Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1168/1957
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1957, n. 1168
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1168/1957
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1957, n. 1168
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso. È istituito presso la Facoltà di medicina e chirurgia un corso di perfezionamento in fisica nucleare applicata alla medicina il cui ordinamento è il seguente: Corso di perfezionamento in fisica nucleare applicata alla medicina Art. 253. - Il corso ha la durata di un anno ed ha sede presso la clinica medica nell'Università di Pisa. Il direttore del corso è il professore di ruolo di clinica medica. Art. 254. - Gli insegnamenti sono i seguenti: a) matematica; b) fisica nucleare; c) radiochimica; d) impiego dei radioisotopi nella, medicina sperimentale; e) diagnostica con i radioisotopi; f) terapia con i radioisotopi; g) patologia e profilassi delle radiazioni. La Direzione del corso potrà integrare le lezioni con conferenze su argomenti speciali. Gli insegnamenti sono corredati da esercitazioni pratiche e da un periodo di internato presso la clinica medica (Centro di medicina nucleare). Art. 255. Alla fine del corso, gli allievi dovranno sostenere un esame unico sulle materie di insegnamento riunite in due gruppi: a) matematica, fisica nucleare e radiochimica; b) impiego dei radioisotopi nella medicina sperimentale, diagnostica, con i radioisotopi, terapia con i radioisotopi, patologia e profilassi delle radiazioni. Superato l'esame, gli allievi conseguono un attestato di frequenza e profitto. Il corso di perfezionamento in medicina nucleare funzionerà con i mezzi della, clinica medica generale e con le tasse, soprattasse e contributi versati dagli iscritti. L'ammontare delle tasse e contributi è fissato secondo i criteri stabiliti nell'art. 171 dello statuto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 ottobre 1957 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1957 Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 89. - RELLEVA
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