Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1198/1962
Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno ed affini della provincia di Genova e dalle imprese esercenti la stessa attivita' nel porto di Genova.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1198
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1198/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1198
## Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti
dalle imprese del legno ed affini della provincia di Genova e dalle
imprese esercenti la stessa attivita' nel porto di Genova.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per le industrie dei prodotti del legno e del sughero; Visti, per la provincia di Genova: - l'accordo collettivo integrativo 12 luglio 1950, per gli operai addetti all'industria del legno ed affini, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali, Sezione Industriali del Legno, e il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Legno Artistiche e Varie, l'Unione Provinciale della C.I.S.L. - al quale ha aderito, in data 11 gennaio 1961, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; - l'accordo collettivo integrativo 19 maggio 1954, e relativo protocollo aggiuntivo, per gli operai addetti all'industria del legno ed affini, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali, Sezione Industriali del Legno, e il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Legno Boschivi Artistiche Varie, l'Unione Provinciale della C.I.S.L. -, la Camineria Sindacale Provinciale - U.I.L.-Legno -; al quale ha aderito, in data 11 gennaio 1961, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Visti, per il porto di Genova: - il contratto collettivo 20 dicembre 1956, per gli operai addetti all'industria del legno ed affini, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali, Sezione Industriali del Legno ed Affini, e la Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e delle Industrie Varie - Segreteria Provinciale - il Sindacato Unitario Lavoratori Legno Artistiche e Varie - Segreteria Provinciale - l'Unione italiana Lavoratori del Legno Artistiche e Varie - Segreteria Provinciale -; al quale ha aderito, in data 11 gennaio 1961, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. -; - gli accordi collettivi 26 luglio 1947 e 23 febbraio 1946, per gli addetti alle aziende lavoranti nell'ambito del porto di Genova, allegati al predetto contratto 20 dicembre 1956; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 29 della provincia di Genova, in data 10 marzo 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Genova, gli accordi collettivi integrativi 12 luglio 1950 e 19 maggio 1954, relativi agli operai addetti alla industria del legno ed affini, e per il porto di Genova, il contratto collettivo 20 dicembre 1956, e relativi accordi allegati 26 luglio 1947 e 23 febbraio 1946, per gli operai addetti alla industria del legno ed affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi e del contratto anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno ed affini della provincia di Genova e dalle imprese esercenti la stessa attività nel porto da Genova. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 17. - VILLA
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