Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1196/1977

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze.

Pubblicato: 06/06/1978 In vigore dal: 31/10/1977 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1196

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1196/1977 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1196 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 273 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in puericultura. Dopo l'art. 319, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in puericultura. Scuola di specializzazione in puericultura Art. 320. - La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in puericultura è di tre anni. Possono ottenere l'iscrizione alla scuola, previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia. Art. 321. - Il numero dei posti disponibili per gli allievi è di quattro per ciascun anno di corso. Le lezioni saranno integrate da esercitazioni e dimostrazioni pratiche. Non sono concesse abbreviazioni di corso. Art. 322. - Al termine dei primi due anni di corso gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie in oggetto di insegnamento dell'anno. Al termine del terzo anno gli allievi sosterranno un esame teorico generale ed un esame pratico per essere ammessi all'esame di diploma. Per il conseguimento del diploma di specializzazione gli allievi dovranno sostenere davanti ad una apposita commissione, la discussione di una tesi scritta su un argomento di puericultura. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 323. - Le materie di insegnamento sono così suddivise nei tre anni di corso: 1° Anno: peculiarità anatomo-fisiologiche dell'età evolutiva; elementi di genetica medica ed eugenetica; elementi di puericultura perinatale; alimentazione e dietetica nell'età infantile; elementi di semeiotica infantile. 2° Anno: psicologia ed igiene mentale nell'età evolutiva; igiene ed assistenza nell'età evolutiva; profilassi delle malattie infettive dell'infanzia; elementi di medicina scolastica; legislazione ed assistenza sociale all'infanzia. 3° Anno: tirocinio pratico presso l'istituto di clinica pediatrica dove la scuola ha sede od altre istituzioni, od enti che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche tali da assicurare lo svolgimento di un efficace tirocinio sotto l'aspetto eminentemente pratico. Art. 324. - Gli iscritti hanno l'obbligo di internato con le modalità e l'orario che saranno stabiliti dal consiglio direttivo della scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1978 Registro n. 52 Istruzione, foglio n. 205

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