Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1179/1984

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.

Pubblicato: 22/04/1985 In vigore dal: 30/10/1984 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. 1179

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1179/1984 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. 1179 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Articolo unico Art. 222 - il testo a partire da: "Al secondo anno vengono inoltre aggiunti i seguenti insegnamenti: ..." fino al termine è soppresso e sostituito come segue: "Al secondo anno vengono inoltre aggiunti i seguenti insegnamenti: per il corso di laurea in ingegneria civile edile: 10) disegno II (civile); per il corso di laurea in ingegneria civile idraulica: 10) topografia (insegnamento del triennio obbligatorio sul piano nazionale); per il corso di laurea in ingegneria civile trasporti: 10) probabilità e statistica (insegnamento del triennio obbligatorio sul piano della facolta); per i corsi di laurea in ingegneria aeronautica e navale e meccanica: 10) chimica applicata (insegnamento del triennio obbligatorio sul piano nazionale); per il corso di laurea in ingegneria meccanica: 10) programmazione dei calcolatori elettronici (insegnamento del triennio obbligatorio della facolta); per il corso di laurea in ingegneria chimica: 10) chimica II (insegnamento del triennio sul piano della facolta); per il corso di laurea in ingegneria navale e meccanica: 11) tecnologie generali dei materiali (insegnamento del triennio obbligatorio sul piano della facolta); per il corso di laurea in ingegneria ((elettrotecnica)) : 10) programmazione dei calcolatori elettronici (insegnamento del triennio obbligatorio sul piano della facolta)". Art. 224 - nell'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale del corso di laurea in ingegneria civile sezione idraulica è soppresso l'insegnamento di "topografia". Nell'art. 226, concernente gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in ingegneria meccanica, all'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale è aggiunto l'insegnamento di "chimica applicata"; nell'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà sono soppressi gli insegnamenti di: chimica industriale; programmazione dei calcolatori elettronici; metallurgia e metallografia, ((Misure e norme di collaudo)) ; e sono inseriti i seguenti insegnamenti: complementi di matematica; meccanica delle vibrazioni. Inoltre il numero degli insegnamenti a scelta tratti dall'elenco di cui all'art. 232, raggruppati a costituire gli indirizzi di specializzazione, è modificato da "cinque" a "sei". Art. 227 - nell'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà del corso di laurea in ingegneria ((elettrotecnica)) è soppresso l'insegnamento di "programmazione dei calcolatori elettronici". Nell'art. 228, concernente il corso di laurea in ingegneria chimica, all'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale è aggiunto l'insegnamento di "chimica fisica"; nell'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà sono soppressi gli insegnamenti di: chimica II; misure e controllo; ed è inserito l'insegnamento di "dinamica e controllo dei processi chimici". Art. 229 - nell'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà del corso di laurea in ingegneria navale e meccanica l'insegnamento di "macchine marine" cambia la denominazione in quella di "impianti di propulsione navale". Art. 230 - all'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà del corso di laurea in ingegneria aeronautica è aggiunto l'insegnamento di "programmazione dei calcolatori elettronici". Inoltre il numero degli insegnamenti a scelta tratti dall'elenco di cui all'art. 232, raggruppati a costituire gli indirizzi di specializzazione, è modificato da "sei" a "cinque". Art. 231 - all'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà del corso di laurea in ingegneria elettronica è aggiunto l'insegnamento di "calcolatori elettronici". Inoltre il numero degli insegnamenti a scelta tratti dall'elenco di cui all'art. 232, raggruppati a costituire gli indirizzi di specializzazione, è modificato da "sei" a "cinque". Art. 232 - nell'elenco degli insegnamenti a scelta dello studente sono soppressi i seguenti insegnamenti: analisi e simulazione dei processi; apparecchiature elettriche ausiliarie; applicazioni di elettronica; calcolatori elettronici; chimica analitica e strumentazione; complementi di controllo; dinamica del volo spaziale; elementi costruttivi di missili; elettronica delle forme d'onde; estimo navale; fisica III; impianti per la produzione di energia; Impianti termotecnici; meccanica dei mezzi plurifasici; organizzazione dei servizi aerei; progetto di macchine marine; regolazione e controlli industriali; sistemi oleodinamici e pneumatici; stabilità dell'equilibrio e calcolo delle strutture in tecnica del freddo; tecniche di controllo dei processi aleatori; teoria e tecnica delle vibrazioni. Sono aggiunti i seguenti insegnamenti: affidabilità e sicurezza nell'industria chimica; analisi dei sistemi elettrici di potenza; analisi strumentale e prove su materiali; complementi di controlli; complementi di meccanica applicata alle macchine; controllo dei sistemi stocastici; elaborazione dei dati biomedici; energetica; impianti di condizionamento; microelettronica; tecnica del controllo ambientale; teoria delle onde e comportamento della nave in mare ondoso; impianti navali; metallurgia e metallografia; misure e norme di collaudo. Inoltre nel medesimo elenco è modificata la denominazione dei seguenti insegnamenti come segue: Da A Cinetica chimica Ingegneria delle reazioni chimiche Cinetica diffusionale Principi di ingegneria biochimica Fenomeni di trasporto in fluidi Principi di ingegneria chimica II Da A Misure elettriche II (collaudi) Misure sulle macchine e gli impianti elettrici Sicurezza delle navi nucleari Sicurezza della nave Tribologia Tribologia e lubrificazione Conversione statica dell'energia Conversione statica della energia elettrica L'insegnamento di "teoria e tecnica delle vibrazioni" cambia la denominazione in quella di "meccanica delle vibrazioni" ed è eliminato dall'art. 232 e trasferito nell'art. 226. Gli articoli 233, 234 e 235, sono soppressi e sostituiti come appresso: Art. 233. - Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami delle materie contenute nell'ultimo piano di studi approvato, qualora non segua il piano di studio previsto dall'ordinamento didattico vigente - tabella XXIX. Art. 234. - Gli esami di profitto consistono di norma in una prova orale sulle materie e in una discussione sui risultati delle esercitazioni e sui progetti. L'esame di laurea consiste nella discussione di elaborati all'uopo preparati dai candidati. Le modalità di svolgimento degli elaborati e dell'esame di laurea sono stabilite dal consiglio di facoltà con apposito regolamento, nel rispetto di quanto stabilito dal R.S. n. 1269 del 4 giugno 1938. Art. 235. - Per i laureati che intendono conseguire presso la facoltà di ingegneria una seconda laurea il consiglio di facoltà dà luogo alla convalida di esami sostenuti e fissa l'anno di iscrizione. Tale procedura vale anche per gli studenti che intendono trasferirsi da altra facoltà o passare da uno ad altro corso di laurea della facoltà di ingegneria. Fermo resta che per i laureati la durata complessiva degli studi, tenuto conto degli anni già seguiti nel corso di laurea di provenienza, non può essere inferiore a sei anni. Nell'art. 240, concernente gli istituti della facoltà di ingegneria, il secondo comma è soppresso e sostituito come segue: "Per il funzionamento e l'organizzazione dei suddetti istituti polidisciplinari, si fa rinvio a quanto stabilito in materia dall' art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1982, n. 382 ". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1984 PERTINI FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1985 Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 145

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