Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1177/1971

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Pubblicato: 14/01/1972 In vigore dal: 04/10/1971 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1971, n. 1177

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1177/1971 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1971, n. 1177 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 541, 542, 543, 544, 545, 546 relativi alla "Scuola di perfezionamento in anestesia" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione", sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione Art. 541. - La scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione ha la durata di tre anni. Art. 542. - Il numero massimo degli iscritti è limitato a cinquanta per ogni anno (totale centocinquanta specializzandi). Art. 543. - Non è concesso nessun abbreviamento di corso, ad eccezione dei candidati che, già in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al 3° anno per ottenere il completamento. Art. 544. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: 1) Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicate all'anestesiologia e rianimazione; 2) Anestesiologia; 3) Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico; 4) Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione; Internato. 2° Anno: 1) Anestesiologia; 2) Terapia antalgica; 3) Rianimazione; Internato. 3° Anno: 1) Rianimazione; 2) Tecniche speciali di anestesia e rianimazione; 3) Indagini diagnostiche attinenti alla specializzazione; Internato. Art. 545. - Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva e una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso. Art. 546. - Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 ottobre 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1971 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 169. - VALENTINI

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