Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 1163/1960
Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Roma.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1960, n. 1163
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1163/1960
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1960, n. 1163
## Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Roma.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 24 aprile 1939, n. 1350 , modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 206, relativo al corso di specializzazione in discipline bancarie, è così modificato: "Il corso rilascia un certificato di frequenza e di esami sostenuti ai candidati che, avendo frequentato il corso stesso, superino gli esami delle singole discipline di cui all'art. 205, nonchè un esame finale". Dopo l'art. 220, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in studi europei, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di perfezionamento in studi europei Art. 221. - La Scuola di perfezionamento in studi europei ha lo scopo di promuovere l'incremento scientifico e pratico delle discipline economiche, giuridiche e sociali di interesse europeo e, particolarmente, ha lo scopo di avviare gli iscritti alla conoscenza approfondita della struttura economica e sociale dei paesi della Comunità europea. Art. 222. - Alla Scuola di perfezionamento possono iscriversi i laureati in giurisprudenza o in economia e commercio, o in scienze politiche e sociali o in scienze statistiche, demografiche e attuariali in qualsiasi Università italiana. I laureati presso Università estere sono regolarmente ammessi, qualora il titolo di laurea o di diploma sia riconosciuto equipollente dalle autorità accademiche ai soli fini dell'ammissione alla Scuola. Art. 223. - I corsi della Scuola hanno la durata di due anni. Coloro che hanno superato gli esami prescritti sono ammessi a sostenere, previa presentazione di una dissertazione scritta, l'esame di diploma dinanzi ad apposita Commissione formata da non meno di sette membri. I corsi delle lezioni, oltre che per trattazione cattedratica, sono svolti con conferenze, esercitazioni, viaggi e ricerche. Art. 224. - Il corso degli studi comprende i seguenti insegnamenti: 1) Economia internazionale, con particolare riguardo ai paesi europei; 2) Politica economica europea: commerciale, momentanea, valutaria e finanziaria; 3) Politica economica agricola e alimentare europea; 4) Politica economica industriale europea 5) Tecnica degli scambi internazionali europei; 6) Economia dei trasporti e del turismo europeo; 7) Organizzazione e tecnica bancaria; 8) Storia d'Europa; 9) Diritto pubblico europeo; 10) Diritto privato comparato europeo; 11) Organizzazione internazionale ed istituzioni europee. Art. 225. - Agli iscritti, che hanno superato gli esami speciali e l'esame finale di diploma, sarà rilasciato un diploma di perfezionamento. Art. 226. - La Scuola è retta da un Consiglio di professori di cui fanno parte, con voto deliberativo, i docenti universitari di ruolo titolari di insegnamenti della Scuola e, con voto consultivo, tutti gli altri docenti. Il direttore sarà nominato dal Consiglio della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma. Gli insegnanti della Scuola sono nominati dal rettore su proposta del direttore della Scuola, approvata dal Consiglio di facoltà. Art. 227. - Gli iscritti al corso sono tenuti a pagare le medesime tasse, sopratasse e contributi generali, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della Facoltà di economia e commercio. La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche e per i viaggi di studio, è fissata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio di facoltà e il Consiglio della scuola. Art. 228. - Il Consiglio di facoltà, d'intesa con i colleghi della Scuola, potrà stabilire limitazioni al numero degli iscritti e modalità di selezione. Art. 229. - Per gli iscritti alla Scuola valgono, in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari vigenti per gli studenti dei corsi di laurea. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 agosto 1960 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla corte dei conti, addì 21 ottobre 1960 Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 115. - VILLA
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