Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 116/1988

Nuova disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari.

Pubblicato: 13/04/1988 In vigore dal: 11/01/1988 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1988, n. 116

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 116/1988 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1988, n. 116 ## Nuova disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 129 dell'ordinamento giudiziario; Visto l' art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 ; Vista la legge 30 maggio 1965, n. 579 ; Vista la tabella D allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969, n. 303 ; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 23 maggio 1977, n. 315 e 30 luglio 1980; Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta dell'8 luglio 1987; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; Decreta: Art. 1 Il Consiglio superiore della magistratura, sentiti i consigli giudiziari, destina l'uditore giudiziario, per lo svolgimento del tirocinio, al tribunale, alla procura della Repubblica o alla pretura di una città sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario, può destinare, all'atto della nomina o successivamente a domanda, al fine di un migliore svolgimento del tirocinio, gli uditori giudiziari, singolarmente o a gruppi, ad uffici giudiziari di città non sede di corte di appello dove esistano almeno due sezioni. Ai fini di un migliore tirocinio e, in particolare, per l'eventuale compimento di singoli atti o periodi di tirocinio, i magistrati collaboratori di cui al successivo art. 12 possono affidare gli uditori giudiziari a magistrati in servizio presso uffici non divisi in sezioni. Gli uditori giudiziari destinati ai sensi del secondo e terzo comma hanno l'obbligo di partecipare a tutte le iniziative collettive o di gruppo di cui alle presenti disposizioni. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 129 dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12/1941 è il seguente: "Art. 129. - Gli uditori debbono compiere un periodo di tirocinio della durata di almeno due anni presso le preture, i tribunali e le procure della Repubblica, con opportuni avvicendamenti, e possono essere incaricati delle funzioni di vicepretore e destinati alle preture, di cui all'art. 31, con giurisdizione piena, dopo almeno un anno di tirocinio, previo parere favorevole del consiglio giudiziario di cui all'art. 212 del presente ordinamento (v. anche l'articolo unico della legge n. 579/1965 trascritto qui appresso). Le norme per il tirocinio sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia (v. ora l'art. 48 del D P.R. n. 916/1958 di seguito riportato)". - Il testo dell'art. 48 del D P.R. n. 916/1958 (Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195 , concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, e disposizioni transitorie) è il seguente: "Art. 48 (Tirocinio giudiziario). - Le norme per il tirocinio degli uditori, previste nell'art. 129, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario, sono determinate dal Consiglio superiore sentito il Ministro". - La legge n. 579/1965 reca: "Riduzione del periodo di tirocinio degli uditori giudiziari". Si trascrive il testo del relativo articolo unico: "Gli uditori giudiziari possono, dopo sei mesi di tirocinio, e previo parere motivato dei capi di corte, essere destinati, con funzioni giurisdizionali, nei tribunali, nelle procure della Repubblica presso i tribunali e nelle preture. L'uditore non può fare le veci del presidente del tribunale o della sezione, mancante o impedito; nè può supplire il procuratore della Repubblica. Nella composizione dei collegi giudicanti non può intervenire più di un uditore con funzioni di giudice. Le limitazioni di cui al comma precedente cessano con il compimento di un anno di effettivo servizio, in esso compreso il periodo di tirocinio. Il parere dei capi di corte può essere chiesto dopo cinque mesi di tirocinio". - Il D P.R. n. 303/1969 reca: "Trasformazione dei posti di uditore vice pretore previsti nella tabella D allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185 , in posti di pretore". La relativa tabella D riporta il numero dei magistrati addetti alle preture. - Il D P.R. n. 315/1977, come modificato dal D.P.R. 30 luglio 1980 (in G.U. n. 281 del 13 ottobre 1980 ), recava la disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari, in vigore fino all'entrata in vigore del decreto qui pubblicato.

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