Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 1181/1968
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. 1181
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1181/1968
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. 1181
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: La tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , è modificata nel senso che la facoltà di medicina veterinaria rilascia anche la laurea in scienze della produzione animale di cui alla tabella XXXI-ter. Pertanto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso. Art. 1 Art. 133, relativo alla facoltà di medicina veterinaria, è abrogato e sostituito dal seguente: "La facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria e la laurea in scienze della produzione animale". Dopo l'art. 138 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto un nuovo articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in "Scienze della produzione animale". Laurea in scienze della produzione animale Art. 139. - Durata del corso degli studi: quattro anni, divisi in due bienni. Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici agrari e per geometri. Insegnamenti fondamentali: 1° biennio: 1) agronomia generale e coltivazioni erbacee; 2) anatomia degli animali domestici; 3) botanica generale; 4) chimica; 5) principi di economia politica e di statistica; 6) estimo rurale e contabilità; 7) fisiologia degli animali domestici; 8) biochimica; 9) patologia generale comparata; 10) zoologia generale; 11) alimentazione animale; 12) genetica animale e zootecnica generale. 2° biennio: 1) avicoltura; 2) coltivazione e di conservazione dei foraggi; 3) igiene veterinaria; 4) industrie alimentari dei prodotti di origine animale; 5) topografia e costruzioni rurali con applicazioni di disegno; 6) microbiologia agraria e tecnica; 7) economia e politica agraria; 8) zooeconomia; 9) zootecnica speciale (biennale); 10) zoognostica. Insegnamenti complementari: 1) chimica agraria; 2) edilizia zootecnica (semestrale); 3) entomologia agraria (semestrale); 4) fisica; 5) fisioclimatologia (semestrale); 6) immunogenetica (semestrale); 7) meccanica agraria con applicazioni di disegno; 8) microbiologia dei prodotti zootecnici (semestrale); 9) meccanizzazione degli impianti zootecnici 10) organizzazione del lavoro (semestrale); 11) fisiopatologia della riproduzione; 12) parassitologia; 13) patologia vegetale (semestrale); 14) tecnica mangimistica; 15) legislazione zootecnica e contrattazione degli animali domestici (semestrale); 16) idrobiologia. Piscicoltura (semestrale); 17) matematica; 18) approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale; 19) igiene zootecnica; 20) patologia aviare (semestrale). Per ottenere l'iscrizione al 2° biennio di applicazione, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio. L'esame di anatomia degli animali domestici e di biochimica debbono precedere quello di fisiologia degli animali domestici. L'esame di fisiologia degli animali domestici deve precedere quelli di zoognostica, zootecnica speciale, zootecnica generale, zoocolture e alimentazione animale. L'esame di chimica deve precedere quello di biochimica. L'esame di genetica animale e zootecnica generale deve precedere quello di zootecnica speciale. Per essere ammesso all'esame di laurea in scienze della produzione animale lo studente deve aver seguito tutti i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed almeno in sei complementari a corso annuale. A tale effetto due corsi complementari semestrali sono computati come corso annuale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 giugno 1968 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti addì 21 novembre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 130. - GRECO
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