze matematiche sono abrogati e sostituiti dai seguenti. Laurea in matematica Art. 79. - La durata del corso degli studi per la la laurea, in Matematica è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Il corso di studi si distingue in due indirizzi: generale e didattico. Il primo biennio di studi è comune ad entrambi gli indirizzi. La scelta dell'indirizzo viene fatta dallo studente all'atto della sua iscrizione al terzo anno di corso. Per il primo biennio sono insegnamenti fondamentali obbligatori i seguenti: 1° anno: 1) Analisi matematica I; 2) Geometria I; 3) Algebra; 4) Fisica generale I. 2° anno: 1) Analisi matematica II; 2) Geometria II; 3) Meccanica razionale; 4) Fisica generale II. Per il secondo biennio sono insegnamenti obbligatori i seguenti: a) Indirizzo generale 3° anno: Insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di Analisi superiore; 2) Istituzioni di Geometria superiore; 3) Istituzioni di Fisica matematica; 4) Un insegnamento complementare a scelta. 4° anno: Insegnamenti fondamentali: 1) Analisi superiore; 2) Geometria superiore; 3) Un insegnamento complementare a scelta, a indirizzo fisico, qualora non sia stato già scelto al terzo anno. Insegnamenti complementari: 1) Algebra superiore; 2) Analisi funzionale; 3) Calcolo delle probabilità; 4) Calcoli numerici e grafici; 5) Fisica matematica; 6) Fisica nucleare (*); 7) Fisica superiore (*); 8) Fisica teorica (*); 9) Geodesia; 10) Geometria algebrica; 11) Geometria differenziale; 12) Istituzioni di fisica teorica (*); 13) Logica matematica; 14) Matematiche complementari I o II; 15) Matematiche elementari da un punto di vista superiore; 16) Matematiche superiori; 17) Meccanica analitica; 18) Meccanica quantistica; 19) Meccanica statistica; 20) Meccanica superiore; 22) Statistica matematica; 23) Storia delle matematiche; 24) Struttura della materia; 25) Teoria delle funzioni; 26) Teoria dei numeri; 27) Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici; 28) Teoria matematica delle onde elettromagnetiche; 29) Topologia; b) Indirizzo didattico 3° anno: Insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di Analisi superiore; 2) Istituzioni di Geometria superiore; 3) Istituzioni di Fisica matematica; 4) Matemetiche complementari 4° anno Insegnamento fondamentale: 1) Matematiche complementari II o I; 2) Due insegnamenti complementari, di cui uno almeno ad indirizzo fisico; Insegnamenti complementari: 1) Algebra superiore; 2) Analisi funzionale; 3) Analisi superiore; 4) Calcolo delle probabilità 5) Calcoli numerici e grafici; 6) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica (**); 7) Complementi di fisica generale (*); 8) Fisica matematica; 9) Fisica superiore (*) 10) Geodesia; 11) Geometria differenziale; 12) Geometria superiore; 13) Istituzioni di fisica teorica (*); 14) Logica matematica; 15) Matematica finanziaria ed attuariale; 16) Matematiche elementari da un punto di vista superiore; 17) Matematiche superiori; 18) Meccanica analitica; 19) Storia delle matematiche; 20) Struttura della materia; 21) Teoria dei numeri; 22) Teoria delle funzioni; 23) Topologia; (*) Insegnamenti ad indirizzo fisico. NORME COMUNI Art. 80. - I corsi di Analisi matematica, di Geometria, di Fisica generale constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica per frequenza alla seconda. I corsi di Analisi matematica I e di Geometria I sono propedeutici per frequenza al corso di Meccanica razionale. Gli insegnamenti fondamentali del primo biennio e gli insegnamenti di Istituzioni di Analisi superiore, Istituzioni di Geometria superiore, Istituzioni di Fisica matematica, Matematiche complementari I e II sono accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante. Per ciascun insegnamento fondamentale o complementare vi è un esame finale. Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di Analisi matematica I, Geometria I e Algebra. Ai fini della successione degli esami devono essere osservate le seguenti precedenze: 1) gli esami di Algebra Analisi matematica I e Geometria I devono precedere gli esami di Analisi matematica II e di Geometria II; 2) l'esame di Analisi matematica II deve precedere l'esame di Meccanica razionale; 3) gli esami di Analisi matematica II e Geometria II devono precedere gli esami di tutte le materie del secondo biennio; 4) l'esame di Fisica generale I deve precedere lo esame di Fisica generale II e questo deve precedere tutti gli esami ad indirizzo fisico del secondo biennio; 5) l'esame di Meccanica razionale deve precedere l'esame di Istituzioni di Fisica matematica e questo deve precedere l'esame di Fisica matematica; 6) gli esami di Istituzioni di Analisi superiore e di Istituzioni di Geometria superiore devono precedere rispettivamente gli esami di Analisi superiore e di Geometria superiore. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti fra i complementari. Detto esame di laurea consta: a) di una prova, scritta ed orale, intesa ad accertare la cultura generale del candidato nelle varie discipline matematiche del corso di studi seguito; b) della esposizione e discussione di una dissertazione scritta (tesi), che per l'indirizzo generale deve essere relativa ad una ricerca originale, e di due argomenti (tesine orali). L'argomento della tesi deve essere in ogni caso scelto in una delle discipline che non siano quelle contrassegnate con (*) nell'art. 79. La Commissione per la prova di cultura generale è proposta dal preside della Facoltà e nominata dal rettore. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale verrà fatta, menzione soltanto nella carriera scolastica. Gli articoli 87 e 88 relativi al corso di laurea in Matematica e fisica sono soppressi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 settembre 1961 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1961 Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 70 - VILLA
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