Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1158/1970

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.

Pubblicato: 19/01/1971 In vigore dal: 30/10/1970 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. 1158

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1158/1970 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. 1158 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 4933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: gli articoli da 161 a 165 relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in malattie infettive Art. 1 Art. 161. - È istituito presso l'istituto per le malattie infettive e gli istituti di igiene e di microbiologia dell'Università di Pavia la scuola di specializzazione in malattie infettive. La scuola è posta sotto la direzione del titolare di malattie infettive e dispone del relativo istituto e dei laboratori annessi nonchè dei laboratori degli istituti di igiene e di microbiologia compresa la sezione virus. Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia per un numero massimo complessivo di trenta iscritti. Art. 162. - Il corso, che si svolge presso l'istituto di malattie infettive e gli istituti di igiene e di microbiologia, ha la durata di 3 anni; l'internato è obbligatorio. L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per esami. Nel primo anno di corso è obbligatorio un internato di almeno sei mesi negli istituti di igiene e di microbiologia e nel secondo e terzo un internato di almeno sei mesi nell'istituto di malattie infettive. Art. 163. - Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti: 1° Anno: 1) Epidemiologia generale delle malattie infettive; 2) Nozioni generali di batteriologia, di virologia, di parassitologia, di immunologia; 3) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica applicata alle malattie infettive (primo anno). 2° Anno: 1) Patologia e clinica delle malattie infettive (primo anno); 2) Semeiotica e diagnostica delle malattie infettive; 3) Anatomia patologica delle malattie infettive; 4) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica (secondo anno). 3° Anno: 1) Patologia e clinica delle malattie infettive (secondo anno); 2) Malattie infettive dei paesi caldi; 3) Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive; 4) Legislazione sanitaria e malattie infettive. Art. 164. - Le commissioni per gli esami di profitto e per l'esame di diploma sono nominate secondo le norme generali di cui agli articoli 85 e 86 dello statuto. Art. 165. - Gli esami di profitto si svolgono al primo anno sulle discipline: Epidemiologia generale e delle malattie infettive; Nozioni generali di batteriologia, di virologia, parassitologia immunologica; Al secondo anno sulle discipline: Semeiotica e diagnostica delle malattie infettive; Anatomia patologica delle malattie infettive; Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica (secondo anno). Terzo anno discipline: Patologia e clinica delle malattie infettive; Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive; Legislazione sanitaria e malattie infettive. Per il passaggio da un anno all'altro, lo specializzando dovrà aver superato gli esami di profitto stabiliti. Alla fine del triennio lo specializzando dovrà presentare una tesi concordata dal direttore della scuola che sarà discussa agli esami di diploma. Inoltre sarà tenuto ad una prova pratica sugli argomenti svolti nel triennio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 19. - CARUSO

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