Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1150/1977

Nuova disciplina del lavoro straordinario per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Pubblicato: 15/04/1978 In vigore dal: 06/10/1977 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1977, n. 1150

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1150/1977 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1977, n. 1150 ## Nuova disciplina del lavoro straordinario per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ; Visto l'accordo per la nuova disciplina del lavoro straordinario per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni intervenuto il 3 agosto 1977 tra il Governo ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore delle poste e delle telecomunicazioni aderenti alla Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Decreta: Art. 1 L'espletamento di lavoro straordinario può essere autorizzato limitatamente alle effettive esigenze del servizio, in sostituzione di impiegati mancanti all'assegno di ciascun ufficio o in conto della scorta assegnata a ciascun ufficio dall'amministrazione per la sostituzione del personale assente. Il lavoro straordinario è autorizzato, anche per esigenze diverse da quelle indicate nel precedente comma, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dal direttore generale o dagli organi centrali e periferici dipendenti all'uopo delegati e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici dal direttore o dagli organi centrali e periferici dipendenti all'uopo delegati. Al termine di ogni anno finanziario i direttori centrali, i direttori compartimentali, i capi degli ispettorati di zona e i direttori provinciali presentano una circostanziata relazione finale al consiglio di amministrazione sull'entità delle prestazioni straordinarie autorizzate e rese, nonchè in ordine all'effettivo risultato conseguito. Di tali relazioni si tiene conto nella relazione annuale di cui all' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .

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