Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1170/1962

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle province di Caltanissetta, Gorizia, Lecce, Lucca, Modena, Nuoro, Savona, Treviso e Verona.

Pubblicato: 16/08/1962 In vigore dal: 02/01/1962 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1170

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1170/1962 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1170 ## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle province di Caltanissetta, Gorizia, Lecce, Lucca, Modena, Nuoro, Savona, Treviso e Verona. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura; Visto, per la provincia di Caltanissetta, il contratto collettivo integrativo 27 luglio 1960, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e l'Unione Sindacale - C.I.S.L, -, la Federbraccianti Provinciale, - l'Alleanza Coltivatori Siciliani, l'Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L. -, la Unione Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Visto, per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo 25 luglio 1960, per i lavoratori agricoli, stipulato tra l'Unione degli Agricoltori Giuliani e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli -, l'U.I.L.Terra; Visto, per la provincia di Lecce, il contratto collettivo 8 giugno 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Provinciale dei Lavoratori - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti - C.G.I.L. -, l'Unione italiana dei Lavoratori, l'U.I.L.-Terra; al quale ha aderito, in data 15 giugno 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Visto, per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo 3 aprile 1960, per i lavoratori agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L. - la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Visto, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 7 maggio 1960, relativo all'adeguamento delle ferie, della gratifica natalizia e dell'indennità di anzianità per i boari, i salariati fissi, i salariati di campagna ed i salariati conviventi con le famiglie dei coltivatori, stipulato tra l'Associazione Agricoltori, la Federazione Coltivatori Diretti, l'Associazione Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale, la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli - C.I.S.L. -, l'U.I.L.-Terra; Visto, per la provincia di Nuoro, l'accordo collettivo integrativo 29 dicembre 1951, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale Provinciale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Federazione Lavoratori di Sardegna - U.I.L. -; Visto, per la provincia di Savona, il contratto collettivo integrativo 20 luglio 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti - C.I.S.L. -; Visto, per la provincia di Treviso, il contratto collettivo 2 luglio 1960, per i salariati agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro - Settore Terra -; Visto, per la provincia di Verona, l'accordo collettivo 18 giugno 1960, per i salariati agricoli, stipulato tra l'Unione Agricoltori, la Federazione Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti Agricoli - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Caltanissetta, in data 26 aprile 1961, n. 13 della provincia di Gorizia, in data 25 luglio 1961, n. 18 della provincia di Lecce, in data 26 maggio 1961, n. 50 della provincia di Lucca, in data 20 luglio 1961, n. 42 della provincia di Modena, in data 20 luglio 1961, n. 2 della provincia di Nuoro, in data 31 maggio 1961, n. 15 della provincia di Savona, in data 10 giugno 1961, n. 19 della provincia di Treviso, in data 18 luglio 1961, e n. 17 della provincia di Verona, in data 22 luglio 1961, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Caltanissetta, il contratto collettivo integrativo 27 luglio 1960, relativo ai braccianti agricoli avventizi; - per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo 25 luglio 1960, relativo ai lavoratori agricoli; - per la provincia di Lecce, il contratto collettivo 8 giugno 1960, relativo ai salariati fissi dell'agricoltura; - per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo 2 aprile 1960, relativo ai lavoratori agricoli; - per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 7 maggio 1960, relativo all'adeguamento delle ferie, della gratifica natalizia e dell'indennità di anzianità per i boari, i salariati fissi, i salariati di campagna ed i salariati conviventi con le famiglie dei coltivatori; - per la provincia di Nuoro, l'accordo collettivo integrativo 29 dicembre 1951, relativo ai braccianti agricoli avventizi; - per la provincia di Savona, il contratto collettivo integrativo 20 luglio 1960, relativo ai salariati fissi dell'agricoltura; - per la provincia di Treviso, il contratto collettivo 2 luglio 1960, relativo ai salariati agricoli; - per la provincia di Verona, l'accordo collettivo 18 giugno 1960, relativo ai salariati agricoli; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Caltanissetta, Gorizia, Lecce, Lucca, Modena, Nuoro, Savona, Treviso e Verona. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 46. - VILLA

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