Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1176/1958

Revoca delle dichiarazioni di zona di endemia malarica relative ai comuni di Villa Castelli, Ceglie Messapico, San Michele Salentino e Fasano della provincia di Brindisi.

Pubblicato: 15/01/1959 In vigore dal: 03/07/1958 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1958, n. 1176

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1176/1958 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1958, n. 1176 ## Revoca delle dichiarazioni di zona di endemia malarica relative ai comuni di Villa Castelli, Ceglie Messapico, San Michele Salentino e Fasano della provincia di Brindisi. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ; Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93 ; Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417 , che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446 , concernente l'ordinamento e le attribuzioni di detto Alto Commissariato; Visto il regio decreto 29 agosto 1904, n. 499 , con il quale fu dichiarato malarico, tra l'altro, il territorio del comune di Francavilla Fontana, compresa la frazione Villa Castelli, allora della provincia di Lecce; Visto il regio decreto 28 marzo 1912, n. 381 , con il quale fu dichiarato malarico il territorio del comune di Ceglie Messapico, allora della provincia di Lecce, nel decreto riportato Ceglie Messapica; Visto il regio decreto 28 gennaio 1904, n. 28 , con il quale fu dichiarato malarico, tra l'altro, il territorio del comune di San Vito dei Normanni, compresa la frazione San Michele Salentino, allora della provincia di Lecce; Visto il regio decreto 18 giugno 1903, n. 304 , con il quale fu, tra l'altro, dichiarato malarico il territorio del comune di Fasano, allora della provincia di Bari; Visto il regio decreto 11 febbraio 1926, n. 308 , con il quale la frazione Villa Castelli del comune di Francavilla Fontana veniva costituita in Comune autonomo; Visto il regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1 , con il quale veniva costituita la provincia di Brindisi con l'aggregazione, tra l'altro, dei comuni di Villa Castelli, Ceglie Messapico e San Vito dei Normanni, del circondario di Brindisi e del comune di Fasano, già della provincia di Bari; Visto il regio decreto 14 luglio 1927, n. 1301 , convertito in legge 13 novembre 1928, n. 2618 , con il quale parte del territorio del comune di Monopoli, già dichiarato zona di endemia malarica con il regio decreto 18 giugno 1903, n. 304 , veniva aggregato al comune di Fasano; Visto il regio decreto 25 ottobre 1928, n. 2524 , con il quale la frazione San Michele Salentino del comune di San Vito dei Normanni, veniva costituita in Comune autonomo; Visto che il regio decreto 28 marzo 1912, n. 381 , attualmente è in vigore solo per la dichiarazione di zona malarica del comune di Ceglie Messapico; Vista la proposta avanzata dal Prefetto di Brindisi, previo parere favorevole del Consiglio provinciale di sanità, per la revoca totale delle dichiarazioni di zona di endemia malarica per i comuni di Villa Castelli, Ceglie Messapico, San Michele Salentino, Fasano; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Le dichiarazioni di zona di endemia malarica contenute nei regi decreti 29 agosto 1904, n. 499 ; 28 marzo 1912, n. 381 ; 28 gennaio 1904, n. 28 ; 18 giugno 1903, n. 304 , relative rispettivamente ai comuni di Villa Castelli, Ceglie Messapico, San Michele Salentino e Fasano sono revocate. È parimenti revocata la dichiarazione di zona di endemia malarica pronunciata con regio decreto 18 giugno 1903, n. 304 , relativa alla parte del territorio di Monopoli aggregato a Fasano con regio decreto 14 luglio 1927, n. 1301 , convertito in legge 13 novembre 1938, n. 2618 . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 luglio 1958 GRONCHI FANFANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1959 Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 9. - RELLEVA

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