Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1173/1965
Adeguamento delle pensioni autoferrotramviarie ai sensi dell'art. 24 della legge 28 luglio 1981, n. 830.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1965, n. 1173
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1173/1965
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1965, n. 1173
## Adeguamento delle pensioni autoferrotramviarie ai sensi dell'art. 24
della legge 28 luglio 1981, n. 830.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830 , recante disposizioni in materia di variazione delle pensioni autoferrotramviarie per effetto del costo della Vista la nota n. 4791/14 dei 16 febbraio 1965, con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che l'indice medio annuo del costo generale della vita ha raggiunto l'86,36, per l'anno 1964, rispetto al 74,52, dell'anno 1962; Considerato che il rapporto fra l'indice medio dell'anno 1964 e quello dell'anno 1962 comporta un aumento del 15,89%; Ritenuto che le risultanze di cui sopra denotano il verificarsi nell'anno 1964, dei presupposti previsti dall' art. 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830 , per far luogo, con decorrenza 1 gennaio 1965, alla variazione della misura delle pensioni, così come dispone lo stesso articolo; Considerato che le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 luglio 1963, essendo ancorate alla situazione economico-monetaria espressa dall'indice medio annuo dell'anno 1962, vanno maggiorate dell'intera percentuale di variazione intervenuta dal 1 gennaio 1963 al 31 dicembre 1964 e che, alle pensioni liquidate nel periodo 1 luglio 1963-30 giugno 1964, spetta soltanto la maggiorazione del 6,53% derivante dal rapporto fra il numero indice medio dell'anno 1964 (86,36) e quello dell'anno 1963 (81,07); Sentito il Comitato di vigilanza di cui all' art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083 ; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro; Decreta: Art. 1 Dal 1 gennaio 1965, l'importo annuo delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, liquidate con decorrenza anteriore al 1 luglio 1963 ed in atto al 31 dicembre 1964, è aumentato del 15,89%.
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