Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1188/1959

Approvazione della variante quinta al piano particolareggiato n. 46 di esecuzione della zona compresa tra via Trionfale, nuova strada di piano regolatore, ferrovia Roma-Viterbo e via Andrea Doria, approvato con regio decreto 14 agosto 1936, nonche' del piano particolareggiato della zona stralciata dal piano 46-quater, approvato con decreto Presidenziale 11 maggio 1951.

Pubblicato: 19/01/1960 In vigore dal: 08/10/1959 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1959, n. 1188

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1188/1959 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1959, n. 1188 ## Approvazione della variante quinta al piano particolareggiato n. 46 di esecuzione della zona compresa tra via Trionfale, nuova strada di piano regolatore, ferrovia Roma-Viterbo e via Andrea Doria, approvato con regio decreto 14 agosto 1936, nonche' del piano particolareggiato della zona stralciata dal piano 46-quater, approvato con decreto Presidenziale 11 maggio 1951. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355 , che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione; Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210 , contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465 , convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074 , nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223 , convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 , e la legge 29 maggio 1939, n. 913 ; Vista la domanda in data 15 giugno 1959, con la quale il Sindaco di Roma in base a delibera consiliare n. 827 del 27 giugno, 1, 2, 4, 8, 10, 11, 15, 16, 17 e 18 luglio, 23, 24 settembre 1958, approvata dal Ministero dell'interno in data 4 febbraio 1959 ha chiesto l'approvazione della variante ai piani particolareggiati n. 46, approvato con regio decreto 14 agosto 1936 e decreto Presidenziale 11 maggio 1951, n. 79 , approvato con regio decreto 22 febbraio 1940 e decreto Presidenziale 3 agosto 1949, e piano particolareggiato della zona stralciata dal piano particolareggiato n. 46-quater; Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti sono state presentate nei termini due opposizioni a firma: 1) Società immobiliare Tornielli e C. e 2) Teresa Figini ved. Trifogli; Considerato che il piano proposto si compone essenzialmente di due parti, una afferente alla variante al piano particolareggiato n. 79 che interessa le pendici del monte Mario sul versante del piazzale Clodio, e l'altra relativa alla variante al piano particolareggiato n. 46 che riguarda il crinale dello stesso monte nel tratto compreso tra la Chiesa del Rosario ed il termine attuale della via Fedro, nonchè il piano particolareggiato della zona stralciata dal piano particolareggiato n. 46-quater; Che circa la sistemazione delle pendici di monte Mario sul versante del piazzale Clodio il nuovo progetto contempla il mantenimento della destinazione a parco pubblico dell'intera piega valliva sottostante la Chiesa del Rosario salvo a prevedere una diversa sistemazione delle rampe di accesso alla sommità il cui tracciato viene modificato in ordine ad una duplice opportunità; la prima che è quella di evitare alla composizione di insieme una simmetria che non trova esatta rispondenza nel terreno e che imporrebbe, perchè fosse rispettata, notevoli movimenti di terra pregiudizievoli sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista economico, la seconda, che è costituita invece dalla necessità di allacciare più direttamente il piazzale Clodio con la sommità della via Trionfale a mezzo di due rampe unidirezionali che si adeguino più agevolmente all'andamento naturale del terreno; Che, sempre per quanto concerne la variante al piano particolareggiato n. 79, il piano studiato risponde salvo quanto si dirà appresso a tali ammissibili criteri e le relative previsioni sono integrate altresì da talune rettifiche alla forma ed organizzazione del nuovo piazzale di figura trapezia, interposte tra il piazzale Clodio e le pendici vere e proprie di monte Mario; Considerato che il complesso della sistemazione riveste particolare importanza in quanto rappresenta non solo un elemento fondamentale dell'aspetto dell'intera pendice collinare alle falde dell'Osservatorio astronomico e ben visibile da tutti i principali punti panoramici della città ma costituisce anche la preminente inquadratura al fondale del viale Mazzini che avrà come quinte i nuovi Uffici giudiziari della Capitale; Che, peraltro, allo scopo di far corrispondere pienamente le sistemazioni progettate alle molteplici e delicate esigenze di cui sopra è necessario che: la variante al piano particolareggiato n. 79 venga modificata in conformità ai suggerimenti espressi dalla Commissione per il piano regolatore di Roma nel voto n. 707 emesso nell'adunanza del 25-26 giugno e 23 luglio 1959; Che, pertanto, le previsioni del piano di che trattasi relative alla variante al piano particolareggiato n. 79 vanno stralciate dal piano stesso perchè il Comune si attenga ai suggerimenti di cui al voto di cui sopra che si ritengono ammissibili; Che le opposizioni a firma: 1) Società immobiliare Tornielli e C. e 2) Teresa Figini ved. Trifogli non danno luogo a provvedere in quanto si riferiscono a quella parte delle previsioni del piano che come sopra detto vanno stralciate dall'approvazione; Considerato, per quanto riguarda la variante al piano particolareggiato n. 46, che il piano in esame prevede la costruzione sulla sommità del monte Mario di un fabbricato secondo la volumetria speciale di cui all'allegato A del piano medesimo; Che il criterio seguito dal Comune di concentrare la fabbricabilità in un unico tratto, conglobandone le masse entro volumi predeterminati, può ritenersi ammissibile in quanto si viene così ad evitare la dispersione e la disseminazione di costruzioni minute e sparse che pregiudicherebbero il carattere naturale della collina; Che si deve tuttavia rilevare che il volume fabbricativo risultante dalla proposta sistemazione così come risulta dal citato allegato A del piano, per quanto disposto in modo da adattarsi più che possibile al profilo di monte Mario, è nell'insieme piuttosto massiccio e notevolmente visibile; soprattutto in contrapposto all'andamento mosso e vario del crinale e delle pendici del monte; Considerato che il criterio adottato dal Comune può perciò ritenersi applicabile a condizione che la distribuzione volumetrica delle masse edilizie meglio si adegui al profilo del terreno, così da riprenderne i naturali lineamenti ed inserirvi senza produrre note contrastanti con l'aspetto del paesaggio di quel fianco collinare che si affaccia sulla vallata del Tevere; Che a tal fine si rende indispensabile fare le seguenti prescrizioni: a) ferma restando, anche se eventualmente ribaltata sull'asse trasversale est-ovest, la forma planimetrica della massa edilizia contemplata dal citato allegato A, l'altezza massima della costruzione deve essere ridotta alla quota di m. 137 sul livello del mare, salvo i volumi tecnici ed i servizi del roof-garden che dovranno concentrarsi in ritiro e non impegnare complessivamente più di 1/5 della superficie del terrazzo di copertura e per un'altezza esterna massima di m. 3,50 così da non superare la quota di m. 140,50 sul livello del mare; b) la lunghezza dell'edificio, misurata sulla congiungente i punti mediani delle due testate dovrà corrispondere al tipo planimetrico in iscala 1: 1000 costituente l'allegato A e comunque non dovrà superare i m. 154; il distacco dell'edificio dalla Chiesa, della Madonna del Rosario, misurato dallo spigolo del fronte principale della Chiesa al punto mediano della testata nord dell'edificio stesso dovrà essere non minore di m. 140; c) alle testate nord-sud di questa massa fabbricativa debbono essere creati opportuni rialzi nel terreno in modo che questo raggiunga almeno la quota di m. 118 sul livello del mare a settentrione e di m. 120 a mezzogiorno; d) è fatto obbligo dell'impianto di essenze ad alto fusto a foglia perenne - soprattutto pini - da porsi in prevalenza a dimora prima della costruzione dell'edificio ed aventi a tale momento già un'altezza di circa m. 15 ciascuno; dette piante dovranno essere dislocate, con forte concentramento di verde, sulle testate nord e sud dell'edificio e disposte con intendimenti paesaggistici mentre analoghe alberature di alto fusto dovranno essere opportunamente collocate anche nella zona antistante l'edificio verso la città, in modo da comporsi con la massa delle altre alberature; e) lo studio dell'edificio che dovrà rispondere alle precedenti prescrizioni specifiche, sarà curato in modo che l'edificio stesso assuma un aspetto misurato, con lineamenti sobri, senza elementi decorativi troppo appariscenti, con una sommessa e discreta modulazione degli elementi architettonici e con un trattamento delle superfici improntato a colori e riflessi tenui ed armonizzato all'ambiente naturale in cui l'edificio deve inserirsi; f) ferma restando la cubatura complessiva fuori terra dell'edificio sopra la quota 110, quale risulta dalle misure sopra definite, saranno ammissibili, in sede di presentazione del progetto architettonico, da approvarsi con la procedura indicata nel voto n. 707 della Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma, soltanto modificazioni di forma, non sostanziali, semprechè non comportino il superamento della quota massima di copertura, nè la riduzione del distacco dalla Chiesa della Madonna del Rosario; Considerato, per quanto riguarda il piano particolareggiato della zona stralciata dal piano particolareggiato n. 46-quater, che non si hanno osservazioni da fare in quanto la sistemazione prevista per la zona interessata dal piano stesso rispetta sostanzialmente le prescrizioni contenute nel decreto Presidenziale 11 maggio 1951, con il quale è stata approvata la variante n. 46-quater; Visto il voto n. 707 emesso nelle adunanze del 25-26 giugno e 23 luglio 1959 dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma; Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Stralciata la variante ter al piano particolareggiato n. 79 e con non luogo a provvedere circa le opposizioni Società immobiliare Tornielli e C. (1), e Teresa Figini ved. Trifogli (2) è approvata, con le prescrizioni di cui alle premesse, la variante quinta al piano particolareggiato n. 46 di esecuzione della zona compresa tra via Trionfale, nuova strada di piano regolatore, ferrovia Roma-Viterbo e via Andrea Doria, approvato con regio decreto 14 agosto 1936, nonchè il piano particolareggiato della zona stralciata dal piano n. 46-quater approvato con decreto Presidenziale 11 maggio 1951, assegnandosi per l'esecuzione e per le espropriazioni il termine di anni cinque dalla data del presente decreto. Detta variante sarà vistata dal Ministro proponente in una planimetria in iscala 1: 5000, in una planimetria in iscala 1: 2000, in una planimetria in iscala 1: 1000, in una planimetria in iscala 1: 1000 costituente l'allegato A, in una relazione tecnica e in un elenco delle proprietà vincolate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 ottobre 1959 GRONCHI SEGNI - TOGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1960 Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 37. - VILLA

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