Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1151/1956
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1956, n. 1151
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1151/1956
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1956, n. 1151
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 , modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 ; 1 ottobre 1931, n. 1380 ; 26 ottobre 1933, n. 2401 ; 13 dicembre 1934, n. 2423 ; 1 ottobre 1936, n. 2076 ; 20 aprile 1939, n. 1067 ; 1 agosto 1941, n. 893 ; 26 marzo 1942, n. 330 ; 5 settembre 1942, n. 1178 ; 21 gennaio 1943, n. 21, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1735; e con decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 458 ; 30 ottobre 1949, n. 1002 ; 30 maggio 1950, n. 615 ; 11 aprile 1951, n. 471 ; 27 ottobre 1951, n. 1701 ; 31 agosto 1951, n. 1824 ; 25 luglio 1952, n. 1350 ; 16 ottobre 1952, n. 4013 ; 27 marzo 1954, n. 734 ; 24 settembre 1954, n. 1135 ; 4 febbraio 1955, n. 116 e 24 luglio 1955, n. 801 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti: a) "demografia"; b) "organizzazione aziendale"; c) "contabilità nazionale". Art. 39. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di "fisica nucleare". Art. 46. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica è aggiunto quello di "fisica nucleare". Art. 53. - Agli insegnamenti complementari del triennio di studi di applicazione del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico fisico e indirizzo organico-biologico) è aggiunto quello di "strutturistica chimica". Art. 58. - Il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Gli esami di chimica generale ed inorganica e chimica organica devono precedere gli esami di zoologia e di fisiologia generale. L'esame di chimica generale ed inorganica deve precedere l'esame di mineralogia". Art. 70. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di "biochimica applicata". Art. 71. - È sostituito dal seguente: "Lo studente non può sostenere gli esami di fisiologia generale e di chimica biologica, se non dopo aver superato quelli di chimica generale ed inorganica, di fisica e di anatomia umana. Inoltre, l'esame di chimica generale ed inorganica deve precedere quelli di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica, l'esame di chimica organica deve precedere quello di chimica farmaceutica e tossicologica. L'esame di farmacologia e farmacognosia non può essere sostenuto senza che lo studente abbia prima superato gli esami di fisiologia generale e di chimica biologica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 settembre 1956 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 47. - CARLOMAGNO
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