Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1169/1952
Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' della Societa' per le bonifiche dei terreni ferraresi e per le imprese agricole, in comune di Vernole (Lecce).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1169
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1169/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1169
## Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione
e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale
per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' della Societa'
per le bonifiche dei terreni ferraresi e per le imprese agricole, in
comune di Vernole (Lecce).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333 ; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della Società per le bonifiche dei terreni ferraresi e per le imprese agricole per i terreni ricadenti nel comune di Vernole (Provincia di Lecce); Considerato che la sunnominata Società ha presentato ai sensi dell' art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per l'esclusione dall'esproprio dei terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra; Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti ai sensi dell' art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richeste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata; Considerato altresì che la sunnominata Società non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all' art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo; Udito il parere, in data 19 giugno 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1 È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della Società per le bonifiche dei terreni ferraresi e per le imprese agricole relativo ai terreni ricadenti nel comune di Vernole (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 633.87.29, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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