Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1178/1971

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.

Pubblicato: 14/01/1972 In vigore dal: 18/10/1971 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1971, n. 1178

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1178/1971 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1971, n. 1178 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 94 relativo alla "Scuola di perfezionamento in ematologia" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio" è abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio Art. 94. - La scuola ha la durata di tre anni, con frequenza obbligatoria, ed ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica. Il professore di ruolo di patologia speciale medica è il direttore della scuola. Potranno essere iscritti alla scuola i laureati in medicina e chirurgia, nel numero massimo di otto per anno. Gli insegnamenti saranno così ripartiti: 1° Anno: 1) Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue; 2) Genetica ematologica; 3) Fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi; 4) Fisiopatologia patologica; 5) Biochimica ematologica; 6) Fisiopatologia del plasma; 7) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia. 2° Anno: 1) Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue; 2) Fisiopatologia ematologica; 3) Immunoematologia; 4) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia; 5) Patologia speciale ematologica; 6) Clinica delle emopatie; 7) Anatomia e istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia. 3° Anno: 1) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia; 2) Nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicata all'ematologia; 3) Radiodiagnostica e radioterapia ematologica; 4) Patologia speciale ematologica; 5) Clinica delle emopatie; 6) Terapia sistematica ematologica; 7) Terapia trasfusionale. Potrà essere concessa l'abbreviazione di corso, non superiore ad un anno, soltanto ai liberi docenti in una delle branche di medicina generale, clinica pediatrica, patologia generale o anatomia patologica, o specialisti di medicina interna o pediatria. In ogni caso, anche coloro che avranno ottenuto l'abbreviazione, dovranno sostenere gli esami del 1° anno prima del secondo. Il numero massimo degli iscritti non potrà risultare complessivamente superiore a ventiquattro. Il direttore della scuola può invitare studiosi competenti ad impartire lezioni o conferenze su argomenti di speciale interesse ematologico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 ottobre 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1971 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 167. - VALENTINI

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