Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 1146/1961
Modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. 1146
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1146/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. 1146
## Modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 , modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 292, relativo agli insegnamenti della Scuola di specializzazione in Oculistica è aggiunto quello di: "Ortottica e mobilità oculare". Art. 293, relativo alla Scuola, di specializzazione in Oculistica, è aggiunto il seguente comma il numero complessivo di studenti iscritti ai tre anni del corso di specializzazione è di venti". Gli articoli 314, 315, 316 sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in igiene generale e speciale Art. 314. - La Scuola ha la durata di due anni. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1) Demografia e statistica sanitaria; 2) Legislazione sanitaria e medica preventiva; 3) Malattie infettive e parassitarie; 4) Chimica applicata, all'igiene; 5) Fisica applicata all'igiene; 6) Microbiologia; 7) Ingegneria sanitaria; 8) Epidemiologia e profilassi generale; 9) Epidemiologia, e profilassi speciale; 10) Igiene speciale; 11) Tecnica ed esercitazioni di laboratorio. Art. 315. - Gli esami di profitto sono distribuiti in due anni. Alla fine del primo anno sono da superare gli esami di: 1) Demografia e statistica sanitaria; 2) Epidemiologia e profilassi generale; 3) Chimica applicata all'igiene; 4) Fisica applicata all'igiene; 5) Microbiologia; 6) Ingegneria, sanitaria. Alla fine del secondo anno sono da superare gli esami di: 1) Legislazione sanitaria e medicina preventiva; 2) Malattie infettive e parassitarie; 3) Epidemiologia e profilassi speciale; 4) Igiene speciale; 5) Tecnica ed esercitazioni di laboratorio. Art. 316. - IL numero degli iscritti non può superare i quaranta per ogni anno. L'ammissione alla Scuola viene regolata, da un esame scritto vertente su un tema di epidemiologia e di igiene generale e speciale. Alla fine del corso gli iscritti saranno sottoposti agli esami di diploma consistenti in tre prove: una di laboratorio, riguardante le materie per le quali nei due anni si sono fatte esercitazioni pratiche; una orale di igiene e generale e speciale a la discussione di una dissertazione scritta, precedentemente depositata nella segreteria della Facoltà di medicina. Dopo l'art. 380, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Chirurgia vascolare, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in Chirurgia vascolare Art. 381. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa la Scuola di specializzazione in Chirurgia vascolare. Art. 382. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialistica in Chirurgia vascolare è di due anni. Art. 383. - Possono ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati in Medicina e chirurgia. Il numero massimo degli iscritti di venti in ogni anno di corso. Non sono consentite abbreviazioni di corso. Art. 384. La Scuola a costituita presso l'Istituto di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica ed è diretta dal titolare della cattedra, di Patologia, speciale chirurgica e propedeutica clinici coadiuvato da docenti particolarmente competenti in Patologia chirurgica, vascolare. Art. 385. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti: 1° anno 1) Anatomia macro e microscopia dell'apparato vascolare; 2) Fisiopatologia della circolazione periferica e della coagulazione sanguigna; 3) Anatomia patologica delle malattie dell'apparato vascolare; 4) Semeiotica fisica e strumentale dell'apparato vascolare; 5) Studio radiologico delle malattie vascolari; 6) Vasculopatie di interesse dermatologico. 2° anno: 7) Malattie delle arterie; 8) Malattie delle vene; 9) Malattie dei piccoli vasi; 10) Malattie del sistema linfatico; 11) Terapia medica delle malattie vascolari; 12) Terapia chirurgica delle malattie vascolari. Art. 386. - Le lezioni saranno integrate da esercitazioni pratiche. Art. 387. È necessaria per l'ammissione agli esami la frequenza, alle lezioni ed alle esercitazioni. Art. 388. - Il superamento degli esami del primo anno è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Art. 389. Alla fine del corso i candidati all'esame di diploma dovranno presentare a dissertazione scritta su un argomento di patologia vascolare, da discutere in sede di diploma e dovranno sostenere una prova, clinica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 settembre 1961 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1961 Atti del governo, registro n. 141, foglio n. 68. - VILLA
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