Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 117/1955
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 117
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 117/1955
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 117
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regi decreti 7 ottobre 1940, n. 1471 ; 17 ottobre 1941, n. 1205; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 309 e con decreti del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 936 ; 30 ottobre 1950, n. 1128 ; 11 aprile 1951, n. 472 ; 27 ottobre 1951, n. 1675 ; 14 marzo 1952, n. 768 ; 11 marzo 1953, n. 457 ; 6 ottobre 1953, n. 1110 ; 14 settembre 1954, numero 1009 e 26 ottobre 1954, n. 1203 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 38. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di "terapia vegetale". Art. 55. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di: 12) Idrobiologia e pescicoltura; 13) Fisica terrestre e climatologia. L'art. 56 è sostituito dal seguente: "L'esame di mineralogia non può essere sostenuto senza aver superato prima l'esame di chimica generale ed inorganica; gli esami di fisiologia generale 1° e 2° non possono essere sostenuti senza aver prima superato gli esami di anatomia umana, anatomia comparata, fisica, chimica generale ed inorganica, chimica organica; l'esame di chimica fisica non può essere sostenuto senza aver prima superato gli esami di istituzioni di matematiche e di chimica generale ed inorganica; si consiglia di sostenere l'esame di istologia ed embriologia prima di quello di anatomia comparata; l'esame di antropologia, non può essere sostenuto senza aver prima superato gli esami di anatomia umana e di anatomia comparata; l'esame di chimica biologica non può essere sostenuto senza aver prima superato quello di chimica organica". Art. 59. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di: 9) Idrobiologia e pescicoltura. Art. 60. - Le parole "L'esame di fisiologia generale non può essere sostenuto", sono sostituite dalle seguenti "Gli esami di fisiologia generale 1° e 2° non possono essere sostenuti". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955 EINAUDI ERMINI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1955 Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 160. - CARLOMAGNO
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