Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 1203/1954
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1954, n. 1203
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1203/1954
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1954, n. 1203
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107 , e modificato con regi decreti 7 ottobre 1940, n. 1471 ; 17 ottobre 1941, n. 1205; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 309; con decreti del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 936 ; 30 ottobre 1950, n. 1128 ; 11 aprile 1951, numero 472 ; 27 ottobre 1951, n. 1675 ; 14 marzo 1952, numero 768 ; 11 marzo 1953, n. 457 ; 6 ottobre 1953, numero 1110 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 65. - Il primo comma dell'art. 65 è sostituito dal seguente: Alla Facoltà di medicina e chirurgia sono annesse le scuole di perfezionamento in: "endocrinologia e malattie del ricambio", "pediatria", "ostetricia e ginecologia", "oculistica", "chirurgia", "medicina interna", "igiene". Dopo l'art. 78, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione delle nuove scuole di perfezionamento in "chirurgia", "medicina interna" ed "igiene". Scuola di perfezionamento in chirurgia Art. 79. - La scuola ha la durata di cinque anni: il numero degli studenti che possono essere iscritti è limitato a cinque per ogni anno di corso. Le materie di insegnamento sono: 1° anno: Clinica chirurgica. Patologia chirurgica. Anatomia chirurgica. Fisiologia e biochimica applicata alla chirurgia. Anatomia patologica chirurgica. Microbiologia. Traumatologia e tecnica degli apparecchi. 2° anno: Clinica chirurgica. Patologia chirurgica. Oncologia. Medicina opertoria. Semeiotica chirurgica. Anestesiologia e trattamento pre e post-operatorio. Tecnica di laboratorio. Radiologia chirurgica. Ortopedia. 3° anno: Clinica chirurgica. Patologia chirurgica. Semeiotica chirurgica. Radiologia chirurgica. Chirurgia d'urgenza. Otorinolaringologia. Chirurgia plastica. 4° anno Clinica chirurgica. Patologia chirurgica. Chirurgia delle vie urinarie. Chirurgia dell'apparato digerente. Chirurgia dell'apparato respiratorio. Ginecologia. Chirurgia infantile. Infortunistica. 5° anno: Clinica chirurgica. Patologia chirurgica. Chirurgia del sistema nervoso. Chirurgia cardiovascolare. Chirurgia sperimentale. Traumatologia di guerra. Per l'ammissione agli anni successivi di corso gli iscritti dovranno aver superato l'esame del gruppo di materie del precedente anno escluse la clinica chirurgica e la patologia chirurgica per le quali gli iscritti dovranno sostenere un colloquio alla fine del secondo anno ed un esame alla fine del quinto anno. Scuola di perfezionamento in medicina interna Art. 80. - La scuola ha la durata di cinque anni: il numero degli studenti che possono essere iscritti è limitato a quattro per ogni anno di corso. Le materie d'insegnamento sono: 1° anno: Chimica clinica. Microbiologia. Radiologia. Allergologia. Semeiotica fisica e funzionale. 2° anno: Malattie infettive. Parassitologia medica. Neuropatologia e sistema nervoso vegetativo. Anatomia patologica. 3° anno: Ematologia. Cardiologia e reumatologia. Malattia dell'apparato polmonare. Tisiologia. 4° anno: Malattie dell'apparato urinario. Malattie dell'apparato digerente e del fegato. Malattie del ricambio. Endocrinologia. 5° anno: Terapia generale e speciale. Idroclimatologia Fisioterapia. Dietetica. Per l'ammissione agli anni successivi di corsi gli iscritti dovranno aver superato l'esame del gruppo di materie del precedente anno. Scuola di perfezionamento in igiene Art. 81. - La scuola ha la durata di due anni: il numero degli studenti che possono essere iscritti è limitato a dieci per ogni anno di corso. Le materie d'insegnamento sono: 1° anno: Istituzione di matematica, statistica e demografia. Chimica applicata all'igiene. Geologia applicata all'igiene. Microscopia applicata all'igiene. Microbiologia e immunologia. Igiene generale e speciale. Clinica delle malattie infettive. Parassitologia. 2° anno: Igiene generale e speciale (2°). ingegneria sanitaria. Ispezione degli alimenti. Legislazione sanitaria. Anatomia ed istologia patologica. Fisiopatologia dello sviluppo e patologia dell'infanzia e della adolescenza. Per l'ammissione al secondo anno di corso gli iscritti dovranno aver superato l'esame del gruppo di materie del primo anno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 26 ottobre 1954 EINAUDI ERMINI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1954 Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 104. - CARLOMAGNO
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