Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1156/1962

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da esercizi di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non piu' di nove camere per alloggio, caffe', bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e da ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande di cui all'art. 86 della legge di P.S., da negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetter

Pubblicato: 14/08/1962 In vigore dal: 02/01/1962 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1156

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1156/1962 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1156 ## Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da esercizi di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non piu' di nove camere per alloggio, caffe', bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e da ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande di cui all'art. 86 della legge di P.S., da negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi delle province di Ancona, Bari, Belluno, Bolzano, Brescia, Catania, Ferrara, Firenze, Lucca, Macerata, Milano, Napoli, Novara, Padova, Parma, Pistoia, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Taranto, Terni, Torino, Trento, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da aziende di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di nove camere per alloggio; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e di ogni altro esercizio similare ove si somministrino bevande, contemplate nell'art. 86 della legge di P.S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi; Visto l'accordo nazionale 27 gennaio 1948 sulle Commissioni paritetiche di qualifica e di conciliazione per i dipendenti dagli esercizi di cui ai contratti che precedono; Visto l'accordo 18 febbraio 1957, per la competenza organizzativa della Federazione delle Associazioni italiane Alberghi-Turismo e della Federazione italiana Pubblici Esercizi; Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, per l'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi; Visti, per la provincia di Ancona: - il contratto collettivo integrativo stipulato, in data 15 febbraio 1960, tra il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi e la Federazione Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa - F.I.L.A.M. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Pubblici Esercizi e Termali - F.I.S.A.S.C.A. Provinciale -, il Sindacato Provinciale U.I.D.A.C. - U.I.L.; e, in pari data, tra il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi e il Sindacato Provinciale C.I.S.N.A.L. Commercio; - il contratto collettivo integrativo 15 febbraio 1960; stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto contratto collettivo pari data; Visti, per la provincia di Bari: - l'accordo collettivo integrativo 16 febbraio 1959, e relativa tabella, stipulato tra il Sindacato Provinciale Esercenti Ristoranti, Trattorie ed Esercizi Similari e il Sindacato Provinciale Lavoratori Pubblici Esercizi della Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio, - FISASCA -, il Sindacato Provinciale Dipendenti Pubblici Esercizi - F.I.L.A.M. -, il Sindacato Provinciale Dipendenti Pubblici Esercizi - U.I.L.A.M.-; al quale ha aderito il Settore Provinciale Commercio della C.I.S.N.A.L.; - l'accordo collettivo integrativo 3 agosto 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Esercenti Caffè, Bars, Birrerie, Gelaterie, Pasticcerie e Sale da Ballo e il Sindacato Provinciale Lavoratori Pubblici Esercizi della Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio - FISASCA -, il Sindacato Provinciale Dipendenti Pubblici Esercizi - F.I.L.A.M. -, il Sindacato Provinciale Dipendenti Pubblici Esercizi - U.I.L.A.M. -, il Sindacato Provinciale Dipendenti Pubblici Esercizi - C.I.S.N.A.L. -; Visti, per la provincia di Belluno: - il contratto collettivo integrativo 1 agosto 1951, stipulato tra il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi e il Sindacato Provinciale Lavoratori Pubblici Esercizi - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa; - il contratto collettivo integrativo, pari data, stipulato tra le medesime parti di cui al contratto che precede; Visto, per la provincia di Bolzano, l'accordo collettivo integrativo 1 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Unione Provinciale delle Associazioni dei Commercianti e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione italiana del Lavoro; Visti, per la provincia di Brescia: - il contratto collettivo integrativo 23 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra il Sindacato Pubblici Esercizi Bresciani e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa - U.I.L. -; al quale ha aderito l'Unione Provinciale dei Lavoratori - C.I.S.N.A.L. -, - il contratto collettivo integrativo 28 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto contratto 23 settembre 1959; Visti, per la provincia di Catania: - l'accordo collettivo integrativo 13 giugno 1949, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti - Sezione Ristoranti, Trattorie ed Osterie con Cucina - e il Sindacato Albergo e Mensa, il Sindacato Provinciale F.I.L.A.M., il Fronte Nazionale Lavoratori d'Italia; - l'accordo collettivo 26 maggio 1950, stipulato tra l'Associazione Commercianti - Sezione Ristoranti, Trattorie ed Osterie con Cucina - e il Sindacato F.I.L.A.M. - Camera del Lavoro -, il Sindacato Albergo Mensa e Caffè - C.I.S.L. -; - l'accordo collettivo 28 giugno 1954, stipulato tra l'Associazione Commercianti e la C.G.I.L., la C.I.S.N.A.L., la C.I.S.L.; - l'accordo collettivo 15 aprile 1957, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti - Sezione Pubblici Esercizi - e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo, Mensa, Caffè e Affini - C.I.S.L. -, il Sindacato F.I.L.A.M. - Camera del Lavoro; - l'accordo collettivo 21 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti - Sezione Bar, Caffè e Pasticcerie - e il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa - F.I.L.A.M. - Camera del Lavoro -, l'Unione Sindacale Lavoratori C.I.S.L., la C.I.S.N.A.L., la U.I.L.; Visti, per la provincia di Ferrara: - il contratto collettivo integrativo 2 luglio 1958, stipulato tra il Sindacato Provinciale Ristoranti e Alberghi e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa, il Sindacato Provinciale dell'Unione italiana Lavoratori Albergo e Mensa, il Sindacato Provinciale F.I.S.A.C.; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L.; - il contratto collettivo integrativo 2 luglio 1958, stipulato tra il Sindacato Provinciale Caffè e Bars, e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa, il Sindacato Provinciale dell'Unione italiana Lavoratori Albergo e Mensa, il Sindacato Provinciale F.I.S.A.C.; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L.; Visti, per la provincia di Firenze: - l'accordo collettivo integrativo 22 dicembre 1956, stipulato tra il Sindacato Provinciale Proprietari di Ristoranti e Trattorie, l'Unione Commercianti di Prato e Mandamento e la Sezione Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Albergo e Mensa, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., l'Unione italiana Lavoratori U.I.L.; - l'accordo collettivo integrativo 22 dicembre 1954, stipulato tra il Sindacato Provinciale Proprietari Caffè, Bars, Pasticcerie, l'Unione Commercianti di Prato e Mandamento e la Sezione Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Albergo e Mensa, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., l'Unione italiana Lavoratori U.I.L.; Visti, per la provincia di Lucca: - l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, e relative tabelle, stipulato tra il Sindacato Provinciale Titolari di Ristoranti e Trattorie e la F.I.L.C.A.M.S., il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi; - l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, e relative tabelle, stipulato tra il Sindacato Provinciale Titolari di Bar, Caffè e la F.I.L.C.A.M.S., il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi; Visti, per la provincia di Macerata: il contratto collettivo integrativo 18 giugno 1955, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e la C.I.S.L. Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro, la U.I.L. Provinciale; - il contratto collettivo integrativo 31 maggio 1955, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 18 giugno 1955; Visti, per la provincia di Milano: - l'accordo collettivo integrativo 15 novembre 1956, e relative tabelle, stipulato tra gli Esercizi Pubblici Associati Milanesi e la Sezione Provinciale del Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa, il Sindacato Provinciale Dipendenti Alberghi ed Esercizi Pubblici, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa - U.I.L.A.M. -; - l'accordo collettivo integrativo 19 luglio 1956, e relative tabelle, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo 15 novembre 1956; Visti, per la provincia di Napoli: - l'accordo collettivo integrativo 25 settembre 1955, e relative tabelle, stipulato tra il Sindacato Esercenti Ristoranti, Trattorie, Osterie, Piccole Pensioni, Locande, Pizzerie ed Esercizi Similari e la C.I.S.L. Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa, la U.I.L.A.M., Unione Provinciale italiana Lavoratori Alberghi e Mensa, la C.I.S.N.A.L., Sindacato Provinciale Alberghi e Mensa; - l'accordo collettivo 2 febbraio 1954, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Esercenti Pubblici Esercizi e la Federazione italiana Lavoratori Albergo e Mensa - F.I.L.A.M. provinciale; Visti, per la provincia di Novara: - l'accordo collettivo 20 dicembre 1946, stipulato tra l'Associazione Provinciale Novarese dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Affini della Camera Confederale del Lavoro; - l'accordo collettivo 21 luglio 1949, stipulato tra l'Associazione Provinciale Novarese dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Affini, la Federazione Provinciale dei Liberi Sindacati Addetti al Commercio; - l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale dei Pubblici Esercizi e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Affini, la Federazione Provinciale Sindacati dei Lavoratori Addetti ai Servizi Commerciali ed Affini, la Unione Provinciale Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini; - l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale degli Esercenti di Caffè, Bars, Birrerie, Pasticcerie, Gelaterie, Locali Notturni e Sale da Ballo e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali ed Affini - C.I.S.L. -, l'Unione Provinciale Dipendenti da Aziende Commerciali e Affini; Visto, per la provincia di Padova, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Pubblici Esercizi e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.-; Visti, per la provincia di Parma: - il contratto collettivo integrativo 1 luglio 1960, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Albergo e Mensa - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa e Termali - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale Lavoro - U.I.L. -; - il contratto collettivo integrativo 23 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 1 luglio 1960. Visti, per la provincia di Pistoia: - l'accordo collettivo integrativo 27 luglio 1959, e relativa tabella, stipulato tra la Federazione italiana Pubblici Esercizi e la Camera Confederale del Lavoro, la F.I.L.A.M. Provinciale, la C.I.S.L. Provinciale, la U.I.L.A.M. Provinciale; - l'accordo collettivo integrativo 27 luglio 1959, e relative tabelle, stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo che precede; - l'accordo collettivo 27 luglio 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi dell'Associazione Provinciale dei Commercianti e la C.G.I.L., la C.I.S.L., la U.I.L.; Visti, per la provincia di Reggio Calabria: - il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Alberghi e Ristoranti e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Mense, il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi FISASCA - C.I.S.L. - il Sindacato U.I.L.A.M.-; - il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa - F.I.L.A.M. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Pubblici Esercizi - FISASCA -, l'Unione Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa - U.I.L.A.M. -; Visti, per la provincia di Reggio Emilia: - il contratto collettivo integrativo 15 maggio 1954, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -. - il contratto collettivo integrativo, pari data, e relativa tabella, stipulato tra le medesime parti di cui al contratto che precede; Visti, per la provincia di Roma; - l'accordo collettivo integrativo stipulato, in data 30 settembre 1959 tra l'Associazione Provinciale Esercenti Ristoranti, Trattorie, Rosticcerie ed Esercizi Similari e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciali - FISASCA - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori d'Albergo, Mensa e Termali - F.I.L.A.M. - C.G.I.L.-, la Unione italiana Lavoratori Albergo e Mensa - U.I.L.A.M. - U.I.L. -; e, in pari data, tra l'Associazione Provinciale Esercenti Ristoranti, Trattorie, Rosticcerie ed Esercizi Similari e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo, Mensa e Pubblici Esercizi - C.I.S.N.A.L. -; - l'accordo collettivo integrativo, e relative tabelle, stipulato il 14 marzo 1955 tra l'Associazione Provinciale Esercenti Caffè, Bar, Pasticcerie ed Esercizi Similari e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo, Mensa e Termali - F.I.L.A.M.-C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Pubblici Esercizi - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa - U.I.L.A.M. - U.I.L.; e, in pari data, tra l'Associazione Provinciale Esercenti Caffè, Bar, Pasticceria ed Esercizi Similari e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo, Mensa e Pubblici Esercizi - C.I.S.N.A.L. Visto, per il comune di Roma, l'accordo collettivo stipulato, in data 1 ottobre 1959, tra l'Associazione Provinciale Esercenti Caffè, Bar, Pasticceria ed Esercizi Similari e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo, Mensa e Termali - F.I.L.A.M. - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Pubblici Esercizi.- C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa - U.I.L.A.M. - U.I.L. -; al quale ha aderito la - A.M.P.E. - C.I.S.N.A.L. Visti, per la provincia di Taranto: - il contratto collettivo integrativo stipulato, in data 17 settembre 1959 tra la Categoria Provinciale Esercenti Ristoranti e Trattorie, con l'assistenza dell'Associazione Provinciale dei Commercianti, e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi, Pubblici Esercizi e Termali - FISASCA - C.I.S.L. -; in data 19 settembre 1959 tra la Categoria Provinciale Esercenti Ristoranti e Trattorie, con l'assistenza dell'Associazione Provinciale dei Commercianti, e il Sindacato Provinciale F.I.L.A.M. - C.G.I.L. -; in data 20 settembre 1959 tra la Categoria Provinciale Esercenti Ristoranti e Trattorie, con l'assistenza dell'Associazione Provinciale dei Commercianti, e il Sindacato Provinciale U.I.L.A.M. - U.I.L. -; in data 28 settembre 1959 tra la Categoria Provinciale Esercenti Ristoranti e Trattorie, con l'assistenza dell'Associazione Provinciale dei Commercianti, e il Sindacato Provinciale Lavoratori d'Albergo e Mensa e Pubblici Esercizi - A.M.P.E. - C.I.S.N.A.L. -; - il contratto collettivo integrativo stipulato, in data 20 settembre 1959, tra, la Categoria Provinciale Esercenti Caffè - Bar ed Esercizi Similari, con l'assistenza dell'Associazione Provinciale dei Commercianti, e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi e Termali - FISASCA - C.I.S.L. -; in data 23 settembre 1959 tra la Categoria Provinciale Caffè - Bar ed Esercizi Similari, con l'assistenza dell'Associazione Provinciale dei Commercianti, e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi e Termali - F.I.L.A.M. - C.G.I.L. -; in data 26 settembre 1959 tra la Categoria Provinciale Esercenti Caffè - Bar ed Esercizi Similari, con l'assistenza dell'Associazione Provinciale dei Commercianti, e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi, Pubblici Esercizi e Termali - U.I.L.M. - U.I.L. -; in data 26 settembre 1959 tra la Categoria Provinciale Esercenti Caffè - Bar ed Esercizi Similari, con l'assistenza dell'Associazione Provinciale dei Commercianti, e il Sindacato Provinciale Lavoratori d'Albergo, Mensa e Pubblici Esercizi - ANPE - C.I.S.N.A.L. -; Visti, per la provincia di Terni: - l'accordo collettivo integrativo 14 giugno 1957, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti - Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi - e la Camera Provinciale del Lavoro - C.G.I.L. -; l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro - U.I.L.A.M. -; - l'accordo collettivo integrativo 17 dicembre 1956, e relativo protocollo, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo 14 giugno 1957; Visti, per la provincia di Torino: - l'accordo collettivo 8 febbraio 1951, stipulato tra gli Esercizi Pubblici Associati Torino e la F.I.L.C.A.T., la F.I.S.A.C., la U.I.L.; - il contratto collettivo integrativo 28 settembre 1956, e relativa tabella, stipulato tra gli Esercizi Pubblici Associati Torino e la Federazione italiana Lavoratori Albergo e Mensa, la Unione italiana Lavoro, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa e Pubblici Esercizi - C.I.S.L. -; al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa e Pubblici Esercizi - C.I.S.N.A.L. -; - il contratto collettivo integrativo 8 marzo 1957, e relative tabelle, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 28 settembre 1956; Visto, per la provincia di Trento, l'accordo collettivo 25 giugno 1959, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa; Visti, per la provincia di Treviso: - l'accordo collettivo integrativo 17 dicembre 1956, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti ed Esercenti e l'Unione Sindacale Provinciale, la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio, l'Unione italiana del Lavoro; - il contratto collettivo integrativo 30 marzo 1960, stipulato tra il Sindacato Esercenti Pubblici Esercizi e la F.I.L.A.M., l'Unione Sindacale Provinciale, la U.I.L.; Visto, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo integrativo 15 giugno 1956, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Esercenti Pubblici Esercizi e la F.I.L.A.M. Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa, il Sindacato Libero Provinciale Albergo e Mensa, la C.I.S.N.A.L.; Visto, per la provincia di Verona: - l'accordo collettivo 20 luglio 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti - Gruppo Pubblici Esercizi - e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa - C.I.S.L.-, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa - U.I.L.; Visti, per la provincia di Vicenza: - l'accordo collettivo 23 novembre 1951, e relativa tabella, stipulato tra la Categoria Pubblici Esercizi, con l'assistenza dell'Associazione Provinciale Commercianti, e la Federazione Provinciale Lavoratori Commercio ed Affini - F.I.S.A.C. -, la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio - F.I.L.C.E.A. -; - l'accordo collettivo 15 giugno 1954, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Ancona, in data 5 maggio 1961, n. 4 e n. 6 della provincia di Bari, in data 24 maggio 1960, n. 5 della provincia di Belluno, in data 9 giugno 1960, n. 6 della provincia di Bolzano, in data 15 giugno 1960, n. 6 della provincia di Brescia, in data 26 aprile 1960, n. 9 e n. 11 della provincia di Catania, in data 16 agosto 1960, n. 7 della provincia di Ferrara, in data 6 marzo 1961, n. 16 della provincia di Firenze, in data 15 marzo 1961, n. 38 e n. 39 della provincia di Lucca, in data 30 agosto 1960, n. 1 della provincia di Macerata, in data 2 maggio 1960, n. 28 della provincia di Milano, in data 15 febbraio 1961, n. 21 e n. 23 della provincia di Napoli, in data 28 aprile 1960 e 24 maggio 1960, n. 4 della provincia di Novara, in data 29 agosto 1960, n. 6 della provincia di Padova, in data 29 luglio 1961, n. 22 e n. 39 della provincia di Parma, in data 3 maggio 1960 e 30 giugno 1961, n. 13 della provincia di Pistoia, in data 25 maggio 1961, n. 2 e n. 9 della provincia di Reggio Calabria, in data 23 aprile 1960 e 13 agosto 1960, n. 3 della provincia di Reggio Emilia, in data 3 giugno 1960, n. 10 della provincia di Roma, in data 10 dicembre 1960, n. 5 e n. 9 della provincia di Taranto, in data 9 agosto 1960 e 15 settembre 1960, n. 16 e n. 17 della provincia di Terni, in data 15 febbraio 1961, n. 31 della provincia di Torino, in data 6 settembre 1960, n. 3 della provincia di Trento, in data 24 febbraio 1961, n. 5 e n. 21 della provincia di Treviso, in data 17 maggio 1960 e 18 luglio 1961, n. 4 della provincia di Venezia, in data 20 luglio 1960, n. 9 della provincia di Verona, in data 14 ottobre 1960, n. 2 della provincia di Vicenza, in data 15 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti e gli accordi collettivi sottoelencati sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi stessi, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria: - per la provincia di Ancona, contratto collettivo integrativo 15 febbraio 1960, relativo al personale dipendente da ristoranti e trattorie, e contratto collettivo integrativo 15 febbraio 1960, relativo al personale dipendente da caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie e sale da ballo; - per la provincia di Bari, accordo collettivo integrativo 16 febbraio 1959, relativo al personale dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari, e accordo collettivo integrativo 3 agosto 1959, relativo al personale dipendente da caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie e sale da ballo; - per la provincia di Belluno, contratto collettivo integrativo 1 agosto 1951, relativo ai dipendenti da ristoranti, trattorie, osterie con cucina ed esercizi similari, e contratto collettivo integrativo 1 agosto 1951, relativo ai dipendenti da caffè, bars, birrerie ed esercizi similari; - per la provincia di Bolzano, accordo collettivo integrativo 1 settembre 1959, relativo ai dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari, caffè, bars, bottiglierie, gelaterie, birrerie e pasticcerie; - per la provincia di Brescia, contratto collettivo integrativo 23 settembre 1959, relativo ai dipendenti (la ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di nove camere per alloggio, e contratto collettivo integrativo 28 settembre 1959, relativo ai dipendenti da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie ed esercizi similari; - per la provincia di Catania, accordo collettivo integrativo 13 giugno 1949 e accordo collettivo 26 maggio 1950, relativi al personale interno dei ristoranti, trattorie, piccole trattorie e osterie con cucina, accordo collettivo 28 giugno 1954, relativo ai lavoranti addetti ai servizi extra dei bars e pasticcerie, accordo collettivo 15 aprile 1957, relativo al personale addetto ai servizi speciali dei caffè, bars c pasticcerie, accordo collettivo 21 settembre 1959, relativo al personale non impiegatizio dei bars, caffè e pasticcerie; - per la provincia di Ferrara, contratto collettivo integrativo 2 luglio 1958, relativo ai dipendenti da ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di nove camere per alloggio, e contratto collettivo integrativo 2 luglio 1958, relativo ai dipendenti da caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e da ogni altro esercizio similare; - per la provincia di Firenze, accordo collettivo integrativo 22 dicembre 1956, relativo ai dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari, e accordo collettivo integrativo 22, dicembre 1956, relativo ai dipendenti da caffè, bars, pasticcerie; - per la provincia di Lucca, accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo ai dipendenti da ristoranti e trattorie, e accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo ai dipendenti da aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie ed ogni altro esercizio similare ove si somministrino bevande contemplate nell'art. 86 della legge di P.S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi; - per la provincia di Macerata, contratto collettivo integrativo 18 giugno 1955, relativo ai dipendenti da ristoranti, trattorie, pensioni, locande e similari, e contratto collettivo integrativo 31 maggio 1955, relativo ai dipendenti da bars, caffè, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie ed ogni altro pubblico esercizio similare; - per la provincia di Milano, accordo collettivo integrativo 15 novembre 1956, relativo ai dipendenti da ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, osterie con cucina ed esercizi similari, e accordo collettivo integrativo 19 luglio 1956, relativo ai dipendenti da caffè, bars birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie e similari; - per la provincia di Napoli, accordo collettivo integrativo 25 settembre 1959, relativo ai dipendenti da ristoranti, trattorie, osterie con cucina ed esercizi similari, piccole pensioni e locande, e accordo collettivo 2 febbraio 1954, relativo ai dipendenti da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie e pasticcerie; - per la provincia di Novara, accordi collettivi 20 dicembre 1946 e 21 luglio 1949, concernenti le indennità di carovita per i dipendenti da aziende commerciali, accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo al personale dipendente da ristoranti, trattorie, osterie con cucina ed esercizi similari, e accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo ai dipendenti da caffè, bars, birrerie, pasticcerie, gelaterie, locali notturni, bottiglierie e sale da ballo; - per la provincia di Padova, contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo ai dipendenti da ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina, caffè, bar, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e da ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande di cui all'art. 86 della legge P.S., da negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi; - per la provincia di Parma, contratto collettivo integrativo 1 luglio 1960, relativo ai dipendenti da ristoranti e trattorie, e contratto collettivo integrativo 23 settembre 1959, relativo ai dipendenti da caffè, bars, bottiglierie, confetterie, gelaterie ed ogni altro esercizi similare; - per la provincia di Pistoia, accordo collettivo integrativo 27 luglio 1959, relativo ai dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari, accordo collettivo integrativo 27 luglio 1959, relativo ai dipendenti da caffè, bar, birrerie, gelaterie e sale da ballo, e accordo collettivo 27 luglio 1959, concernente il frazionamento del riposo settimanale negli esercizi pubblici: - per la provincia di Reggio Calabria, contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959, relativo ai dipendenti da ristoranti e trattorie, e contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, relativo ai dipendenti da caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo ed esercizi similari; - per la provincia di Reggio Emilia, contratto collettivo integrativo 15 maggio 1954, relativo al personale dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari, e contratto collettivo integrativo 15 maggio 1954, relativo ai dipendenti da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, pasticcerie ed esercizi similari; - per la provincia di Roma, accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo ai dipendenti da ristoranti e trattorie rosticcerie ed esercizi similari, e accordo collettivo integrativo 14 marzo 1955, relativo ai dipendenti da aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e di ogni altro esercizio similare ove si somministrino bevande contemplate, nell'art. 86 della legge di P.S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi; - per il comune di Roma, accordo collettivo 1 ottobre 1959, concernente le retribuzioni degli apprendisti barista e degli altri dipendenti da caffè, bars e pasticceri; - per la provincia di Taranto, contratto collettivo integrativo 17, 19, 20 e 28 settembre 1959, relativo ai dipendenti da aziende di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina che abbiano non più di nove camere per alloggio, e contratto collettivo integrativo 20, 23 e 26 settembre 1959, relativo ai dipendenti da caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie e sale da ballo; - per la provincia di Terni, accordo collettivo integrativo 14 giugno 1957, relativo ai dipendenti da pubblici esercizi (ristoranti e trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di nove camere per alloggio), e accordo collettivo integrativo 17 dicembre 1956, relativo ai dipendenti da pubblici esercizi, (caffè, bars, pasticcerie ed esercizi similari); - per la provincia di Torino, accordo collettivo 8 febbraio 1951, concernente l'adeguamento salariale per i dipendenti dei pubblici esercizi, contratto collettivo integrativo 28 settembre 1956, relativo al personale dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari, e contratto collettivo integrativo 8 marzo 1951, relativo al personale dipendente da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, negozi di pasticceria e confetteria ed ogni altro esercizio similare; - per la provincia di Trento, accordo collettivo 25 giugno 1959, relativo ai lavoratori dipendenti da pubblici esercizi, ristoranti e similari; - per la provincia di Treviso, accordo collettivo integrativo 17 dicembre 1956, relativo ai dipendenti da aziende di ristorante, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di 9 camere per alloggio, e contratto collettivo integrativo 30 marzo 1960, relativo ai dipendenti da caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie e sale da ballo; - per la provincia di Venezia, contratto collettivo integrativo 15 giugno 1956, relativo ai dipendenti da ristoranti, trattorie, osterie con cucina ed esercizi similari, caffè, bars, pasticcerie e confetterie; - per la provincia di Verona, accordo collettivo 20 luglio 1959, relativo al personale interno e impiegatizio dipendente da pubblici esercizi; - per la provincia di Vicenza, accordo collettivo 23 novembre 1951, relativo ai dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari, e accordo collettivo 15 giugno 1954, relativo ai dipendenti da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie ed ogni altro esercizio similare. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti le attività considerate negli accordi e nei contratti collettivi di cui al primo comma, delle province di Ancona, Bari, Belluno, Bolzano, Brescia, Catania, Ferrara, Firenze, Lucca, Macerata, Milano, Napoli, Novara, Padova, Parma, Pistoia, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Taranto, Terni, Torino, Trento, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 71. - VILLA

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