Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1187/1970

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale "Centro traumatologico ospedaliero", con sede in Firenze.

Pubblicato: 23/01/1971 In vigore dal: 14/09/1970 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1970, n. 1187

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1187/1970 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1970, n. 1187 ## Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale "Centro traumatologico ospedaliero", con sede in Firenze. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 , recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Considerato che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestisce il Centro traumatologico ortopedico di Firenze; Visto il decreto del medico provinciale di Firenze, in data 21 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato "Centro traumatologico ortopedico" di Firenze, è stato classificato ospedale specializzato regionale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132; Visti i verbali in data 18 dicembre 1969, 12 marzo 1970 e 23 marzo 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 ; Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale denominato "Centro traumatologico ortopedico", con sede in Firenze, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero. Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da: A) Immobili: complesso immobiliare, comprensivo dell'ospedale e sue pertinenze specificatamente indicato nei verbali, ed allegate mappe catastali e piante planimetriche, della commissione per l'individuazione e lo inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero. B) Mobili: beni mobili, attrezzature, arredi, specificatamente indicati negli elenchi allegati ai verbali della commissione sopradetta. Il medico provinciale di Firenze, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 settembre 1970 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 40. - CARUSO

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