Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1155/1962
Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane esercenti la lavorazione del marmo e della pietra nella provincia di Vicenza e dei materiali lapidei nella provincia di Venezia.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1155
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1155/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1155
## Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai dipendenti
dalle imprese artigiane esercenti la lavorazione del marmo e della
pietra nella provincia di Vicenza e dei materiali lapidei nella
provincia di Venezia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto, per la provincia di Vicenza, il contratto collettivo 9 aprile 1969, e relative tabelle, per gli operai dipendenti da aziende artigiane esercenti la, lavorazione dei materiali lapidei, stipulato tra l'Associazione Artigiani e la Camera, del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale; Visto, per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo 15 ottobre 1959, per gli operai dipendenti da aziende artigiane esercenti la lavorazione dei materiali lapidei, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani, la F.I.L.L.E.A., la S.I.L.D.E., l'Unione italiana del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Vicenza, in data 15 luglio 1961, n. 26 della provincia di Venezia, in data 17 luglio 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente agli operai dipendenti da aziende artigiane esercenti la lavorazione dei materiali lapidei: - per la provincia di Vicenza, il contratto collettivo 9 aprile 1959; - per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo 15 ottobre 1959; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo collettivi anzidetti. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese artigiane esercenti la lavorazione del marmo e della pietra nella provincia di Vicenza e dei materiali lapidei nella provincia di Venezia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 63. - VILLA
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