Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1149/1956

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena.

Pubblicato: 23/10/1956 In vigore dal: 05/09/1956 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1956, n. 1149

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1149/1956 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1956, n. 1149 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 , e modificato con i regi decreti 31 ottobre 1929, n. 2395 ; 30 ottobre 1930 n. 1771 ; 22 ottobre 1931 n. 1421 , 27 ottobre 1932, n. 2078 ; 26 ottobre 1933, n. 2378 ; 16 ottobre 1934, n. 2080 ; 1 ottobre 1936, n. 1940 ; 9 maggio 1939, n. 1091 ; 5 ottobre 1939, n. 1645 , e 2 ottobre 1940, n. 1472; con decreti del Presidente della Repubblica 6 aprile 1948, n. 758 ; 30 ottobre 1949, n. 1139 ; 31 agosto 1951, n. 1312 ; 26 gennaio 1954, n. 8 ; 31 luglio 1954, n. 959 e 4 febbraio 1955, n. 118 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta,; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di "ragioneria generale ed applicata". Dopo l'art. 28, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione, presso la Facoltà di giurisprudenza, della "Scuola di perfezionamento in discipline bancarie" e della "Scuola per l'assistenza sociale", con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. TITOLO VI Scuola di perfezionamento in discipline bancarie Art. 29. - Nella Facoltà di giurisprudenza è istituita la scuola di perfezionamento in discipline bancarie alla quale sono ammessi i laureati in giurisprudenza. Art. 30. - Il direttore della scuola e i professori sono nominati dal rettore su proposta conforme del. Consiglio della Facoltà di giurisprudenza. Il direttore può essere prescelto anche fra i professori non di ruolo. Art. 31. - Il Consiglio della scuola di perfezionamento si compone del direttore che lo presiede e di tutti i professori appartenenti alla scuola. Il Consiglio provvede in materia didattica relativamente alla scuola, salvo i casi riservati al Consiglio di facoltà o ad altre autorità accademiche, per legge, per regolamento o per statuto. Il Consiglio della scuola deve riunirsi ogni anno entro il mese di ottobre per esaminare, coordinare e approvare i programmi dei docenti, da presentarsi per iscritto entro il 30 settembre e per deliberare l'orario delle lezioni. I programmi approvati e l'orario devono essere pubblicati a cura dell'Università prima dell'inizio dei corsi e distribuiti agli iscritti. Art. 32. - Il numero massimo delle iscrizioni annualmente consentite è di trenta, ma può essere ridotto con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, su proposta dei Consigli della scuola e della facoltà, sentito il Senato accademico. L'ammissione alla scuola ha luogo in seguito a concorso per titoli e per esami. I laureati in giurisprudenza che non abbiano superato gli esami di statistica e di ragioneria generale e applicata dovranno superare queste prove presso l'Università di Siena. La Commissione giudicatrice, composta di cinque membri, è nominati dal rettore su proposta del Consiglio della scuola e del Consiglio di facoltà. Art. 33. - Il corso degli studi ha la durata di due anni e gli insegnamenti sono i seguenti: 1) Legislazione sulle banche, sulle Borse e sul risparmio; 2) Contratti di banca e di Borsa; 3) Economia politica monetaria e creditizia (biennale); 4) Statistica applicata; 5) Tecnica delle operazioni di banca e di Borsa; 6) Economia tecnica e legislazione del commercio internazionale; 7) Ragioneria ed economia aziendale applicata alle banche; 8) Tecnica dei finanziamenti e delle analisi di bilancio (semestrale); 9) Tecnica della revisione contabile (semestrale); 10) Tecnica delle indagini sulle prospettive economiche delle imprese finanziarie (semestrale); 11) Organizzazione bancaria con esercitazioni sulle operazioni bancarie (biennale); 12) Relazioni col pubblico (semestrale); 13) Lingua inglese (biennale). Nel regolamento gli insegnamenti sono ripartiti in due anni. Art. 34. - La frequenza ai corsi e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria e i docenti hanno il dovere di registrare le assenze. Art. 35. - Gli esami di profitto sono sostenuti al termine di ogni anno in due sessioni per tutte le materie prescritte. Gli esami biennali importano un esame scritto ed un esame orale alla fine di ogni anno. Per essere ammesso al secondo anno il perfezionando deve avere superato tutti gli esami del primo anno. L'esame di diploma consisterà in una dissertazione scritta relativa ad un argomento economico, di tecnica bancaria o giuridico. A coloro che siano stati approvati in tutti gli esami prescritti è rilasciato il diploma di perfezionamento in discipline bancarie. Art. 36. - Le tasse per le iscrizioni ai corsi e gli eventuali contributi sono deliberate dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Consiglio della scuola e del Consiglio di facoltà, sentito il Senato accademico. La tassa di diploma è fissata in L. 6000 a norma dell' art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 . Tutte le tasse sono devolute all'Amministrazione universitaria, ad eccezione di quella di diploma. Art. 37. - Il Consiglio d'amministrazione delibera le retribuzioni a favore del personale insegnante e ogni altro eventuale compenso relativo al funzionamento della scuola. Ogni spesa relativa alla scuola di perfezionamento in discipline bancarie è a carico del bilancio universitario e deve essere integralmente coperta con i contributi degli enti locali. Art. 38. - La scuola potrà avere un suo regolamento da proporsi dal Consiglio della scuola stessa e da approvarsi dal Consiglio di facoltà. Scuola per l'assistenza sociale Art. 39. - Nella Facoltà di giurisprudenza è istituita una "Scuola per l'assistenza sociale" ai sensi dell' art. 20, lettera a) del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 . La scuola si propone di preparare all'esercizio della processione d'assistente sociale mediante l'insegnamento teorico delle discipline necessarie e la sua integrazione con le opportune esercitazioni pratiche. La scuola conferisce il diploma di assistente sociale. Art. 40. - La scuola ha sede presso l'Università di Siena e gode d'autonomia con effetti puramente amministrativi e didattici. I proventi della scuola, costituiti dalle tasse scolastiche, dal contributo annuo stanziato dal Consiglio d'amministrazione dell'Università di Siena e dagli eventuali contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei privati interessati al funzionamento della scuola sono amministrati separatamente dalle entrate universitarie. La scuola ha un proprio bilancio che viene approvato dal Consiglio d'amministrazioni dell'Università quale allegato del bilancio universitario. Art. 41. - La scuola ha un proprio Consiglio di amministrazione formato: a) dal rettore dell'Università; b) da quattro professori di ruolo dell'Università di Siena di cui tre designati dal Consiglio della facoltà di giurisprudenza ed uno dal Consiglio della Facoltà di medicina, tutti nominati dal rettore; c) dal direttore della scuola; d) da quattro rappresentanti degli enti od istituti finanziatori e di enti od organizzazioni interessate al funzionamento della scuola nominati su designazione di questi, dal rettore. Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Art. 42 - Il Consiglio di amministrazione della scuola: a) delibera le proposte di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'amministrazione dell'Università; b) delibera tutte le proposte aventi effetti finanziari, relativi alla scuola, da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'amministrazione dell'Università; c) approva il regolamento interno su proposta del Consiglio dei professori della scuola. Art. 43. - Il Consiglio dei professori della scuola è composto dal preside della Facoltà di giurisprudenza che lo presiede e dai docenti della scuola. Il Consiglio delibera su tutte le proposte di natura didattica o disciplinare relative alla scuola. Il Consiglio della scuola deve riunirsi ogni anno entro il mese d'ottobre per esaminare, coordinare e approvare i programmi dei docenti, da presentarsi per iscritto entro il 30 settembre e per deliberare l'orario delle lezioni. I programmi approvati e l'orario devono essere pubblicati a cura dell'Università prima dell'inizio dei corsi Art. 44. - Il direttore della scuola è il preside della Facoltà di giurisprudenza. Il Consiglio dei professori della scuola, su proposta del direttore, può nominare un vice direttore scelto tra i docenti della scuola. Il direttore ha la rappresentanza e la direzione della scuola e ne assicura la disciplina. Art. 45. - I docenti sono nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del direttore approvata dal Consiglio dei professori e dal Consiglio di amministrazione della scuola per la durata dell'anno accademico. Delle nomine è data comunicazione al Ministro della pubblica istruzione. I docenti debbono essere scelti fra professori di ruolo, professori incaricati, liberi docenti e assistenti di ruolo dell'Università di Siena e di altre Università. Soltanto in casi eccezionali l'insegnamento di speciali materie potrà essere affidato a persone estranee all'Università fornite di particolare competenza. Art. 46. - Un aiuto, incaricato delle esercitazioni pratiche, è permanentemente addetto alla cattedra del "servizio sociale". Art. 47. - Gli uffici d'amministrazione e di segreteria dell'Università funzionano da uffici di amministrazione e di segreteria della scuola. Art. 48. - Il corso degli studi per il conseguimento dei diploma di assistente sociale ha la durata di due anni. L'anno d'insegnamento ha inizio il 1 novembre di ogni anno. Ai fini scolastici il periodo delle lezioni di ciascun anno è ripartito in due corsi di eguale durata, il primo dei quali va dal 1 novembre al 28 febbraio e il secondo dal 15 marzo al 15 luglio. Art. 49. - Gli insegnamenti sono i seguenti: a) per il primo corso: 1) Istituzioni di diritto privato (con particolare riguardo al diritto delle persone e della famiglia; 2) Istituzioni di diritto pubblico (con particolare riguardo all'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato); 3) Legislazione del lavoro; 4) Metodologia statistica, e statistica dei fenomeni sociali; 5) Elementi di economia e di politica agraria; 6) Biologia e anatomia (elementari); 7) Psicologia; 8) Teoria del servizio sociale; b) per il secondo corso: 1) Diritto all'assistenza sociale, legislazione sanitaria e scolastica; 2) Diritto agrario (con particolare riguardo alla riforma fondiaria e alla politica agraria); 3) Legislazione del lavoro; 4) Elementi di fisiologia (con particolare riferimento all'alimentazione); 5) Elementi d'economia e politica agraria; 6) Psicologia rurale; 7) Igiene; 8) Teoria del servizio sociale (con particolare riguardo all'agricoltura); c) per il terzo corso: 1) Elementi di diritto penale, penitenziario e di procedura penale (con particolare riguardo alla criminalità dei minorenni); 2) Diritto sindacale del lavoro e dell'emigrazione; 3) La cooperazione agricola; 4) Pedagogia; 5) Medicina del lavoro; 6) Puericultura; 7) Igiene applicata all'agricoltura; 8) Servizio sociale (tecnica ed esercitazioni); d) per il quarto corso: 1) La riforma agraria e la bonifica; 2) L'educazione degli adulti (con particolare riferimento all'ambiente rurale); 3) Teoria e tecnica dell'orientamento professionale e politica dell'occupazione; 4) Studio e profilassi delle malattie sociali; 5) Elementi di psichiatria e criminologia; 6) Servizio sociale (tecnica ed esercitazioni con particolare riguardo al servizio sociale negli enti di riforma). La durata di ciascun corso è fissata in venti lezioni. Le esercitazioni comprendono gite ad uffici pubblici, organizzazioni sindacali, istituti assistenziali ed aziende ed anche la permanenza continuativa, a titolo di tirocinio, negli enti di riforma. Art. 50. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione degli istituti tecnici e commerciali. Art. 51. - Gli esami di profitto su ciascuna materia vengono sostenuti al termine di ciascun corso. Per le materie, che abbiano sviluppo organico in più di un corso, gli esami sono sostenuti al termine dell'ultimo corso di insegnamento. L'esame di diploma consisterà in una dissertazione scritta e in un colloquio. A coloro che siano approvati in tutti gli esami prescritti viene rilasciato il diploma di assistente sociale. Art. 52. - Il numero massimo delle iscrizioni annualmente consentite è di trenta (30), ma può essere ridotto con deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'Università, su proposta dei Consigli d'amministrazione e dei professori della scuola. L'ammissione alla scuola ha luogo in seguito a concorso per titoli e per esami. Art. 53. - Le tasse per le iscrizioni ai corsi e gli eventuali contributi sono deliberati dal Consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del Consiglio dei professori e del Consiglio di amministrazione de a scuola. La tassa di diploma è fissata in L. 6000 a norma dell' art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 . Art. 54. - La scuola potrà avere un regolamento da approvarsi dal Consiglio di amministrazione della scuola stessa su proposta del Consiglio dei professori. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 settembre 1956 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 54. - CARLOMAGNO

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