Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1148/1962

Modificazione del regolamento dell'Ente autonomo del Monte di Portofino.

Pubblicato: 14/08/1962 In vigore dal: 13/04/1962 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1962, n. 1148

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1148/1962 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1962, n. 1148 ## Modificazione del regolamento dell'Ente autonomo del Monte di Portofino. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1251 , con la quale venne istituito l'Ente autonomo del Monte di Portofino; Visto il regio decreto 15 aprile 1937, n. 1777 , che ha approvato il regolamento per l'esecuzione di detta legge, nonchè il proprio decreto 15 luglio 1951, n. 1048, che ha modificato l'art. 6 del regolamento medesimo; Visto l' art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il turismo e coi Ministri per le finanze, per il tesoro e per la pubblica istruzione; Decreta: L'art. 6 del regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1937, n. 1777 , modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1951, n. 1018 , è sostituito dal seguente: L'Ente provvede, ai sensi dell'art. 10 della legge, alla attuazione dei suoi compiti con i seguenti mezzi finanziari: a) contributi annui dalla Provincia, dei comuni di Genova, Camogli, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino e Recco; b) contributo annuo della Camera di commercio, industria e agricoltura; c) eventuale contributo annuo dell'Ente provinciale per il turismo; d) contributi annui da parte di altri eventuali Enti; e) introiti dei permessi e delle concessioni che siano rilasciati dall'Ente; f) proventi dei diritti di entrata, di rifugio e simili; g) ogni altro contributo, dato a qualsiasi titolo, da enti, associazioni o privati. La misura complessiva dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente è determinata annualmente, osservato il limite minimo previsto dalla legge, sulla base delle risultanze del bilancio di previsione dell'Ente, ed è approvata con decreto prefettizio che la ripartisce fra gli enti interessati, il contributo di ciascuno dei quali non potrà superare di quarantacinque volte la misura prevista dall'art. 6 del regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1937, n. 1777 . Il pagamento dei contributi deve essere effettuato in due rate, la prima non oltre il primo trimestre e la seconda non oltre il terzo trimestre dell'anno al quale il contributo si riferisce. In caso di ritardo del versamento delle rate dei contributi suddetti, la Giunta provinciale amministrativa, od il Prefetto, secondo la rispettiva, competenza, provvede alla spedizione del mandato nei confronti dell'ente debitore moroso. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 aprile 1962 GRONCHI FANFANI - TAVIANI - FOLCHI - TRABUCCHI - TREMELLONI - GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1962 Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 85. - VILLA

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 1148/1962 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 1962

Istituzione di un Istituto professionale alberghiero di Stato in Riccione (Forli). Decreto del Presidente della Repubblica 2170 Trasformazione della Scuola d'arte di Anagni in Istituto d'arte. Decreto del Presidente della Repubblica 2177 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Prato (Firenze). Decreto del Presidente della Repubblica 2171 Istituzione di un Istituto professionale femminile di Stato in Brescia. Decreto del Presidente della Repubblica 2168 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Faenza (Ravenna). Decreto del Presidente della Repubblica 2166