Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1202/1961

Modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Pubblicato: 30/11/1961 In vigore dal: 13/09/1961 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. 1202

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1202/1961 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. 1202 ## Modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta. Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 80. - Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, conferisce dopo un corso di studi della durata di quattro anni, le seguenti lauree: in matematica; in fisica; in scienze naturali; in scienze biologiche; in scienze geologiche; e dopo un corso di studi della durata di cinque anni, la laurea in chimica. L'Art. 82, relativo al corso di laurea in Scienze matematiche è abrogato e sostituito dal seguente: Il corso di studi in matematica si distingue in tre indirizzi: generale, didattico e applicati. Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio: 1° Anno: 1) Analisi matematica; 2) Geometria I; 3) Algebra; 4) Fisica generale I; 2° Anno: 1) Analisi matematica II; 2) Geometria II; 3) Meccanica razionale; 4) Fisica generale II. Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi è un esame finale. Gli insegnamenti fondamentali sopra elencati sono accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante. I corsi di "Analisi matematica" di "Geometria" di "Fisica generale" non debbono essere considerati come dei comuni corsi biennali; essi constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda, e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo. Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di "Analisi matematica I", "Geometria I", "Algebra". Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il terzo anno: 1) Istituzioni di analisi superiore; 2) Istituzioni di geometria superiore; 3) Istituzioni di fisica matematica; Questi corsi saranno accompagnati da esercitazioni che ne formano parte integrante. Nel secondo biennio, oltre agli esami di cui al precedente comma, dovranno essere impartite altre quattro discipline di cui una dovrà essere seguita nel terzo fanno le altre nel quarto, una di esse almeno, dovrà essere ad indirizzo fisico. Le discipline di indirizzo fisico sono contrassegnate con asterisco nell'elenco delle materie complementari. Dei predetti quattro insegnamenti sono fondamentali: per l'indirizzo generale: Analisi superiore e Geometria superiore; per l'indirizzo didattico: Matematiche complementari e Matematiche elementari da un punto di vista superiore; per l'indirizzo applicativo: Meccanica superiore e Calcoli numerici e grafici. Gli insegnamenti complementari dei tre indirizzi a scelta dello studente, escludendo dall'elenco i fondamentali dell'indirizzo prescelto, sono compresi nel seguente elenco: Algebra, superiore; Analisi funzionale; Analisi superiore; Astronomia; * Astrofisica; Calcoli numerici e grafici; Calcolo delle probabilità; Chimica generale ed inorganica con elementi di organica; Cibernetica e teoria dell'informazione; * Complementi di fisica generale; Economia matematica; Epistemologia e metodologia; * Fisica matematica; * Fisica nucleare; Fisica superiore; * Fisica teorica; Geodesia; Geometria algebrica; Geometria differenziale; Geometria superiore; * Istituzioni di fisica teorica; Logica matematica; Matematica finanziaria e attuariale; Matematiche complementari; Matematiche elementari da un punto di vista superiore; Matematiche superiori; * Meccanica quantistica; * Meccanica statistica; Meccanica superiore; * Onde elettromagnetiche; Pedagogia; Relatività; Statistica, matematica; Storia, delle matematiche; Struttura della materia; Teoria delle funzioni; Teoria dei numeri; Teoria e applicazione delle macchine calcolatrici; Topologia. Per ciascuno degli insegnamenti, sia fondamentali che complementari del secondo biennio, vi è un esame finale. L'esame di laurea comprenderà in ogni caso un colloquio di cultura generale e un lavoro scritto, il quale per la laurea con indirizzo generale dovrà essere una ricerca originale. L'esame di laurea comprenderà inoltre la discussione di due tesine orali. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica. L'art. 54 relativo al corso di laurea in matematica e fisica è abrogato. Art. 90. - È abrogato il secondo comma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 settembre 1961 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1961 Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 48. - VILLA

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