Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1192/1965
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. 1192
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1192/1965
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. 1192
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, 6 ulteriormente modificato come appresso: Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di: 20) Dottrina generale del processo; 21) Papirologia giuridica; 22) Esegesi delle fonti del diritto italiano; 23) Storia del diritto canonico. Art. 1 Art. 11. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di: 11) Diritto parlamentare; 12) Diritto pubblico regionale; 13) Diritto pubblico dell'economia; 14) Criminologia. Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche, sono aggiunti quelli di: 13) Farmacologia; 14) Radiobiologia. Gli articoli 74 e 75, relativi alla scuola di specializzazione in Clinica oculistica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in Clinica oculistica Art. 73. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia è Annessa la scuola di specializzazione in Clinica oculistica. Art. 74. - La scuola ha la durata di quattro anni. Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni del corso è di venticinque. Art. 75. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono i seguenti: 1° Anno: 1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare; 2) Nozioni di embriologia e genetica oculare; 3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari; 4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della rifrazione; 5) Microbiologia ed igiene oculare. 2° Anno: 1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia); 2) Farmacologia oculare e terapia fisica; 3) Anatomia patologica oculare; 4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera). 3° Anno: 1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita glaucoma); 2) Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare; Ortottica e pleottica; 3) Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio; 4) Tecnica operatoria, la parte. 4° Anno: 1) Neuro-oftalmologia; 2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali; 3) Malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare; 4) Tecnica operatoria, 2ª parte; 5) Tesi di specializzazione. Art. 76. - Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno. Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare una dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato. Dopo l'art. 93, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia. Scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore Art. 94. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena è annessa la scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore, cui potranno essere ammessi non più di dieci allievi per ogni anno di corso. Art. 95. - La scuola è distinta in due diversi corsi: 1) Corso di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore, della durata di tre anni; 2) Corso di specializzazione in Cinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione e ginnastica medica in ortopedia, della durata di due anni, riducibili ad un anno per coloro che siano in possesso del diploma del 10 corso. Art. 96. - Corso di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore. MATERIE D'INSEGNAMENTO 1° Anno: Clinica chirurgica generale; Neuropatologia dell'apparato motore; Anatomia radiologica e radiodiagnostica dello scheletro; Patologia speciale delle deformità congenite ed acquisite dell'apparato motore (1° corso); Clinica ortopedica e traumatologica (1° corso); Tecnica degli apparecchi gessati (1° corso). 2° Anno: Patologia speciale delle deformità congenite ed acquisite dell'apparato motore (2° corso); Clinica ortopedica e traumatologica (2° corso); Tecnica degli apparecchi gessati (2° corso); Fisioterapia e studio della protesi (1° corso). 3° Anno: Clinica ortopedica e traumatologica (3° corso); Tecnica degli apparecchi gessati (3° corso); Fisioterapia e studio delle protesi (2° corso). Al termine del corso viene rilasciato il diploma di specializzazione in Ortopedia e traumatologia. Art. 97. - Corso di specializzazione in Cinesiterapia, Fisioterapia, riabilitazione e ginnastica in ortopedia. MATERIE D'INSEGNAMENTO 1° Anno: Rapporti tra lesioni ortopediche, traumatologiche e rieducazione funzionale (1° corso); Anatomia funzionale dell'apparato motore; Cure con radiazioni (1° corso); Cure elettriche (1° corso); Balneoterapia, idroterapia e lutoterapia; Climatoterapia; Massoterapia (1° corso); Terapia del movimento e meccanoterapia (1° corso); Rieducazione motoria e riabilitazione (1° corso). 2° Anno: Rapporti tra lesioni ortopediche, traumatologiche, e rieducazione funzionale (2° corso); Cure elettriche (2° corso); Massoterapia (2° corso); Terapia del movimento e meccanoterapia, (2° corso); Ginnastica medica; Rieducazione motoria e riabilitazione (2° corso). Al termine del corso viene rilasciato il diploma di specializzazione in Fisioterapia, Cinesiterapia e riabilitazione dell'apparato motore. Art. 98. - Gli esami nelle materie con svolgimento pluriennale saranno sostenuti alla fine dell'ultimo anno di corso. Per quanto altro si riferisce alla scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore, si fa riferimento alle norme generali che regolano altre scuole di specializzazione medico-chirurgiche esistenti presso la Facoltà di medicina e chirurgia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 settembre 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1965 Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 130. - VILLA
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