Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1203/1970

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.

Pubblicato: 26/01/1971 In vigore dal: 30/10/1970 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. 1203

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1203/1970 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. 1203 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 362, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è modificato nel senso che il n. 12) è abrogato e sostituito dal seguente: n. 12) Scuola di medicina legale e delle assicurazioni che conferisce il diploma di "Specialista in medicina legale e delle assicurazioni". Nello stesso elenco è aggiunta la seguente scuola di specializzazione: Scuola di medicina nucleare che conferisce il diploma di "Specialista in medicina nucleare". Art. 363. - È modificato nel senso che gli ordinamenti delle scuole di specializzazione in "Medicina legale e delle assicurazioni", e in "Urologia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni (durata del corso: anni 3) 1° Anno: Medicina legale generale; Elementi di diritto pubblico e privato; Tecnica diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale; Traumatologia medico-legale; Semeiotica medico-legale. 2° Anno: Medicina legale penalistica; Deontologia medica; Neuropsichiatria medico-legale; Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria; Indagini di sopralluogo; Identificazione personale. 3° Anno: Medicina legale e canonistica; Tossicologia medico-legale; Tecniche di laboratorio medico-legale e di ematologia forense; Ostetricia e ginecologia forense; Elementi di legislazione del lavoro; Elementi di medicina del lavoro; Medicina delle assicurazioni; Medicina legale militare e pensionistica civile. Internato obbligatorio per almeno sei mesi continuativi ed a tempo pieno per ciascun anno. Esami di profitto sulle singole materie di insegnamento al termine di ogni anno. È obbligatorio il superamento degli esami di un anno per il passaggio all'anno successivo. Numero massimo complessivo degli specializzandi per l'intero corso: quindici. Scuola di specializzazione in urologia (durata del corso: anni 3) 1° Anno: Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato uro-genitale; Fisiologia dell'apparato urogenitale; Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile (biennale); Le nefropatie mediche; Semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio) (biennale); Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica (biennale); Microbiologia in urologia; Farmacoterapia delle affezioni urogenitali. 2° Anno: Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile (biennale); Clinica urologica (biennale); Patologia genitale femminile di interesse urologico; Nefrologia chirurgica; Anatomia e istologia patologica dell'apparato urogenitale; Semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio) (biennale); Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica (biennale); Anatomia chirurgica dell'apparato uro-genitale; Radiologia dell'apparato urinario e genitale; Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia; L'anestesia ed il trattamento pre e post-operatorio del malato urologico. 3° Anno: Clinica urologica (biennale); Patologia e clinica urologica infantile; Radiologia dell'apparato urinario e genitale; Urologia ginecologica. Il numero massimo complessivo degli iscritti, è di trentanove, distribuiti nei tre anni di corso. Nello stesso articolo dopo la scuola in urologia è aggiunta la scuola di specializzazione in medicina nucleare con il seguente ordinamento: Scuola di specializzazione in medicina nucleare (durata del corso: anni 3) 1° Anno: Fondamenti di matematica e statistica; Fisica nucleare e delle radiazioni; Tecniche per le misure di radioattività; Dosimetria. 2° Anno: Teoria dei traccianti; Elementi di radiochimica; Applicazioni diagnostiche I; Elementi di radiobiologia. 3° Anno: Applicazioni diagnostiche II; Applicazioni terapeutiche; Radioterapia e legislazione. È obbligatorio per tutti gli iscritti l'internato presso l'istituto di semeiotica medica, sede della scuola. Numero massimo degli iscritti ai tre anni di corso: ventuno. Nel predetto art. 363 il comma relativo alla scuola di specializzazione in nefrologia medica, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 957 , è modificato nel senso che il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla scuola è aumentato a quarantacinque. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 71. - CARUSO

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