Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1195/1968

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena.

Pubblicato: 03/12/1968 In vigore dal: 14/10/1968 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1968, n. 1195

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1195/1968 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1968, n. 1195 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 110 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione presso la facoltà di medicina e chirurgia della scuola di specializzazione in radiologia. Scuola di specializzazione in radiologia Art. 1 Art. 111. - Alla facoltà di medicina e chirurgia della Università di Siena è annessa la scuola di specializzazione in radiologia, con sede presso l'istituto di radiologia, il cui titolare è direttore della scuola. Art. 112. - La scuola conferisce due diplomi: a) diploma di specialista in radiologia che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare (diagnostica e terapeutica) che viene conseguito dopo quattro anni di corso. b) diploma di specialista in radiologia diagnostica che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica, e che viene conseguito dopo tre anni di corso. Art. 113. - Alla scuola possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia nel numero massimo di dieci allievi per anno (totale n. 30). Art. 114. - Le materie di insegnamento per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia sono le seguenti: 1° Anno: 1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni. 2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia. 3) Anatomia radiologica normale. 4) Fisiologia radiologica. 5) Tecnica radiologica generale. 6) Semeiotica radiologica generale. 7) Fondamenti di radiobiologia. 8) Nozioni di statistica e matematica. 2° Anno: 1) Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi. 2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale. 3) Fondamenti di radioterapia. 4) Danni da radiazioni e mezzi di protezione. 5) Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica. 6) Dimostrazioni cliniche di radioterapia. 3° Anno: 1) Diagnostica radiologica differenziale. 2) Dimostrazioni di casistica di roentgendiagnostica con confronto del quadro anatomopatologico. 3) Dimostrazioni di casistica di roentgenterapia con particolare riferimento all'anatomia patologica. 4) Radioterapia tradizionale. Curieterapia. 5) Radioterapia con alte energie. 6) Elementi di medicina nucleare. 7) Istrumentario, tecnica e metodica di applicazione. 8) Dosimetria. 4° Anno: 1) Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica. 2) Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna. 3) Radiodiagnostica e radioterapia clinica (casistica). 4) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia. Art. 115. - Le materie di insegnamento per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica sono le seguenti: 1° Anno: 1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni. 2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia. 3) Anatomia radiologica normale. 4) Fisiologia radiologica. 5) Tecnica radiologica generale. 6) Semeiotica radiologica generale. 7) Fondamenti di radiobiologia. 8) Nozioni di statistica e matematica. 2° Anno: 1) Metodica di esplorazione dei vari organi ed apparati. 2. Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale. 3) Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni o mezzi di protezione. 4) Moderne tecniche di esplorazione radiologica. 3° Anno: 1) Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati, diagnostica differenziale, rapporti con l'anatomia patologica. 2) Radiodiagnostica clinica. 3) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia. Art. 116. - Gli allievi dovranno prestare servizio di internato nell'istituto di radiologia; hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni. Al termine di ogni anno dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte per ottenere l'iscrizione all'anno successivo. Il programma di insegnamento potrà essere integrate da conferenze, esercitazioni e seminari. Alla fine degli esami di corso gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 ottobre 1968 SARAGAT SCAGLIA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 140 - GRECO

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